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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33610/2026

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e di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il signor Karol MASTROIACOVO ricorre per l 'annullamentodell'ordinanza del 22/23 marzo 2026 del giudice delle indagini preliminari delTribunale di Roma che ha convalidato il provvedimento del 20 Marzo 2026 delQuestore di Roma, notificato il 20 marzo 2026, ore 1,12, nella parte in cui, aisensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401(e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i due annisuccessivi, presso l'ufficio di PS territorialmente competente, mezz'ora dopol'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo di ogniincontro di ogni incontro di calcio a qualsiasi livello, agonistico, amichevole,calendarizzato e pubblicizzato che la squadra della A.S.

Roma disputerà a Romao in altre città del Lazio, nonché mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo che lamedesima squadra disputerà fuori dalla Regione Lazio.1.1.

Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, che a sua voltarichiama l'informativa della Questura di Roma del 19 marzo 2023, il ricorrente,unitamente ad altri tifosi romanisti, era stato fermato mentre, con passo spedito,si recava presso un punto di transito della tifoseria bolognese, raggiungibiletramite una scaletta, modus operandi e percorso già utilizzato in passato perdelle persone bloccate era stato inoltre rinvenuto del materiale atto ad offendere,in particolare quattro martelli, un mattarello da cucina, e una cintura di cuoio.1.2.

Il G.i.p., rilevato che ai fini della convalida dell'obbligo dipresentazione è sufficiente una valutazione indiziaria circa la attribuibilità dellacondotta al destinatario del provvedimento e considerato che dalla informativaemergeva con certezza che è il Mastroiacovo faceva parte del gruppo dei tifosifermato nella disponibilità degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nei pressi, nonessendovi in loco altre persone, aveva convalidato il provvedimento delQuestore, in quanto urgentemente adottato per contenere la pericolosità delricorrente, quale emersa dalla concreta realizzazione dei fatti esaminati, inparticolare dall'essersi apprestato alla partita con la disponibilità di oggettiestremamente pericolosi per l'incolumità pubblica.2.

Avverso la predetta ordinanza MASTROIACOVO ha interposto ricorsoper cassazione tramite il proprio difensore fiduciario Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando a tal fine due motivi di impugnazione.2.1.

Con il primo, articolato, motivo eccepisce l'omessa motivazionedell'ordinanza in merito alle censure sottoposte con la memoria difensivatempestivamente depositata a mezzo posta elettronica entro il termine delle 48ore (come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna agli atti la memoria risultai n v i a t a t r a m i t e p o s t a c e r t i f i c a t a a l l ' i n d i r i z z [OSCURATO:EMAIL] e ricevuta alle 20:31 del21/03/2026), neppure rilevando che la stessa fosse stata depositata; nonchél'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità edurgenza, tanto più considerato che si tratta di un soggetto incensurato, che nonè stato emesso nessun verbale di perquisizione e sequestro a suo carico, né èstato denunciato in stato di libertà, che tra la notifica del provvedimento delQuestore e la convalida del giudice la squadra della Roma ha giocato una partitadi campionato contro il Lecce e il ricorrente ha regolarmente ottemperatoall'obbligo di presentazione.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 6, comma 3,della legge n. 401 del 1989 per aver il Gip convalidato la prescrizione dell'obbligodi presentazione alla polizia giudiziaria con frequenza diversa e più ampiarispetto a quella oggetto del provvedimento del Questore, di cui il PubblicoMinistero ha chiesto la convalida, in particolare, quanto all'obbligo dipresentazione per gli incontri disputati dalla squadra A.S.

Roma fuori dallaRegione Lazio si riporta una richiesta di presentazione anche 30 minuti dopol'inizio del secondo tempo, che non figura nel provvedimento questorile, cuisegue la convalida nei medesimi termini.Rileva in tal senso ricorrente che se è vero che il Giudice per le indaginicriminali può modificare le prescrizioni del secondo comma, ciò non può avvenirein senso peggiorativo rispetto alla richiesta del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Emerge dal provvedimento impugnato che la notif ica delprovvedimento del Questore al ricorrente è avvenuta, il 20 marzo 2026 alle01:12e che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è pervenuta al G.I.P. il21 marzo 2026 alle 11:57.

La convalida del G.I.P, in data 22 marzo 2026 è statadepositata in cancelleria il 23 marzo 2026, quindi nel pieno rispetto del terminedilatorio di 48 ore previsto dalla legge.3. il primo motivo è infondato, atteso che, pur inviata la memoria a mezzoPEC, non risulta che la stessa sia stata resa nota all'[OSCURATO:PERSONA] né risultache il ricorrente se ne sia fatto carico al riguardo.3.1.

La Suprema Corte, pur riconoscendo nell'ambito del procedimentorelativo al cd.

Daspo, la possibilità di trasmettere atti al Gip mediante PEC,inconsiderazione della particolarità della procedura stabilita nel procedimento diconvalida del DASPO, caratterizzata dall'assenza di indicazioni specifiche circa lemodalità di deposito degli atti, ha specificato che è onere dell'interessatoassicurarsi e quindi eventualmente dimostrare, in sede di impugnativa,l'avvenuta messa a conoscenza dell'atto presso il giudice competente allavalutazione della richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria (Sez. 3, n. 30281 del 15/04/2021, Rv. 281920 - 01; Sez. 3, n. 10128del 06/11/2020 dep. 2021, non mass.).

Detto onere consegue alla scelta diutilizzare una modalità di comunicazione non istituzionale che, come tale, nonpresuppone una organizzazione normativamente disciplinata del controllo, delrecepimento e della trasmissione al giudice degli atti, e soprattutto nongarantisce affatto il regolare arrivo del documento e men che meno la suasottoposizione al giudice nella data e orario indicato nella ricevuta di avvenutaconsegna all'indirizzo PEC.Recentemente, in termini generali e non già con esclusivo riferimento alprocedimento di convalida del Daspo, questa Corte ha ribadito che nel periodoantecedente l'approvazione dei regolamenti attuativi menzionati dall'art. 111-biscod. proc. pen. - che disciplina il deposito telematico degli atti - e in assenza diuna specifica disciplina normativa è consentito alle parti trasmettere memorie oistanze difensive all'[OSCURATO:PERSONA] procedente a mezzo PEC, fermo restando l'onere,per le predette, di provare non solo l'avvenuto inoltro della stessa e la suaricezione, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio ricevente(Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026, Rv. 289412 - 01; Sez. 6, n. 1413 del 9dicembre 2025, non mass.; Sez. 4 n 31658 del 04/04/2024, non mass.).3.2.

Del resto, recentemente è stata rimarcata la legittimità costituzionaledelle norme che sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa conmodalità diversa dal deposito telematicopur quando pervenga al giudice che haemesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, inquanto la prevista modalità esclusiva di deposito,è espressione di una sceltalegislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali (Sez. 2, n. 9827 del12/02/2026, Rv. 289611 - 01), fermi restando i principi esposti da Sez.

UMessina (n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289326) in relazione al regimetransitorio («Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinatodall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a unindirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto daldecreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente ariceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini dilegge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezionedell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzocompreso»).3.3.

Questa Corte, pertanto, ritenuto di non poter condividere l'isolatoprecedente (Sez. 3, n. 29660 del 8/04/2025, non mass.), che ha invece esclusol'onere di verifica dell'interessato in virtù della sua inesigibilità, in specie ingiornate festive, senza valutare che il momento al quale ancorare siffattavalutazione deve individuarsi in quello della presentazione della memoriapiuttosto che della successiva verifica dell'effettiva ricezione, comprovata solodalla apposizione del timbro della cancelleria dell'ufficio destinatario dell'atto, eche, come è noto, l'organizzazione degli uffici giudiziari prevede dei turnistraordinari di apertura delle cancellerie per la gestione delle urgenze durante lefestività, intende ribadire il seguente principio di diritto: ove non risultiapplicabile l’art. 111-bis cod. proc. pen., nel procedimento di convalida deldivieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazioneall'ufficio di pubblica sicurezza, è onere della parte, che abbia inteso inoltrare unamemoria difensiva a mezzo posta elettronica certificata, accertarsi del regolarearrivo del documento, riscontrabile attraverso la verifica dell'inserimento nelfascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione delladata di ricezione nella casella di posta elettronica.3.4.

Deve quindi concludersi che la mancata considerazione dei contenutidi atti difensivi inoltrati mediante PEC., quando il giudice non ne sia venuto aconoscenza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcunanullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il depositoespone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso puòpervenire a conoscenza del destinatario ovvero a quello della mancataconoscenza.4.

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.Rileva la Corte che, se è pur vero quanto osservato dal ricorrente inmerito al fatto che nella parte motiva del provvedimento, sì riporta una richiestadi convalida del Pubblico Ministero affetta da ultra petizione, in quanto anche inconcomitanza con gli incontri che la squadra della A.S.

Roma disputerà fuori dallaRegione Lazio sollecita la convalida di un obbligo di presentazione non solo 30minuti dopo l'inizio del primo tempo ma anche 30 minuti dopo l'inizio del secondotempo, diversamente da quanto previsto nel provvedimento questorile che, perquesti ultimi incontri, prescrive la presentazione solo mezz'ora dopo il primotempo, tuttavia l'ordinanza di convalida impugnata, nella parte dispositiva, silimita a convalidare il provvedimento emesso dal Questore il 20 marzo 2026,senz'altro aggiungere.Di conseguenza la prescrizione dell'obbligo di presentazione qualedisposto dal Questore e poi convalidato dal Gip non presentano alcuna difformità,per cui la doglianza risulta concretamente infondata.5.

In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, ilricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, conconseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il signor Karol MASTROIACOVO ricorre per l 'annullamentodell'ordinanza del 22/23 marzo 2026 del giudice delle indagini preliminari delTribunale di Roma che ha convalidato il provvedimento del 20 Marzo 2026 delQuestore di Roma, notificato il 20 marzo 2026, ore 1,12, nella parte in cui, aisensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401(e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i due annisuccessivi, presso l'ufficio di PS territorialmente competente, mezz'ora dopol'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo di ogniincontro di ogni incontro di calcio a qualsiasi livello, agonistico, amichevole,calendarizzato e pubblicizzato che la squadra della A.S. Roma disputerà a Romao in altre città del Lazio, nonché mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo che lamedesima squadra disputerà fuori dalla Regione Lazio.1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, che a sua voltarichiama l'informativa della Questura di Roma del 19 marzo 2023, il ricorrente,unitamente ad altri tifosi romanisti, era stato fermato mentre, con passo spedito,si recava presso un punto di transito della tifoseria bolognese, raggiungibiletramite una scaletta, modus operandi e percorso già utilizzato in passato perdelle persone bloccate era stato inoltre rinvenuto del materiale atto ad offendere,in particolare quattro martelli, un mattarello da cucina, e una cintura di cuoio.1.2. Il G.i.p., rilevato che ai fini della convalida dell'obbligo dipresentazione è sufficiente una valutazione indiziaria circa la attribuibilità dellacondotta al destinatario del provvedimento e considerato che dalla informativaemergeva con certezza che è il Mastroiacovo faceva parte del gruppo dei tifosifermato nella disponibilità degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nei pressi, nonessendovi in loco altre persone, aveva convalidato il provvedimento delQuestore, in quanto urgentemente adottato per contenere la pericolosità delricorrente, quale emersa dalla concreta realizzazione dei fatti esaminati, inparticolare dall'essersi apprestato alla partita con la disponibilità di oggettiestremamente pericolosi per l'incolumità pubblica.2. Avverso la predetta ordinanza MASTROIACOVO ha interposto ricorsoper cassazione tramite il proprio difensore fiduciario Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando a tal fine due motivi di impugnazione.2.1. Con il primo, articolato, motivo eccepisce l'omessa motivazionedell'ordinanza in merito alle censure sottoposte con la memoria difensivatempestivamente depositata a mezzo posta elettronica entro il termine delle 48ore (come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna agli atti la memoria risultai n v i a t a t r a m i t e p o s t a c e r t i f i c a t a a l l ' i n d i r i z z [OSCURATO:EMAIL] e ricevuta alle 20:31 del21/03/2026), neppure rilevando che la stessa fosse stata depositata; nonchél'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità edurgenza, tanto più considerato che si tratta di un soggetto incensurato, che nonè stato emesso nessun verbale di perquisizione e sequestro a suo carico, né èstato denunciato in stato di libertà, che tra la notifica del provvedimento delQuestore e la convalida del giudice la squadra della Roma ha giocato una partitadi campionato contro il Lecce e il ricorrente ha regolarmente ottemperatoall'obbligo di presentazione.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 6, comma 3,della legge n. 401 del 1989 per aver il Gip convalidato la prescrizione dell'obbligodi presentazione alla polizia giudiziaria con frequenza diversa e più ampiarispetto a quella oggetto del provvedimento del Questore, di cui il PubblicoMinistero ha chiesto la convalida, in particolare, quanto all'obbligo dipresentazione per gli incontri disputati dalla squadra A.S. Roma fuori dallaRegione Lazio si riporta una richiesta di presentazione anche 30 minuti dopol'inizio del secondo tempo, che non figura nel provvedimento questorile, cuisegue la convalida nei medesimi termini.Rileva in tal senso ricorrente che se è vero che il Giudice per le indaginicriminali può modificare le prescrizioni del secondo comma, ciò non può avvenirein senso peggiorativo rispetto alla richiesta del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Emerge dal provvedimento impugnato che la notif ica delprovvedimento del Questore al ricorrente è avvenuta, il 20 marzo 2026 alle01:12e che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è pervenuta al G.I.P. il21 marzo 2026 alle 11:57. La convalida del G.I.P, in data 22 marzo 2026 è statadepositata in cancelleria il 23 marzo 2026, quindi nel pieno rispetto del terminedilatorio di 48 ore previsto dalla legge.3. il primo motivo è infondato, atteso che, pur inviata la memoria a mezzoPEC, non risulta che la stessa sia stata resa nota all'[OSCURATO:PERSONA] né risultache il ricorrente se ne sia fatto carico al riguardo.3.1. La Suprema Corte, pur riconoscendo nell'ambito del procedimentorelativo al cd. Daspo, la possibilità di trasmettere atti al Gip mediante PEC,inconsiderazione della particolarità della procedura stabilita nel procedimento diconvalida del DASPO, caratterizzata dall'assenza di indicazioni specifiche circa lemodalità di deposito degli atti, ha specificato che è onere dell'interessatoassicurarsi e quindi eventualmente dimostrare, in sede di impugnativa,l'avvenuta messa a conoscenza dell'atto presso il giudice competente allavalutazione della richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria (Sez. 3, n. 30281 del 15/04/2021, Rv. 281920 - 01; Sez. 3, n. 10128del 06/11/2020 dep. 2021, non mass.). Detto onere consegue alla scelta diutilizzare una modalità di comunicazione non istituzionale che, come tale, nonpresuppone una organizzazione normativamente disciplinata del controllo, delrecepimento e della trasmissione al giudice degli atti, e soprattutto nongarantisce affatto il regolare arrivo del documento e men che meno la suasottoposizione al giudice nella data e orario indicato nella ricevuta di avvenutaconsegna all'indirizzo PEC.Recentemente, in termini generali e non già con esclusivo riferimento alprocedimento di convalida del Daspo, questa Corte ha ribadito che nel periodoantecedente l'approvazione dei regolamenti attuativi menzionati dall'art. 111-biscod. proc. pen. - che disciplina il deposito telematico degli atti - e in assenza diuna specifica disciplina normativa è consentito alle parti trasmettere memorie oistanze difensive all'[OSCURATO:PERSONA] procedente a mezzo PEC, fermo restando l'onere,per le predette, di provare non solo l'avvenuto inoltro della stessa e la suaricezione, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio ricevente(Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026, Rv. 289412 - 01; Sez. 6, n. 1413 del 9dicembre 2025, non mass.; Sez. 4 n 31658 del 04/04/2024, non mass.).3.2. Del resto, recentemente è stata rimarcata la legittimità costituzionaledelle norme che sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa conmodalità diversa dal deposito telematicopur quando pervenga al giudice che haemesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, inquanto la prevista modalità esclusiva di deposito,è espressione di una sceltalegislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali (Sez. 2, n. 9827 del12/02/2026, Rv. 289611 - 01), fermi restando i principi esposti da Sez. UMessina (n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289326) in relazione al regimetransitorio («Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinatodall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a unindirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto daldecreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente ariceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini dilegge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezionedell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzocompreso»).3.3. Questa Corte, pertanto, ritenuto di non poter condividere l'isolatoprecedente (Sez. 3, n. 29660 del 8/04/2025, non mass.), che ha invece esclusol'onere di verifica dell'interessato in virtù della sua inesigibilità, in specie ingiornate festive, senza valutare che il momento al quale ancorare siffattavalutazione deve individuarsi in quello della presentazione della memoriapiuttosto che della successiva verifica dell'effettiva ricezione, comprovata solodalla apposizione del timbro della cancelleria dell'ufficio destinatario dell'atto, eche, come è noto, l'organizzazione degli uffici giudiziari prevede dei turnistraordinari di apertura delle cancellerie per la gestione delle urgenze durante lefestività, intende ribadire il seguente principio di diritto: ove non risultiapplicabile l’art. 111-bis cod. proc. pen., nel procedimento di convalida deldivieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazioneall'ufficio di pubblica sicurezza, è onere della parte, che abbia inteso inoltrare unamemoria difensiva a mezzo posta elettronica certificata, accertarsi del regolarearrivo del documento, riscontrabile attraverso la verifica dell'inserimento nelfascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione delladata di ricezione nella casella di posta elettronica.3.4. Deve quindi concludersi che la mancata considerazione dei contenutidi atti difensivi inoltrati mediante PEC., quando il giudice non ne sia venuto aconoscenza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcunanullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il depositoespone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso puòpervenire a conoscenza del destinatario ovvero a quello della mancataconoscenza.4. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.Rileva la Corte che, se è pur vero quanto osservato dal ricorrente inmerito al fatto che nella parte motiva del provvedimento, sì riporta una richiestadi convalida del Pubblico Ministero affetta da ultra petizione, in quanto anche inconcomitanza con gli incontri che la squadra della A.S. Roma disputerà fuori dallaRegione Lazio sollecita la convalida di un obbligo di presentazione non solo 30minuti dopo l'inizio del primo tempo ma anche 30 minuti dopo l'inizio del secondotempo, diversamente da quanto previsto nel provvedimento questorile che, perquesti ultimi incontri, prescrive la presentazione solo mezz'ora dopo il primotempo, tuttavia l'ordinanza di convalida impugnata, nella parte dispositiva, silimita a convalidare il provvedimento emesso dal Questore il 20 marzo 2026,senz'altro aggiungere.Di conseguenza la prescrizione dell'obbligo di presentazione qualedisposto dal Questore e poi convalidato dal Gip non presentano alcuna difformità,per cui la doglianza risulta concretamente infondata.5. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, ilricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, conconseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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