CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24961-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 25 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1232/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso propo sto [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1232 del 29. 6. 2021 della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 962 del 2020 del Tribunale di Foggia, che aveva respinto la sua opposizione a precetto notificatogli dal condominio Europa n. 25 di Foggia, rilevando che la sentenza appellata gli era stata notificata il 17. 7. 2020 e che l’atto di appello era tardivo in quanto notificato il 30. 9. 2020, tenuto conto che il giudizio , attes o il suo oggetto, non era soggettoalla sospensione dei termini nel periodo feriale; il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art.325 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non applicabile, ai fini del termine dell’impugnazione, la sospensione per il periodo feriale, sulla base dell’erroneo presupposto che il giu d izio introdotto dall’odierno ricorrente fosse qualificabile come opposizione a precetto, laddove il condominio aveva già avviato l’azione esecutiva mediante atto di pignoramento immobiliare; il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ., in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione deitermini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, trova applicazione anche per le cause di opposizione all’esecuzione e con riguardo anche ai termini per proporre impugnazione ( Cass. n. 1127 del 2022; Cass. n. 10212 del 2019; Cass. n. 22484 del 2014 ); gli altri motivi di ricorso, che ripropongono le censure di merito avverso la decisione di primo grado, sono inammissibili, non investendo la ratio accolta dalla sentenza impugnata . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell