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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 25312/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25241/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vicenza via lago di Alleghe, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1686/2022depositata il 19/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1786/2021, depositata in data 22 giugno 2021, la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Venezia.

In via preliminare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il dott. [OSCURATO:PERSONA], rilevando la rinuncia all’azione da parte di quest’ultimo, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti.

Nel merito, la Corte ha confermato la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) degli importi di € 26.369,00 e € 150.686,12, a titolo di corrispettivo per le compravendite di crediti documentate nei contratti sottoscritti, precisando che detti importi dovevano intendersi al netto dei pagamenti già eseguiti.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha invece escluso la sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 254.000,83, ritenendo che i documenti allegati a fondamento della pretesa costituissero dichiarazioni unilaterali prive di valore negoziale, non essendo idonei a comprovare un accordo tra le parti sul prezzo e sull’oggetto della cessione.

Di conseguenza, la Corte ha revocato la condanna pronunciata in primo grado a favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la decisione.

2. Con successiva sentenza n. 1682/2022, depositata in data 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., relativi alla dedotta falsità dei documenti su cui la sentenza sarebbe stata fondata.

3. Avverso tale ultima pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3.1. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].NE, già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza (il 26 marzo 2025), è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA].NE ricorrente principale. [OSCURATO:SOCIETA]. è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:SOCIETA]. controricorrente ha aderito.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione,.

Così deciso in Roma, nella Camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25241/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vicenza via lago di Alleghe, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1686/2022depositata il 19/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1786/2021, depositata in data 22 giugno 2021, la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Venezia. In via preliminare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il dott. [OSCURATO:PERSONA], rilevando la rinuncia all’azione da parte di quest’ultimo, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti. Nel merito, la Corte ha confermato la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) degli importi di € 26.369,00 e € 150.686,12, a titolo di corrispettivo per le compravendite di crediti documentate nei contratti sottoscritti, precisando che detti importi dovevano intendersi al netto dei pagamenti già eseguiti. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha invece escluso la sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 254.000,83, ritenendo che i documenti allegati a fondamento della pretesa costituissero dichiarazioni unilaterali prive di valore negoziale, non essendo idonei a comprovare un accordo tra le parti sul prezzo e sull’oggetto della cessione. Di conseguenza, la Corte ha revocato la condanna pronunciata in primo grado a favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la decisione. 2. Con successiva sentenza n. 1682/2022, depositata in data 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., relativi alla dedotta falsità dei documenti su cui la sentenza sarebbe stata fondata. 3. Avverso tale ultima pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].NE, già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza (il 26 marzo 2025), è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA].NE ricorrente principale. [OSCURATO:SOCIETA]. è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:SOCIETA]. controricorrente ha aderito. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione,. Così deciso in Roma, nella Camera di c
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