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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26050/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza n. 1007 del 2015 di condanna per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 2007 con condotta perdurante; 2) sentenza n. 640 del 2020 di condanna per il reato dell'articolo 379 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 20 luglio 2011 e fino al 28 dicembre 3012 In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il reato di favoreggiamento reale fosse stato determinato da una circostanza occasionale, non possibile da prevedere in anticipo quale l'arresto del genero [OSCURATO:PERSONA], cui, durante il periodo di detenzione, ha dovuto assicurare il provento delle estorsioni commettendoil reato in esame.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione perché le estorsioni alla base del favoreggiamento reale erano commesse dalla cosca per la cui associazione il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1), tanto che l'originaria imputazione a suo carico era di concorso in estorsione; una volta che il reato principale (estorsione) è ritenuto avvinto dalla continuazione con quello di associazione a delinquere di tipo mafioso, anche il reato a valle di favoreggiamento dovrebbe essere ritenuto tale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La ordinanza ha ritenuto non sia rinvenibile una volizione unitaria tra l'adesione all'associazione a delinquere ed il favoreggiamento reale che il ricorrente ha commesso per un certo periodo di tempo in cui ha fatto parte del gruppo criminale.

Il ricorso deduce il vizio di motivazione, perché le estorsioni alla base del favoreggiamento reale erano state commesse dalla cosca per la cui associazione il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1), tanto che l'originaria imputazione a suo carico era proprio di concorso in estorsione.

Il ricorso ritiene che una volta che il reato principale (estorsione) è ritenuto avvinto dalla continuazione con quello di associazione a delinquere di tipo mafioso, anche il reato a valle di favoreggiamento dovrebbe essere ritenuto tale.

In realtà, questo argomento non è corretto, perché è fondato sulla tesi che un reato-fine commesso nell'ambito di una associazione a delinquere (nel caso in esame, una estorsione da cui discenderebbe il favoreggiamento reale che ne era a valle e per cui è stato condannato il ricorrente) sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa, tesi che è stata più volte respinta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430: È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.

In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe plar configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/201:3, Corigliano, Rv. 257253).

Inoltre, il motivo di ricorso non aggredisce la circostanza, ritenuta decisiva nell'ordinanza impugnata, secondo cui il favoreggiamento reale è stato determinato da un fatto occasionale (l'arresto del genero), che non poteva rientrare nella volizione criminale manifestata dal ricorrente cuattro anni prima nel momento in cui ha deciso di aderire all'associazione criminale.

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza n. 1007 del 2015 di condanna per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 2007 con condotta perdurante; 2) sentenza n. 640 del 2020 di condanna per il reato dell'articolo 379 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 20 luglio 2011 e fino al 28 dicembre 3012 In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il reato di favoreggiamento reale fosse stato determinato da una circostanza occasionale, non possibile da prevedere in anticipo quale l'arresto del genero [OSCURATO:PERSONA], cui, durante il periodo di detenzione, ha dovuto assicurare il provento delle estorsioni commettendoil reato in esame. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione perché le estorsioni alla base del favoreggiamento reale erano commesse dalla cosca per la cui associazione il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1), tanto che l'originaria imputazione a suo carico era di concorso in estorsione; una volta che il reato principale (estorsione) è ritenuto avvinto dalla continuazione con quello di associazione a delinquere di tipo mafioso, anche il reato a valle di favoreggiamento dovrebbe essere ritenuto tale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La ordinanza ha ritenuto non sia rinvenibile una volizione unitaria tra l'adesione all'associazione a delinquere ed il favoreggiamento reale che il ricorrente ha commesso per un certo periodo di tempo in cui ha fatto parte del gruppo criminale. Il ricorso deduce il vizio di motivazione, perché le estorsioni alla base del favoreggiamento reale erano state commesse dalla cosca per la cui associazione il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1), tanto che l'originaria imputazione a suo carico era proprio di concorso in estorsione. Il ricorso ritiene che una volta che il reato principale (estorsione) è ritenuto avvinto dalla continuazione con quello di associazione a delinquere di tipo mafioso, anche il reato a valle di favoreggiamento dovrebbe essere ritenuto tale. In realtà, questo argomento non è corretto, perché è fondato sulla tesi che un reato-fine commesso nell'ambito di una associazione a delinquere (nel caso in esame, una estorsione da cui discenderebbe il favoreggiamento reale che ne era a valle e per cui è stato condannato il ricorrente) sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa, tesi che è stata più volte respinta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430: È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe plar configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/201:3, Corigliano, Rv. 257253). Inoltre, il motivo di ricorso non aggredisce la circostanza, ritenuta decisiva nell'ordinanza impugnata, secondo cui il favoreggiamento reale è stato determinato da un fatto occasionale (l'arresto del genero), che non poteva rientrare nella volizione criminale manifestata dal ricorrente cuattro anni prima nel momento in cui ha deciso di aderire all'associazione criminale. In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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