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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10173/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 31/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto il Rampello colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno,nnesi tre di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate.

La Corte territoriale ha ampiamente argomentato la sussistenza della recidiva, evidenziando che l'imputato, plurirecidivo e dichiarato delinquente abituale, ha dimostrato anche in occasione del reato a giudizio l'assoluta insensibilità alla sanzione penale sicché più che di progressione criminosa deve ritenersi a suo carico una costante e durevole persistenza nel delitto, pienamente integrante l'aggravante contestata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA i [OSCURATO:PERSONA]"...L.F.n:.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 31/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto il Rampello colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno,nnesi tre di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. La Corte territoriale ha ampiamente argomentato la sussistenza della recidiva, evidenziando che l'imputato, plurirecidivo e dichiarato delinquente abituale, ha dimostrato anche in occasione del reato a giudizio l'assoluta insensibilità alla sanzione penale sicché più che di progressione criminosa deve ritenersi a suo carico una costante e durevole persistenza nel delitto, pienamente integrante l'aggravante contestata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA i [OSCURATO:PERSONA]"...L.F.n:.
Sentenza Cassazione n. 10173/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris