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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 1981

Cassazione n. 33898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 08/06/2020 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio lette la memoria e la nota spese a firma del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna al rifusione delle spese processuali; letta la memoria a firma del difensore dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 8 giugno 2020 il Tribunale di Viterbo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. e rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in 700,00 euro di multa.L'imputata era stata condannata in primo grado per fatti di lesioni e minaccia per avere causato lesioni alla persona offesa Randelli per la durata di giorni cinque, facendolo cadere a terra e graffiandolo, rivolgendo a lui la seguente frase:" tanto sei ridicolo, ti pesto, vado in carcere un mese, ma ti pesto".

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, articolato nei seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza e violazione delle norme processuali.

In particolare, evidenzia la ricorrente che: -in data 15 settembre 2014, in sede di identificazione di persona e di elezione di domicilio, la ricorrente eleggeva domicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], in Viterbo alla via [OSCURATO:PERSONA] 14; -con atto depositato in data 3 ottobre 2016 affiancava alla difesa dell'Aw. [OSCURATO:PERSONA] un secondo difensore di fiducia, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], confermando la elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - all'udienza del 13 settembre 2016 revocava la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato alla ricorrente presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario, con la conseguenza della nullità della notifica del decreto di citazione del processo di appello al ricorrente, nullità assoluta e insanabile che comporterebbe la nullità dell'intero giudizio di secondo grado.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 191 cod.proc.pen. quanto all'utilizzazione dell'acquisizione del nastro magnetofonico contenente una registrazione trascritta da parte della persona offesa a mezzo di un traduttore, che aveva I asseverato il suo elaborato.

2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il travisamento della prova, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di lesioni, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla sussistenza degli elementi costitutivi della minaccia.

In particolare, i giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di penale responsabilità della ricorrente unicamente sulla deposizione testimoniale della persona offesa Randelli, non potendosi considerare idonei riscontri esterni la "perizia" di trascrizione e risultando assente la motivazione circa la irrilevanza le dichiarazioni testimoniali a discarico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Come allegato e provato dalla parte civile, correttamente l'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di appello non è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costei era deceduta in data 16 luglio 2019 e, conseguentemente, era stata cancellata dall'Albo degli Avvocati di Viterbo -cui era iscritta- con decorrenza da tale data (si veda certificato dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo del 08/04/2022, prodotto dal difensore della parte civile).

La data del decesso -e cancellazione- dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (16 luglio 2019) è antecedente alla proposizione dell'appello, che fu infatti depositato in data 2 agosto 2019 dall'altro difensore dell'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, nell'atto di appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA], consapevole del decesso del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di essere domiciliatario dell'imputata: «Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Viterbo, in qualità di difensore di fiducia -nomina in atti- di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 31.3.1981, elettivamente domiciliata in Viterbo al viale m.11o [OSCURATO:PERSONA] n. 15 presso e nello studio del proprio difensore».

Infine, nel giudizio di appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato sostituito per "delega orale" dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (verbale del 8 giugno 2020), che nulla ha eccepito sulla ritualità della notifica all'imputata.

Da tempo questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di notificazioni, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, all'imputato incombe l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto al secondo difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario (Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Rv. 251114).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché è incontroverso che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, a prescindere dalla ulteriore effettuazione della trascrizione del contenuto delle conversazioni registrate.

4. Le censure proposte con il terzo motivo sono tutte versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Peraltro, va ribadito che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.

Inoltre, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

Va infine rilevato che, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, sono state sviluppate argomentazioni specifiche, congrue e non manifestamente illogiche sulla piena attendibilità della persona offesa.

E, in proposito, si deve rammentare che le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (tra le più recenti, Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021 -dep. 11/01/2022- Rv. 282558).

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

La ricorrente va pure condannata alla rifusione delle spese in favore della part civile, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 08/06/2020 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio lette la memoria e la nota spese a firma del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna al rifusione delle spese processuali; letta la memoria a firma del difensore dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 giugno 2020 il Tribunale di Viterbo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. e rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in 700,00 euro di multa.L'imputata era stata condannata in primo grado per fatti di lesioni e minaccia per avere causato lesioni alla persona offesa Randelli per la durata di giorni cinque, facendolo cadere a terra e graffiandolo, rivolgendo a lui la seguente frase:" tanto sei ridicolo, ti pesto, vado in carcere un mese, ma ti pesto". 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, articolato nei seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza e violazione delle norme processuali. In particolare, evidenzia la ricorrente che: -in data 15 settembre 2014, in sede di identificazione di persona e di elezione di domicilio, la ricorrente eleggeva domicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], in Viterbo alla via [OSCURATO:PERSONA] 14; -con atto depositato in data 3 ottobre 2016 affiancava alla difesa dell'Aw. [OSCURATO:PERSONA] un secondo difensore di fiducia, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], confermando la elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - all'udienza del 13 settembre 2016 revocava la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato alla ricorrente presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario, con la conseguenza della nullità della notifica del decreto di citazione del processo di appello al ricorrente, nullità assoluta e insanabile che comporterebbe la nullità dell'intero giudizio di secondo grado. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 191 cod.proc.pen. quanto all'utilizzazione dell'acquisizione del nastro magnetofonico contenente una registrazione trascritta da parte della persona offesa a mezzo di un traduttore, che aveva I asseverato il suo elaborato. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il travisamento della prova, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di lesioni, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla sussistenza degli elementi costitutivi della minaccia. In particolare, i giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di penale responsabilità della ricorrente unicamente sulla deposizione testimoniale della persona offesa Randelli, non potendosi considerare idonei riscontri esterni la "perizia" di trascrizione e risultando assente la motivazione circa la irrilevanza le dichiarazioni testimoniali a discarico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come allegato e provato dalla parte civile, correttamente l'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di appello non è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costei era deceduta in data 16 luglio 2019 e, conseguentemente, era stata cancellata dall'Albo degli Avvocati di Viterbo -cui era iscritta- con decorrenza da tale data (si veda certificato dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo del 08/04/2022, prodotto dal difensore della parte civile). La data del decesso -e cancellazione- dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (16 luglio 2019) è antecedente alla proposizione dell'appello, che fu infatti depositato in data 2 agosto 2019 dall'altro difensore dell'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, nell'atto di appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA], consapevole del decesso del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di essere domiciliatario dell'imputata: «Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Viterbo, in qualità di difensore di fiducia -nomina in atti- di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 31.3.1981, elettivamente domiciliata in Viterbo al viale m.11o [OSCURATO:PERSONA] n. 15 presso e nello studio del proprio difensore». Infine, nel giudizio di appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato sostituito per "delega orale" dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (verbale del 8 giugno 2020), che nulla ha eccepito sulla ritualità della notifica all'imputata. Da tempo questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di notificazioni, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, all'imputato incombe l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto al secondo difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario (Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Rv. 251114). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché è incontroverso che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, a prescindere dalla ulteriore effettuazione della trascrizione del contenuto delle conversazioni registrate. 4. Le censure proposte con il terzo motivo sono tutte versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, va ribadito che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Inoltre, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. Va infine rilevato che, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, sono state sviluppate argomentazioni specifiche, congrue e non manifestamente illogiche sulla piena attendibilità della persona offesa. E, in proposito, si deve rammentare che le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (tra le più recenti, Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021 -dep. 11/01/2022- Rv. 282558). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. La ricorrente va pure condannata alla rifusione delle spese in favore della part civile, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510,00,
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