CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorrente, a mezzo di difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dall'imputato dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello Alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, evidenziando come l'appellante si fosse a limitato a chiedere l'assoluzione dal reato contestatogli, adducendo generiche argomentazioni in ordine alle ragioni della richiesta, in netto contrasto con quanto argomentato dal Tribunale. La congrua motivazione espressa dalla Corte di merito è avversata nel ricorso con affermazioni del tutto generiche, non scandite da necessaria critica al portato argomentativo della decisione impugnata. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 0EPOS11ATO M