CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25984/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado d el Lazio n. 3268/2024depositata il 16/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di impianti di distribuzione carburanti nel Lazio, ha corrisposto negli anni 2016-2020 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), istituita dalla L.R. Lazio n. 19/2011. Ritenendo illegittima la disposizione regionale per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, la società ha chiesto il rimborso delle somme versate. [OSCURATO:PERSONA] non ha riscontrato l’istanza (silenzio-rigetto), sicché [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso innanzi alla CTP di Roma, che lo ha accolto con sentenza n. 7222/2022. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 3268/2024, ha respinto l’appello della Regione, confermando il diritto al rimborso e disapplicando la norma interna incompatibile con il diritto UE. Avverso tale pronuncia la Regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12/12/2024, affidandolo a due motivi. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 7 luglio 2025, ravvisando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della Regione. La società controricorrente ha depositata istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta che la sentenza impugnata abbia erroneamente posto a carico della Regione Lazio l’onere di provare la traslazione del tributo sul consumatore finale e l’assenza di arricchimento senza causa, mentre tale onere incombeva sulla società contribuente, attore sostanziale nel giudizio di rimborso. [OSCURATO:PERSONA] R.E. non ha dimostrato di aver sopportato l’onere economico dell’IRBA, né di non averlo traslato sul consumatore, con conseguente violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CGUE. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si deduce che l’istanza di rimborso presentata dalla società fosse inammissibile, poiché non notificata anche all’Agenzia delle Entrate, come prescritto dalla norma citata “a pena di inammissibilità” quando la spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa. La Corte di Giustizia Tributaria ha erroneamente ritenuto sufficiente la dichiarazione della contribuente circa la mancata incidenza sul reddito, senza adeguata prova, in contrasto con la ratio legis e con la giurisprudenza di legittimità. Osserva questa Corte che la richiesta di decisione formulata dalla parte controricorrente non è ammissibile per carenza di un interesse giuridicamente apprezzabile. L’art. 380 bisc.p.c. regola il procedimento volto alla definizione accelerata dei ricorsi che risultino inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Nel modello previsto dalla norma, una volta che la proposta del presidente della sezione o del consigliere delegato sia stata comunicata alle parti, spetta solo alla parte ricorrente, principale o incidentale, la facoltà di chiedere che il ricorso venga deciso. In mancanza di tale iniziativa, il ricorso si considera rinunciato per volontà presunta del ricorrente e la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, provvedendo altresì sulle spese secondo quanto stabilito dall’art. 391 c.p.c. La scelta legislativa di concentrare il potere di attivazione esclusivamente in capo al ricorrente è inequivoca. Tale soggetto è l’unico esposto alle conseguenze negative derivanti dal consolidarsi della proposta, conseguenze che possono incidere sulla definitività della sentenza impugnata. Diversamente, il controricorrente che non sia, a sua volta, ricorrente incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad un eventuale gravame incidentale, non patisce alcun pregiudizio immediato dall’inerzia del ricorrente e non ha, per ciò solo, un interesse qualificato alla prosecuzione del giudizio. In tali circostanze, l’unica iniziativa consentita al controricorrente consiste nella richiesta di una pronuncia sulle spese, non anche nel sollecitare la decisione dell’altrui ricorso. Questa interpretazione si pone nel solco del principio generale sancito dall’art. 100 c.p.c., che esige la presenza di un interesse concreto e attuale all’azione. Tale regola vale anche in sede di impugnazione, dove l’interesse va misurato alla luce dell’utilità che la decisione invocata è idonea a procurare alla parte che la propone. L’orientamento è corroborato dalla giurisprudenza nomofilattica che valorizza la necessità di una utilità giuridica specifica quale fondamento dell’iniziativa processuale (Cass. n. 19327/2024). In relazione alla particolare ipotesi contemplata dall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., l’interesse rilevante coincide con il rischio di subire gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla stabilizzazione della proposta di inammissibilità o improcedibilit à del ricorso, nonch é con l ’ idoneit à di tale stabilizzazione a determinare la formazione del giudicato. Solo il ricorrente è esposto a tale pregiudizio; allo stesso modo, solo per il ricorrente l’eventuale decisione della Corte è idonea a eliminare l ’ automatismo estintivo e a incidere in modo utile sull’assetto degli interessi sostanziali (cfr. Cass. n. 9062/2025). Non è configurabile, invece, un interesse del controricorrente alla decisione nemmeno con riguardo all’eventuale richiesta di applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., che contempla una condanna aggravata in caso di abuso del processo. Tale ipotesi, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), presuppone un’iniziativa espressa del ricorrente destinatario della proposta, la quale nella fattispecie non è stata esercitata. Non è possibile sopperire a tale mancanza mediante un atto proveniente da parte non legittimata. Da tali premesse discende che l’istanza proposta dal controricorrente non può essere scrutinata, mancando il requisito imprescindibile dell’interesse. L’assenza di una valida istanza proveniente dalla parte legittimata ha determinato, pertanto, il perfezionarsi del meccanismo estintivo previsto dall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., postulando la conseguente declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Quanto alla regolazione delle spese, la specificità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese relative alla fase anteriore alla proposta di definizione accelerata; nulla va disposto per la fase successiva, mancando attività difensiva della parte ricorrente. Né ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., non essendo stata proposta opposizione alla proposta. È inoltre escluso l’obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dell’istante, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, venendo in rilievo nella specie un giudizio meramente prosecutorio di quello introdotto dalla ricorrente. P.Q