Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 108/1971

ECLI:IT:COST:1971:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso di un procedimento civile tra la Cantina sociale Gries e la ditta Sicar, in cui era in contestazione sia la validità di un permesso di costruzione rilasciato sotto forma di rinnovo di precedente licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano regolatore del Comune di Bolzano, sia la conformità rispetto allo stesso piano regolatore di una costruzione eseguita, il tribunale di Bolzano ha sollevato con ordinanza emessa il 20 giugno 1969 questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e della successiva legge di quella provincia 3 gennaio 1964, n. 1, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Nell'ordinanza si chiarisce che la disposizione statutaria riserva ad apposito decreto legislativo la emanazione di norme di attuazione, condizionanti fra l'altro anche l'esercizio della funzione legislativa attribuita alle provincie di Trento e Bolzano nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori, per cui in mancanza di quelle norme doveva reputarsi incostituzionale l'art. 16 della citata legge provinciale n. 8 del 1960 che fissa la procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali e la successiva legge provinciale n. 1 del 1964 che, richiamandosi ad essa, aveva approvato il piano regolatore del Comune di Bolzano.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza 10 luglio 1970 nel corso di un procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] e la società D.E.C.A. ed altri.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuta la Giunta provinciale di Bolzano con deduzioni depositate rispettivamente il 2 settembre 1969 ed il 6 novembre 1970, nelle quali contesta anzitutto la rilevanza della questione, lamentando che il tribunale abbia omesso in entrambe le fattispecie di accertare la effettiva sussistenza della violazione del piano regolatore.

Nel merito, la stessa parte sostiene che l'art. 95 dello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non implica necessariamente la emanazione di norme di attuazione per tutte quelle ipotesi - fra le quali è da comprendere anche quella in esame - in cui il testo statutario abbia in sé piena completezza e non reclami integrazioni o specificazioni: in favore di questa interpretazione si invocano anche alcune sentenze di questa Corte, quali la n. 136 del 1969 e la n. 58 del 1958.

In particolare, poi, nella materia dei piani regolatori norme di attuazione sarebbero già contenute nell'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

Le conclusioni della Giunta provinciale di Bolzano sono pertanto intese ad ottenere una pronuncia di rimessione degli atti al giudice a quo per una più compiuta motivazione in ordine alla rilevanza, o una dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate.

4. - All'udienza la difesa della Giunta provinciale ha insistito nelle conclusioni già assunte. :

1. - I due giudizi hanno ad oggetto un'identica questione e vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. - Privi di consistenza sono i dubbi sulla rilevanza, accennati pregiudizialmente dalla difesa della Provincia.

È vero che nella ordinanza del 10 luglio 1970 manca una espressa motivazione al riguardo, ma gli argomenti addotti nella precedente ordinanza del 20 giugno 1969, valgono puntualmente con riferimento ad entrambi i giudizi pendenti davanti al tribunale di Bolzano.

Nell'uno come nell'altro si disputava, infatti, della validità di determinati atti amministrativi alla stregua del piano regolatore generale di quel Comune, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, e la questione proposta a questa Corte concerne per l'appunto la costituzionalità della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, che ne rappresenta il fondamento.

3. - Nel merito, la questione si riduce alla asserita mancanza di norme di attuazione dello Statuto, che abbiano operato il trasferimento alla provincia delle competenze ad essa spettanti in materia urbanistica.

La questione non è fondata.

Per quel che concerne le premesse di ordine generale, è sufficiente rammentare che l'art. 95 dello Statuto del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] si limita a prevedere l'emanazione, con decreto legislativo, delle relative norme di attuazione, e che non sempre né necessariamente queste sono richieste affinché le regioni possano validamente esercitare la propria potestà legislativa, così come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riguardo alle regioni a statuto speciale (sent. n. 136 del 1969) ed ha ulteriormente, anche se implicitamente, ribadito per le stesse regioni a statuto ordinario, respingendo le censure mosse all'art. 17 della legge 16 marzo 1970, n. 281, che subordina, bensì, l'esercizio della potestà legislativa ad esse spettante al previo passaggio delle funzioni, limitatamente però ad un biennio: decorso il quale le regioni stesse potranno legiferare anche ove tale trasferimento non sia intervenuto.

Comunque, per quel che particolarmente attiene al caso di specie, è decisivo il rilievo che l'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto, prescrivendo che i piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con legge delle provincie, ha determinato la forma di esplicazione della relativa competenza da parte delle provincie medesime e presuppone perciò che detta competenza sia da esse concretamente esplicabile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso di un procedimento civile tra la Cantina sociale Gries e la ditta Sicar, in cui era in contestazione sia la validità di un permesso di costruzione rilasciato sotto forma di rinnovo di precedente licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano regolatore del Comune di Bolzano, sia la conformità rispetto allo stesso piano regolatore di una costruzione eseguita, il tribunale di Bolzano ha sollevato con ordinanza emessa il 20 giugno 1969 questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e della successiva legge di quella provincia 3 gennaio 1964, n. 1, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Nell'ordinanza si chiarisce che la disposizione statutaria riserva ad apposito decreto legislativo la emanazione di norme di attuazione, condizionanti fra l'altro anche l'esercizio della funzione legislativa attribuita alle provincie di Trento e Bolzano nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori, per cui in mancanza di quelle norme doveva reputarsi incostituzionale l'art. 16 della citata legge provinciale n. 8 del 1960 che fissa la procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali e la successiva legge provinciale n. 1 del 1964 che, richiamandosi ad essa, aveva approvato il piano regolatore del Comune di Bolzano. 2. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza 10 luglio 1970 nel corso di un procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] e la società D.E.C.A. ed altri. 3. - In entrambi i giudizi è intervenuta la Giunta provinciale di Bolzano con deduzioni depositate rispettivamente il 2 settembre 1969 ed il 6 novembre 1970, nelle quali contesta anzitutto la rilevanza della questione, lamentando che il tribunale abbia omesso in entrambe le fattispecie di accertare la effettiva sussistenza della violazione del piano regolatore. Nel merito, la stessa parte sostiene che l'art. 95 dello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non implica necessariamente la emanazione di norme di attuazione per tutte quelle ipotesi - fra le quali è da comprendere anche quella in esame - in cui il testo statutario abbia in sé piena completezza e non reclami integrazioni o specificazioni: in favore di questa interpretazione si invocano anche alcune sentenze di questa Corte, quali la n. 136 del 1969 e la n. 58 del 1958. In particolare, poi, nella materia dei piani regolatori norme di attuazione sarebbero già contenute nell'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. Le conclusioni della Giunta provinciale di Bolzano sono pertanto intese ad ottenere una pronuncia di rimessione degli atti al giudice a quo per una più compiuta motivazione in ordine alla rilevanza, o una dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate. 4. - All'udienza la difesa della Giunta provinciale ha insistito nelle conclusioni già assunte. : 1. - I due giudizi hanno ad oggetto un'identica questione e vengono perciò decisi con unica sentenza. 2. - Privi di consistenza sono i dubbi sulla rilevanza, accennati pregiudizialmente dalla difesa della Provincia. È vero che nella ordinanza del 10 luglio 1970 manca una espressa motivazione al riguardo, ma gli argomenti addotti nella precedente ordinanza del 20 giugno 1969, valgono puntualmente con riferimento ad entrambi i giudizi pendenti davanti al tribunale di Bolzano. Nell'uno come nell'altro si disputava, infatti, della validità di determinati atti amministrativi alla stregua del piano regolatore generale di quel Comune, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, e la questione proposta a questa Corte concerne per l'appunto la costituzionalità della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, che ne rappresenta il fondamento. 3. - Nel merito, la questione si riduce alla asserita mancanza di norme di attuazione dello Statuto, che abbiano operato il trasferimento alla provincia delle competenze ad essa spettanti in materia urbanistica. La questione non è fondata. Per quel che concerne le premesse di ordine generale, è sufficiente rammentare che l'art. 95 dello Statuto del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] si limita a prevedere l'emanazione, con decreto legislativo, delle relative norme di attuazione, e che non sempre né necessariamente queste sono richieste affinché le regioni possano validamente esercitare la propria potestà legislativa, così come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riguardo alle regioni a statuto speciale (sent. n. 136 del 1969) ed ha ulteriormente, anche se implicitamente, ribadito per le stesse regioni a statuto ordinario, respingendo le censure mosse all'art. 17 della legge 16 marzo 1970, n. 281, che subordina, bensì, l'esercizio della potestà legislativa ad esse spettante al previo passaggio delle funzioni, limitatamente però ad un biennio: decorso il quale le regioni stesse potranno legiferare anche ove tale trasferimento non sia intervenuto. Comunque, per quel che particolarmente attiene al caso di specie, è decisivo il rilievo che l'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto, prescrivendo che i piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con legge delle provincie, ha determinato la forma di esplicazione della relativa competenza da parte delle provincie medesime e presuppone perciò che detta competenza sia da esse concretamente esplicabile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 108/1971 — Fons Iuris — Fons Iuris