CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33942/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, connotate peraltro da identiche modalità esecutive e da una stretta contiguità spazio-temporale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o di contraddittorietà; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi — secondo un corretto argomentare giuridico — dalla Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato, che ha peraltro riconosciuto la continuazione con riferimento a due delle sentenze indicate nell'istanza (condanna per appartenenza al sodalizio criminoso denominato clan Leonardi e condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente), rigettando la richiesta quanto alle ulteriori pronunce; Rilevato che nell'ordinanza impugnata, invero, si evidenzia come i reati giudicati nelle restanti sentenze, dei quali viene domandata la riunione, non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, dunque dell'adozione di un determinato stile di vita. La Corte territoriale, inoltre, sottolinea la eterogeneità delle fattispecie e dei beni giuridici tutelati, nonché i differenti ambiti territoriali nei quali si collocano le vicende; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 l