CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volga ogni possibilità di accoglimento del ricorso. 5. - Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che: a) Agricon s.r.i. otteneva dai Tribunaie di Verona un decreto ingiuntivo nei confronti della società semplice di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il saldo del corrispettivo di varie forniture di prodotti per l'agricoltura effettuate riMh ricorrente ?nnR p il 9004; - i due soci della società semplice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione a decreto ingiuntivo sostenendo di aver già corrisposto almeno in parte l'importo ingiunto, ed eccependo comunque la prescrizione presuntiva degli importi ingiunti, ex articolo 2955 numero 5 c.c.; - il giudice adito dapprima concedeva la provvisoria esecutorietà del decrelo ingiuntivo opposto (e suiia iudse dei decreto provvisoriamente esecutivo Agricon procedeva esecutivamente nei confronti dei soci, vedendosi assegnare cospicui importi all'esito di un pignoramento presso terzi); -successivamente, con sentenza n.2122 del 2008, il Tribunale di Verona accoglieva in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società semplice, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti d pagare in favore deiia società opposta id minor somma di circa 18.000 C e i due terzi delle spese del giudizio di opposizione. In particolare, il giudice di primo grado, pur dando atto che Agricon aveva provato di aver effettuato forniture per un importo complessivo di circa 88.000 C, riteneva applicabile alla fattispecie in esame l'ipotesi di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955 n. 5 c.c., eccepita dagli opponenti, e riteneva fondata l'eccezione di parziale pagamento di acconti. Riduceva pertanto l'importo dovuto ad Agricon a circa 18.000 euro. b) Agricon notificava un atto di precetto nei confronti della società semplice per ottenere il pagamento delle spese di giudizio, comunque iiquidate in suo favore dai Tribunale di Verona con ia sentenza dei 2008; uno dei due soci proponeva opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Padova; con sentenza del 2014 il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione a precetto promossa dai debitori e condannava la Agricon a restituire quanto riscosso in eccedenza rispetto al credito riconosciutole dal Tribunale di Verona; in esecuzione di questo provvedimento Agricon restituiva a [OSCURATO:PERSONA], uno dei due soci deiia società sernpiice, oltre 42.000 C. L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato inammissibile. c) Contestualmente all'azione esecutiva ed alla opposizione a precetto descritta sub b), Agricon proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Verona, per ottenere la condanna della società semplice e dei soci al pagamento dell'intero credito a suo tempo ingiunto. La Corte d'appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei 2016 respingeva roriginaria opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai due soci della società semplice, confermava integralmente l'esistenza del credito per l'ammontare originariamente ingiunto e condannava la società semplice a rifondere ad Agricon le spese legali di entrambi i gradi. Tale sentenza è passata in giudicato. d) Muovendo dal presupposto di non poter più recuperare il proprio credito, in quanto ia società sempiice sua debitrice si era da tempo sciolta, con cancellazione dal registro delle imprese intervenuta nel 2014, e í soci negli anni si erano disfatti di ogni loro bene immobile (con ffi rlicrongitivi ripi 7nn4, 7nns, 7n06, 7nn7 e infinp 7n14), sostenendo di aver subito un grave danno a causa della errata decisione adottata in primo grado dal giudice del Tribunale di Verona, che non aveva immediatamente riconosciuto il suo credito per l'intero, Agricon nel 2017 conveniva in giudizio lo Stato Italiano per sentirlo LOrlddrlftdre d risarcirgli ii danno causatogli dai giudice dei Tribunale di Verona con la sentenza del 2008, danno che quantificava in 50.000 € circa. 6. - Con sentenza del 2019 il Tribunale di Trento rigettava la domanda di parte attrice; la Agricon proponeva appello e la Corte d'appello di Trento con la sentenza qui impugnata confermava la decisione di primo grado. 7. - PreilleSSU che diid LCHILWVerSid in esarrie risulta appiicabiie rdiicnie temporis la disciplina di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 nella formulazione precedente alle modifiche intervenute nel 2015, la Corte d'appello condivide la soluzione e le motivazioni adottate dal giudice di primo grado: - afferma che è ben vero che il giudice del Tribunale di Verona, nel ritenere maturata la prescrizione presuntiva ex articolo 2955, numero 5 c.c. per ie forniture effettuale cid Agricon diid società semplice, che le avrebbe utilizzate nell'ambito della sua attività produttiva, si poneva in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la norma stessa riguarda soltanto il commercio al minuto e non si applica invece quando l'acquirente destini le cose acquistate a fini produttivi; - tuttavia esclude che da ciò possa desumersi una negligenza iflebLUSdbiie dei giudice di prime LIffe, avendo ii tribUrldie fd1W un'applicazione della norma che non è contrastante né incompatibile con il testo di essa;- ritiene che si trattasse di una scelta interpretativa, chiaramente ricostruibile anche in difetto di una espressa motivazione sul punto; - aggiunge inoltre che sull'eccezione di prescrizione presuntiva la Agricon non aveva mai preso posizione nè aveva cercato di contrastarla in &curia deiie sue difese. Quanto al danno, la Corte d'appello osserva che esso è indicato dalla società appellante nella somma che ha dovuto restituire alla società semplice ed in particolare a un socio di essa, composta di quanto riscosso a seguito della procedura esecutiva intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo caducato dall'esito del giudizio di primo grado, e delle spese legali percepite, restituzione disposta dal Tribunale di Padova con ia sentenza dei 2014 di opposizione a precetto. Ritiene che in ogni caso si tratti di un danno autoprodotto ovvero provocato dalla stessa Agricon per la frettolosità con la quale pose in PgPru7inne un titolo gnIn prnvvignriamentp esecutivo AggiungP che il . pregiudizio, laddove risiedente nella impossibilità di entrare in possesso dell'intero suo credito, riconosciuto solo grazie al giudizio di appello, avrebbe potuto essere evitato con un comportamento più diligente, a tutela dei suoi stessi interessi, da parte della società odierna ricorrente, qualora l'Agricon si fosse tempestivamente attivata allorché il decreto ingiuntivo fu dichiarato provvisoriamente esecutivo con gli strumenti che aveva a disposizione per tuteiare ìi suo credito, quaii l'iscrizione ipotecaria ed anche se avesse agito in via revocatoria per il recupero di parte dei beni immobili, attività consentita anche dopo la iniihhlica7innP dIl gPnten7a riplla Cnrte d'appPlIn VPrIP7ia che riformava la sentenza del Tribunale di Verona. Quindi, esclude la responsabilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice estensore della sentenza emessa nel 2008 dal Tribunale di Verona, e per essa dello Stato italiano, ed esclude che il pregiudizio patrimoniale subito dalla ricorrente sia ascrivibile ad altri che al suo stesso comportamento, imprudente e negligente. [OSCURATO:PERSONA] 8. - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 per non avere la sentenza impugnata dichiarato la colpa grave e la responsabilità del magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni in riferimento alla decisione presa con la sentenza n. 2122 del 2008 del Tribunale di Verona, con la quale la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe graverflefile errato !Iena irlter-pr-etdZiOrie ed appiicaziorie delia iegge, iii particolare nell'applicazione dell'articolo 2955 numero 5 del codice civile, compiendo un'attività integrante violazione manifesta di legge e non interpretazione di norme di diritto o valutazione del fatto e delle prove. Con il medesimo motivo si denuncia inoltre la mancanza di motivazione, la motivazione apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoria e in contrasto con la giurisprudenza della Corte per non aver dichiarato id coipa grave e id responsabiiità dei magistrato in relazione alla medesima sentenza senza fornire motivazione sul punto. In particolare sostiene la ricorrente che il sintomo e la dimostrazione che non si tratti di opera di interpretazione delle norme di diritto ma di colpa grave del magistrato sono dati proprio dalla mancanza di motivazione in ordine alla scelta di applicare la prescrizione presuntiva di cui all'articolo 2955 numero 5 c.c. a crediti maturati per id vendita di beni destinati ad attività produttiva e d pagamenti frazionati, in quanto il magistrato non ha fornito, perché non esistevano, elementi atti a comprendere il motivo in base al quale avrebbe scelto di discostarsi dalla chiara lettera della norma e dalla costante, cristallizzata interpretazione giurisprudenziale di essa. La spiegazione, sostiene la ricorrente, è che non è stata posta in essere alcuna attività interpretativa da parte del giudice, ma che la scelta finale sia stata frutto di un'attività contra legem determinata dalla inescusabile negligenza dei magistrato, ii quale ometteva di verificare i presupposti di applicabilità della norma al caso concreto. 9. - Il motivo è infondato. Come osservato anche dalla sentenza impugnata, è ben vero che il giudice del Tribunale di Verona ha dato, in ordine all'ambito di applicabilità della prescrizione presuntiva, una soluzione non in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza" (Cass. n. 38591 dei 2021; Cd5S. Fl. 24759 dei 2013), discostandosi da esso senza accompagnare a questa interpretazione, del tutto minoritaria, alcuna motivazione della sua scelta. Tuttavia, pur sempre di scelta interpretativa si tratta, coperta dalla clausola di salvaguardia, e come tale non sindacabile. Il discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave. Nel caso di specie, inoltre, l'interpretazione fornita non si colloca di di fuori deiie possibilità testuali, nè costituisce una interpretazione totalmente implausibile o abnorme di esso, tanto più che trattavasi di forniture in favore di una società semplice facente capo a due persone fisiche, che la stessa non facesse commercio dei beni acquistati e quindi che non si sia in presenza né di una manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo, né ad una lettura di essa del tutto inspiegabile, in contrasto con ogni criterio logico e incompatibile con la lettera del testo. A ciò si aggiunga che l'attuale ricorrente, a fronte della proposizione dell'eccezione, proposta fin dal primo grado e ribadita più volte nel corso del giudizio, non ha preso posizione di fronte ad essa per sostenerne l'infondatezza, mancando di sottoporre ed evidenziare all'attenzione del giudice quegli stessi argomenti che ora si duole il giudice non abbia autonomamente considerato, pervenendo ad una interpretazione della norma contrastante con quella usualmente attribuita ad essa dalla giurisprudenza. Si rimane pertanto nell'ambito della interpretazione dalla norma, e quindi nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, come individuato da Cass. S.U. n. 11747 del 2019:" In tema di azione contro Io Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della I. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla i. n. 18 de/2015, Vd individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente P logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.". 10. - Con ii secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 della legge numero 117 del 1988 e dell'articolo 1227 del codice civile per erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione risultanze di rAilgA, per avere la sentenza impugnata ingiustamente ed erroneamente ritenuto che il danno richiesto sarebbe stato insussistente o evitabile da parte di Agrícon; con il medesimo motivo si denuncia inoltre la mancanza di motivazione e la contraddittorietà della motivazione. Sostiene la ricorrente che nel mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto nel 2005 e poi nel mettere in esecuzione quanto alla riscossione delle spese legali la sentenza dei 2008 dei tribunale di Verona l'Agricon abbia esercitato un proprio diritto, agendo in forza di un titolo esecutivo, e quindi che non può essere ascritto ad un suo comportamento imprudente l'essersi da subito attivata, utilizzando i mezzi consentiti dalla legge, per il recupero del proprio credito. 11. - Il motivo, comunque infondato, rimane assorbito dal rigetto del precedente. Si sottolinea comunque che la ricorrente ha incentrato la sua pretesa risarcitoria indicando il danno subito, in relazione al quale chiede allo Stato italiano di essere risarcita in virtù dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice del Tribunale di Verona che ha emesso la sentenza del 2008, nell'aver dovuto restituire i 42.000 euro frutto della procedura esecutiva ad uno dei due soci della società semplice, in conseguenza dell'accoglimento, all'esito del giudizio di primo grado, della opposizione d precetto proposta ddVdflti di Tribunale di Padova, e di aver dovuto restituire anche i circa 8.000 di spese legali, che pure in quella sede gli è stato ordinato di restituire ai soci della società semplice, e al fatto di non averli poi più recuperati. E tuttavia, come accertato dal giudice d'appello, manca in ogni caso il nesso causale tra l'operato dei giudice di primo grado, che ha riconosciuto solo in parte il credito alla ricorrente sulla base di una interpretazione della norma minoritaria, ma non totalmente abnorme o confliggente col dato testuale, facendo venir meno il titolo posto in esecuzione e la necessità della Agricon di dover restituire le somme incassata a seguito del pignoramento preso terzi legittimamente intrapreso. Infatti, è ben vero che le azioni esecutive intraprese fossero di momento della loro messa in esecuzione legittime. Però, Agricon stata tenuta a restituire quelle somme a seguito dell'accoglimento della opposizione a precetto proposta nei suoi confronti. Il suo appello avverso quella sentenza, con il quale avrebbe potuto veicolare le sue ragioni, è stato dichiarato inammissibile, interrompendo in tal modo il nesso causale con l'evento lesivo, ove configurabile. Sul piano della selezione delle conseguenze dannose eventualmente risarcibili, poi, si aggiunga che negli anni, a fronte della progressiva spoliazione del proprio patrimonio da parte dei soci della società semplice, con ripetuti atti di donazione intervenuti in buona parte fin da prima della definizione del giudizio di primo grado, la ricorrente non si è mai cautelata in alcun modo, né con la proposizione di alcuna azione revocatoria contro gli almeno quattro atti di disposizione che sono stati compiuti dai soci della società semplice già prima della sentenza di primo grado, né chiedendo l'emissione di un titolo nei confronti dei soci quali persone fisiche, che avrebbe consentito l'iscrizione di ipoteca giudiziale e avrebbe resistito anche a fronte della caducazione del decreto ingiuntivo originariamente emesso.Il ricorso va pertanto rigettato. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti. Dà a