CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 15306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono aspecifici perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]