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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 11318/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, e, per l'effetto, ha ridotto a due anni e quattro mesi di reclusione e 4.400 euro di multa la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine sia all'affermazione della penale responsabilità, sia alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Con atto pervenuto in data 11 dicembre 2025, l'imputato, con dichiarazione raccolta presso la casa circondariale Rebibbia, ha manifestato la sua volontà di rinunciare al ricorso in cassazione.

4. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d). cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 2 6 MAR. 2026 i 3 1 8 - e REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Don.ss Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. /2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37543/2026 [OSCURATO:PERSONA] semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, e, per l'effetto, ha ridotto a due anni e quattro mesi di reclusione e 4.400 euro di multa la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine sia all'affermazione della penale responsabilità, sia alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Con atto pervenuto in data 11 dicembre 2025, l'imputato, con dichiarazione raccolta presso la casa circondariale Rebibbia, ha manifestato la sua volontà di rinunciare al ricorso in cassazione.

4. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d). cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, e, per l'effetto, ha ridotto a due anni e quattro mesi di reclusione e 4.400 euro di multa la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.  Avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine sia all'affermazione della penale responsabilità, sia alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.  Con atto pervenuto in data 11 dicembre 2025, l'imputato, con dichiarazione raccolta presso la casa circondariale Rebibbia, ha manifestato la sua volontà di rinunciare al ricorso in cassazione. 4.  Di  conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art.  591, comma 1, lett. d). cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.  Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.                       2 6 MAR. 2026 i 3 1 8 - e     REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]     Don.ss Composta da                               [OSCURATO:PERSONA]               - Presidente -              Sent. n. /2026 [OSCURATO:PERSONA]            - Relatore -               CC - 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                      R.G.N. 37543/2026 [OSCURATO:PERSONA] semplificata ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, e, per l'effetto, ha ridotto a due anni e quattro mesi di reclusione e 4.400 euro di multa la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.  Avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine sia all'affermazione della penale responsabilità, sia alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.  Con atto pervenuto in data 11 dicembre 2025, l'imputato, con dichiarazione raccolta presso la casa circondariale Rebibbia, ha manifestato la sua volontà di rinunciare al ricorso in cassazione. 4.  Di  conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art.  591, comma 1, lett. d). cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.  Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.                         P.Q.MP.Q.M