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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17925/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché: il primo ed il secondo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine all'esclusione della destinazione della sostanza all'uso personale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4); il terzo motivo, oltre a non essere stato dedotto in appello, non è deducibile in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063 - 02); ritenuto che il ricorso proposto dalla Fazzari è parimenti inammissibile in quanto deduce motivi generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 4 in cui la Corte, con motivazione adeguata ed immune da vizi, oltre ad escludere la configurabilità di una connivenza non punibile della ricorrente, ha correttamente escluso: a) la rilevanza ai fini dell'invocata scriminante di un episodio avvenuto in un diverso contesto temporale rispetto ai fatti in contestazione; b) la scarsa offensività della condotta; c) la sussistenza di elementi che giustificassero la concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante i numerosi precedenti penali della ricorrente e la sua sottoposizione a misura di prevenzione); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] stenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché: il primo ed il secondo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine all'esclusione della destinazione della sostanza all'uso personale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4); il terzo motivo, oltre a non essere stato dedotto in appello, non è deducibile in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063 - 02); ritenuto che il ricorso proposto dalla Fazzari è parimenti inammissibile in quanto deduce motivi generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 4 in cui la Corte, con motivazione adeguata ed immune da vizi, oltre ad escludere la configurabilità di una connivenza non punibile della ricorrente, ha correttamente escluso: a) la rilevanza ai fini dell'invocata scriminante di un episodio avvenuto in un diverso contesto temporale rispetto ai fatti in contestazione; b) la scarsa offensività della condotta; c) la sussistenza di elementi che giustificassero la concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante i numerosi precedenti penali della ricorrente e la sua sottoposizione a misura di prevenzione); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] stenso
Sentenza Cassazione n. 17925/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris