CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 luglio 1969; avverso la sentenza del 29 giugno 2021, della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, e dichiarare inammissibile il quarto e, per l'effetto annullare senza rinvio la sentenza limitatamente ai relativi capi della sentenza, dichiarando prescritto il reato; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di truffa aggravata (capo A), peculato (capo B), indebito uso del sistema informatico (capo C) e falso ideologico (capo D). All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare riteneva pienamente provate tutte le condotte contestate e, riqualificando il fatto di cui al capo B) in termini di frode informatica (art.640-ter c.p.), ritenendo in essa assorbito il reato di truffa aggravata contestato al capo A), condannava l'imputato alla complessiva pena di anni 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge. Avverso detta sentenza, proponeva appello tanto la parte civile costituita (che lamentava come il giudice di primo grado avesse totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno formulata e sul sequestro preventivo dei beni dell'imputato), quanto l'imputato (che, invece, evidenziava l'intervenuta prescrizione di tutte le condotte poste in essere fino al settembre 2007, il parziale bis in idem alla luce di una precedente pronuncia della Corte di Appello di L'Aquila, l'eccessività della pena e l'illegittimità del sequestro disposto). La Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato; dichiarava, comunque, non luogo a procedere nei confronti del Saccuti in ordine al delitto di frode informatica in relazione al mandato di pagamento n.1656, ai sensi dell'art.649 cod. pen. (in quanto già oggetto di precedente giudizio) e, in accoglimento dell'appello del Comune di Tortoreto, condannava l'imputato al risarcimento dei danni, ordinando la confisca di quanto in sequestro. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, ritenendo fondata la censura afferente alla ritenuta inammissibilità dell'appello, annullava la sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila e rinviava per un nuovo giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, che, dichiarati prescritti i reati di cui ai capi A), B) e D), riteneva, però, non maturata la prescrizione in relazione al reato di accesso abusivo al sistema informatico, di cui all'art. 615-ter cod. pen. (contestato al capo C della rubrica) e condannava l'imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno e a una provvisionale immediatamente esecutiva determinata in 500.000 euro, convertendo, su richiesta della parte civile, il sequestro preventivo, originariamente disposto, in sequestro conservativo. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, articolando quattro motivi di censura.2.1. Con i primi due, formulati sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, si lamenta che la corte territoriale, riaprendo e riformulando in senso rescissorio il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, avrebbe considerato come sussistenti - ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato di cui al capo C) - anche le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 615-ter cod. pen., che, invece, il primo giudice (considerando più grave il falso ideologico di cui al capo A) della rubrica, nella sua forma semplice e non aggravata, e non quello di cui al capo C), per il quale, nella sua forma aggravata, è invece prevista una pena edittale maggiore), avrebbe implicitamente escluso. 2.2. Con il terzo motivo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce, invece, che la corte territoriale, in sede di rinvio, non avrebbe valutato il motivo d'appello relativo alla violazione del ne bis in idem ed alla conseguente errata determinazione della pena in continuazione (lamentando, nel merito, che dall'esame della sentenza emessa in primo grado, non si sarebbe potuto evincere se, anche il singolo episodio del 4 agosto 2011, già oggetto di condanna definitiva, fosse rimasto inglobato nella totalità dei fatti oggetto dell'imputazione o se la pena irrogata nella sentenza di condanna passata in giudicato fosse stata considerata all'interno dell'aumento inflitto per la continuazione). 2.3. Con il quarto motivo, in ultimo, si lamenta la carenza di motivazione in ordine al profilo della confiscabilità dei beni oggetto di sequestro in relazione ad una sentenza di condanna per reati dichiarati prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati. La corte territoriale, all'esito del giudizio di rinvio, ha ritenuto che il reato di frode informatica sia stato accertato come aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 615-ter cod. pen. e che, quindi, le condotte commesse dal settembre 2007 al 2011 non fossero prescritte. La decisione risulta adottata in violazione del divieto di reformatio in peius e ledendo il principio di intangibilità del giudicato. La circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter cod. pen. (l'unica rilevante ai fini del diverso computo della prescrizione), pur contestata nel capo di imputazione (che ha indicato, quali norme violate l'«art. 615-ter comma 2 n. 1 e comma 3, cod. pen."), non risulta, infatti, concretamente "applicata" in primo grado, in quanto non solo non ha manifestato alcuno degli effetti che le sono propri (Sez. Un. n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856), ma non è stata neanche menzionata in motivazione e tantomeno valutata nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il primo giudice, invero, nel determinare la pena complessiva da irrogare all'imputato, ha ritenuto il reato di falso contestato al capo D) della rubrica (artt. 476 e 479 cod. pen.), non nella sua forma aggravata (ritenuta esplicitamente non contestata nel capo d'imputazione), ma in quella semplice, punita con la pena edittale da uno a sei anni di reclusione e, quindi, in misura inferiore a quella prevista per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma dell'art. 615-ter. Cosicché ha implicitamente ritenuto di escludere (o, comunque, non ha considerato) l'aggravante contestata. Ebbene, la mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza, seppur in termini di subvalenza rispetto alle eventuali concorrenti attenuanti, non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato (Sez. 5 n. 27632 del 30/05/2019, Rv. 276519). Viceversa, la corte territoriale, ritenendo che l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter cod. pen. dovesse essere valutata ai fini del calcolo del termine prescrizionale, non solo non ha tenuto conto della concreta disapplicazione dell'aggravante, ma ha rivalutato un capo già coperto da giudicato e lo ha fatto in violazione del divieto di riformato in pejus. La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere annullata, limitatamente all'accertamento della responsabilità penale del ricorrente, ma senza rinvio atteso che, escludendo l'aggravante in parola, il termine massimo di prescrizione deve essere individuato in anni sette e mesi sei, decorsi, secondo il calcolo offerto nella stessa sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo D), il 17 maggio 2019. E tanto determina l'assorbimento del terzo motivo di ricorso. 2. Il quarto motivo è, invece, inammissibile sotto plurimi profili. Il ricorrente, invero, lamenta il difetto assoluto di motivazione sui limiti di confiscabilità dei beni in sequestro. La corte territoriale, tuttavia, non ha disposto alcuna la confisca dei beni in sequestro, ma solo la conversione dell'originario sequestro preventivo in sequestro conservativo a garanzia delle ragioni creditorie della parte civile. Provvedimento impugnabile, in ossequio al principio della tassatività, solo attraverso istanza di riesame, da proporre ai sensi e nei termini di cui agli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., senza che in alcun modo rilevi la circostanza che esso sia stato reso con sentenza (Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 275070). Né rileva la circostanza per cui il reato si sia estinto nelle more del giudizio di secondo grado, in quanto, a norma del 4° comma dell'art. 323, la restituzione delle cose in sequestro (astrattamente conseguente ad una pronuncia che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione) non è disposta ove sulle cose deve essere mantenuto il sequestro conservativo, a garanzia delle ragioni creditorie. Ed in concreto, essendo rimasta ferma la condanna risarcitoria pronunciata già nel primo giudizio di appello, la corte territoriale, su richiesta della parte civile, ha convertito l'originario sequestro preventivo in sequestro conservativo. 3. In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti (con assorbimento del terzo) e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'accertamento della responsabilità del ricorrente ai fini penali, essendosi unico reato per il quale è intervenuta condanna estinto per prescrizione. Il quarto motivo, invece, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile attesi gli esiti del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti