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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1994

Cassazione n. 19238/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 6296/2025 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale locale del 5 ottobre 2022 in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 61 n. 2 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente articola due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 2 maggio 2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'ammissibilità del ricorso, chiedendo l'as- segnazione del processo alla sezione di appartenenza e insistendo sui motivi pro- posti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello.

2.1. Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), sia con riferimento al dato ponderale e alla eterogeneità della sostanza rinvenuta (con un principio attivo idoneo a ricavare circa 15 dosi medie singole di marijuana e 93,2 dosi medie singole di hashish per un totale di 108,2 dosi medie singole) sia con riferimento alle modalità dell'azione, posta in essere, in pieno giorno e in zone trafficate della città, nell'ambito di un'or- ganizzazione finalizzata alla cessione di droga con la ripartizione di compiti ben precisi per l'attività di spaccio c.d.

"a domicilio", oltre che alla condotta di fuga dell'imputato, che, con la propria guida, creava una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito R.G.N. 6296/2025 con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostan.ze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 2914/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

2.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso afferente al trat- tamento sanzionatorio, lamentandosi con lo stesso, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che le circostanze attenuanti generiche, di cui la difesa censura il mancato riconoscimento, sono state invero concesse dal giudice di primo grado e ritenute equivalenti alla contestata recidiva.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 6296/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale locale del 5 ottobre 2022 in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 61 n. 2 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente articola due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 2 maggio 2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'ammissibilità del ricorso, chiedendo l'as- segnazione del processo alla sezione di appartenenza e insistendo sui motivi pro- posti. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello. 2.1. Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), sia con riferimento al dato ponderale e alla eterogeneità della sostanza rinvenuta (con un principio attivo idoneo a ricavare circa 15 dosi medie singole di marijuana e 93,2 dosi medie singole di hashish per un totale di 108,2 dosi medie singole) sia con riferimento alle modalità dell'azione, posta in essere, in pieno giorno e in zone trafficate della città, nell'ambito di un'or- ganizzazione finalizzata alla cessione di droga con la ripartizione di compiti ben precisi per l'attività di spaccio c.d. "a domicilio", oltre che alla condotta di fuga dell'imputato, che, con la propria guida, creava una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito R.G.N. 6296/2025 con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostan.ze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 2914/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 2.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso afferente al trat- tamento sanzionatorio, lamentandosi con lo stesso, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che le circostanze attenuanti generiche, di cui la difesa censura il mancato riconoscimento, sono state invero concesse dal giudice di primo grado e ritenute equivalenti alla contestata recidiva. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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