Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 58/2019
ECLI:EU:T:2019:768
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0108_INF
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA]Landau / Commissione et [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑108/18)
«Ricorso di annullamento – Clausola compromissoria – [OSCURATO:PERSONA] IV – Convenzioni di sovvenzione – Identificazione del convenuto – Irricevibilità parziale»
1.
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto contro l’autore dell’atto impugnato – Eccezioni – Atti adottati in forza di poteri delegati imputabili all’istituzione delegante – Atti firmati dall’Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura» ([OSCURATO:PERSONA]) – Competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] a adottare tali atti – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2013/776)
(v. punti 20‑47)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Qualità di parte convenuta – Convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito della modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore dei paesi terzi – Convenzioni concluse con la Commissione – Surrogazione ex lege dell’Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura» ([OSCURATO:PERSONA]) nei diritti e negli obblighi della Commissione – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità
(Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2013/776)
(v. punti 49‑52)
3.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Qualità di parte convenuta – Convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito della modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore dei paesi terzi – Convenzioni stipulate con l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura ([OSCURATO:PERSONA]) – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità
(Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2013/776)
(v. punti 58‑62)
[OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento delle decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2017 (riferimento OF/2016/0720-[OSCURATO:PERSONA]) e del 7 febbraio 2018 (riferimento OF/2016/0720- [OSCURATO:PERSONA]) volte al recupero di determinate somme versate alla ricorrente nell’ambito delle convenzioni stipulate per la realizzazione di tre progetti nel settore dell’educazione superiore.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Landau è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nel presente grado di giudizio.