CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di furto in abitazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che: nei confronti del primo, ha applicato la pena concordata ex art. 599-bis cod. pen.; nei confronti del secondo, ha confermato la condanna; Rilevato che l'unico motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Considerato che le doglianze in tema di responsabilità e mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., coltivate con l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sono inedite, poiché i motivi di gravame riguardavano gli elementi circostanziali e la misura della pena, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva motivato congruamente sulla responsabilità dell'imputato e aveva spiegato le ragioni che conducevano al diniego della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] íta [OSCURATO:PERSONA] , Palt.,—,,,, D E P IN CANCEILf..