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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 07058/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 21 febbraio 2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di violazione di sigilli e confermava nei suoi confronti la condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod, pen., rideterminando la pena in misura di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.

All'imputato si contesta la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, per avere omesso di restituire all'avente diritto l'autovettura di cui era stato nominato custode giudiziario.

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione dell'articolo 388, comma 4, cod. pen., fattispecie inerente a materia del tutto diversa da quella sub iudice.

Al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito previsionale dell'art. 388, comma 7, cod. pen. 2.2.

Vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato.

L'autovettura oggetto della condotta era stata sopposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale sicché non è configurabile alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 388 cod. pen., in quanto presupponenti la mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia civile.

E' inoltre carente l'elemento soggettivo della fattispecie, poiché il provvedimento di restituzione del bene all'avente diritto non è mai stato notificato all'imputato, che ne era venuto a conoscenza solo dopo il nuovo sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto.

2.3. Violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis, 61, comma 1, n. 2, e 133 cod. pen.

La Corte ha illegittimamente proceduto a giudizio di bilanciamento dell' l'aggravante della connessione teleologica di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche, benché automaticamente caducata, tale aggravante, per effetto della pronunzia assolutoria dal reato di cui al capo 2 (essendo stata peraltro esclusa la contestata recidiva dal giudice di prime cure).

2.4. Vizio di motivazione in relazione alla pena applicata, la cui commisurazione in mesi nove di reclusione non appare in alcun modo giustificata, nonostante sia rilevante lo scostamento del quantum dalla pena base.Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato per i motivi qui di seguito esposti.

2. Corrette sono le doglianze in punto di qualificazione giuridica della condotta, frammentate tra il primo e secondo motivo di ricorso.

La condotta in addebito si è concretizzata nella omessa restituzione all'avente diritto del veicolo di cui il ricorrente era stato nominato custode, in violazione del vincolo reale e dei correlati obblighi inerenti al munus affidatogli dall' Autorità giudiziaria.

E' dunque certamente improprio il riferimento, che si legge nel capo di imputazione trascritto in sentenza, al comma 4 dell'articolo 388 cod. pen., il quale attiene alla violazione degli obblighi di riservatezza nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale (erronea indicazione verosimilmente dovuta alla circostanza che la contestazione era stata elevata in epoca antecedente alla novella di cui al d.

Igs. 11 maggio 2018, n. 63, per effetto della quale la fattispecie delittuosa relativa al rifiuto, al ritardo, ovvero all'omissione dell'atto del custode è traslata al comma 7 dell'art. 388 cit.).

In generale, non è corretto l'inquadramento in alcuna delle ipotesi di relato prefigurate dall'art. 388 cod. pen.

Il vincolo coercitivo che si assume violato discende dal sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento penale.

All'imputato, specificamente, si contesta di non avere adempiuto alle statuizioni del giudice dell'esecuzione penale - pronunciatosi ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. in seguito alla contestazione della proprietà del veicolo chiesto in restituzione dall'avente diritt - , statuizioni che gli imponevano di consegnare il bene, affidato alla sua custodia, al denunciante [OSCURATO:PERSONA].

Mette conto osservare, al riguardo che, a fronte dell'impianto originario del codice Rocco, che aveva concentrato nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 334 e 335 cod. pen. la tutela del vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro, a prescindere dalla natura di tale vincolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689 ha riformulato la norma di cui all'art. 334 cod. pen., scorporando dalle sue disposizioni le condotte lesive dei vincoli di coercizione reale adottati dal giudice civile.

Nell'assetto definitivo sono dunque confluite nel capo dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, specificamente negli artt. 388 e 388-bis cod. pen., le condotte elusive dei vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, di regola preordinati, come i pignoramenti, ad una successiva attività esecutiva (ancorché creditore pignorante sia lo Stato o un ente pubblico); mentre l'art.334 cod. pen., intitolato alla sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, presidia ad oggi la conservazione dei beni strumentali all'accertamento di reati, nonché di quelli gravati da vincoli impeditivi della protrazione di condotte criminose o dell'aggravamento delle relative conseguenze, ovvero da vincoli preordinati alla eventuale confisca e, in quanto adottati nell'ambito di un procedimento penale, anche dei vincoli derivanti da sequestro conservativo.

Nell'ambito di operatività dell'art. 334 cod. pen., come modificato dalla legge n. 689 del 1981, permangono dunque quelle fattispecie - come quella al vaglio - che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, che si sostanzino nella sottrazione, dispersione, soppressione o distruzione delle res che ne sono gravate, mentre refluiscono nell'art. 388 cod. pen. le ipotesi di reato che trovano fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica.

3. Merita approfondimento nelle sedi di merito il motivo inerente alla mancanza dell'elemento soggettivo della condotta.

A fonte della specifica censura mossa con ratto di appello, la sentenza impugnata non specifica se il provvedimento del Giudice che, in accoglimento della istanza di modifica del luogo di custodia e di sostituzione del custode avanzata da Fiore, in data 5 aprile 2017, nominava custode Colaneri, sia mai stato notificato al ricorrente, il quale risulta avere ricevuto esclusivamente, 1'11 marzo 2018, l'informativa di garanzia e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 30 gennaio 2018.

Pare evidente che, ove difettasse tale prova di conoscenza dell'investitura del munus in capo all'imputato, difetterebbe, in concreto, il dolo del reato elusivo del vincolo del sequestro.

4. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso.

Non è dubbio che l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen. sia automaticamente caducata per effetto della sentenza di assoluzione emessa in relazione al reato di cui al capo

2. Conseguentemente, in relazione alle riconosciute attenuanti generiche non andava operato alcun bilanciamento, a differenza di quanto indicato in sentenza.

5. Assorbito, ogni ulteriore doglianza relativa alla commisurazione della pena, pur se significativamente eccedente la misura della pena-base, si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito che si atterrà alle direttrici ermeneutiche sopra indicate in punto di qualificazione giuridica e valuterà, anche alla luce dei rilievi mosso in punto di elemento soggettivo della fattispecie, se ricorrano in concreto gli elementi di struttura del reato di cui all'art. 334 cod. pen.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 12/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere es nso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 21 febbraio 2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di violazione di sigilli e confermava nei suoi confronti la condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod, pen., rideterminando la pena in misura di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa. All'imputato si contesta la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, per avere omesso di restituire all'avente diritto l'autovettura di cui era stato nominato custode giudiziario. 2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione dell'articolo 388, comma 4, cod. pen., fattispecie inerente a materia del tutto diversa da quella sub iudice. Al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito previsionale dell'art. 388, comma 7, cod. pen. 2.2. Vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato. L'autovettura oggetto della condotta era stata sopposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale sicché non è configurabile alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 388 cod. pen., in quanto presupponenti la mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia civile. E' inoltre carente l'elemento soggettivo della fattispecie, poiché il provvedimento di restituzione del bene all'avente diritto non è mai stato notificato all'imputato, che ne era venuto a conoscenza solo dopo il nuovo sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto. 2.3. Violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis, 61, comma 1, n. 2, e 133 cod. pen. La Corte ha illegittimamente proceduto a giudizio di bilanciamento dell' l'aggravante della connessione teleologica di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche, benché automaticamente caducata, tale aggravante, per effetto della pronunzia assolutoria dal reato di cui al capo 2 (essendo stata peraltro esclusa la contestata recidiva dal giudice di prime cure). 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla pena applicata, la cui commisurazione in mesi nove di reclusione non appare in alcun modo giustificata, nonostante sia rilevante lo scostamento del quantum dalla pena base.Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato per i motivi qui di seguito esposti. 2. Corrette sono le doglianze in punto di qualificazione giuridica della condotta, frammentate tra il primo e secondo motivo di ricorso. La condotta in addebito si è concretizzata nella omessa restituzione all'avente diritto del veicolo di cui il ricorrente era stato nominato custode, in violazione del vincolo reale e dei correlati obblighi inerenti al munus affidatogli dall' Autorità giudiziaria. E' dunque certamente improprio il riferimento, che si legge nel capo di imputazione trascritto in sentenza, al comma 4 dell'articolo 388 cod. pen., il quale attiene alla violazione degli obblighi di riservatezza nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale (erronea indicazione verosimilmente dovuta alla circostanza che la contestazione era stata elevata in epoca antecedente alla novella di cui al d. Igs. 11 maggio 2018, n. 63, per effetto della quale la fattispecie delittuosa relativa al rifiuto, al ritardo, ovvero all'omissione dell'atto del custode è traslata al comma 7 dell'art. 388 cit.). In generale, non è corretto l'inquadramento in alcuna delle ipotesi di relato prefigurate dall'art. 388 cod. pen. Il vincolo coercitivo che si assume violato discende dal sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento penale. All'imputato, specificamente, si contesta di non avere adempiuto alle statuizioni del giudice dell'esecuzione penale - pronunciatosi ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. in seguito alla contestazione della proprietà del veicolo chiesto in restituzione dall'avente diritt - , statuizioni che gli imponevano di consegnare il bene, affidato alla sua custodia, al denunciante [OSCURATO:PERSONA]. Mette conto osservare, al riguardo che, a fronte dell'impianto originario del codice Rocco, che aveva concentrato nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 334 e 335 cod. pen. la tutela del vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro, a prescindere dalla natura di tale vincolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689 ha riformulato la norma di cui all'art. 334 cod. pen., scorporando dalle sue disposizioni le condotte lesive dei vincoli di coercizione reale adottati dal giudice civile. Nell'assetto definitivo sono dunque confluite nel capo dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, specificamente negli artt. 388 e 388-bis cod. pen., le condotte elusive dei vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, di regola preordinati, come i pignoramenti, ad una successiva attività esecutiva (ancorché creditore pignorante sia lo Stato o un ente pubblico); mentre l'art.334 cod. pen., intitolato alla sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, presidia ad oggi la conservazione dei beni strumentali all'accertamento di reati, nonché di quelli gravati da vincoli impeditivi della protrazione di condotte criminose o dell'aggravamento delle relative conseguenze, ovvero da vincoli preordinati alla eventuale confisca e, in quanto adottati nell'ambito di un procedimento penale, anche dei vincoli derivanti da sequestro conservativo. Nell'ambito di operatività dell'art. 334 cod. pen., come modificato dalla legge n. 689 del 1981, permangono dunque quelle fattispecie - come quella al vaglio - che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, che si sostanzino nella sottrazione, dispersione, soppressione o distruzione delle res che ne sono gravate, mentre refluiscono nell'art. 388 cod. pen. le ipotesi di reato che trovano fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica. 3. Merita approfondimento nelle sedi di merito il motivo inerente alla mancanza dell'elemento soggettivo della condotta. A fonte della specifica censura mossa con ratto di appello, la sentenza impugnata non specifica se il provvedimento del Giudice che, in accoglimento della istanza di modifica del luogo di custodia e di sostituzione del custode avanzata da Fiore, in data 5 aprile 2017, nominava custode Colaneri, sia mai stato notificato al ricorrente, il quale risulta avere ricevuto esclusivamente, 1'11 marzo 2018, l'informativa di garanzia e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 30 gennaio 2018. Pare evidente che, ove difettasse tale prova di conoscenza dell'investitura del munus in capo all'imputato, difetterebbe, in concreto, il dolo del reato elusivo del vincolo del sequestro. 4. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso. Non è dubbio che l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen. sia automaticamente caducata per effetto della sentenza di assoluzione emessa in relazione al reato di cui al capo 2. Conseguentemente, in relazione alle riconosciute attenuanti generiche non andava operato alcun bilanciamento, a differenza di quanto indicato in sentenza. 5. Assorbito, ogni ulteriore doglianza relativa alla commisurazione della pena, pur se significativamente eccedente la misura della pena-base, si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito che si atterrà alle direttrici ermeneutiche sopra indicate in punto di qualificazione giuridica e valuterà, anche alla luce dei rilievi mosso in punto di elemento soggettivo della fattispecie, se ricorrano in concreto gli elementi di struttura del reato di cui all'art. 334 cod. pen. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 12/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere es nso
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