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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:440
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0690_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2023 – Shortcut (causa C‑690/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 178, lettera a) – Diritto alla detrazione – Modalità d’esercizio – Articolo 226, punto 6 – Indicazioni che devono figurare sulla fattura – Entità e natura dei servizi resi – Fatture contenenti una descrizione generica dei servizi forniti»

1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti formali – Portata – Fattura con l’indicazione della natura dei servizi resi – Precisione sufficiente – Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 178, a), e 226, punto 6] (v. punti 32‑34, 43, 44)

2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Soggetto passivo che ha omesso talune condizioni formali – Amministrazione tributaria che dispone dei dati necessari per accertare il soddisfacimento delle condizioni sostanziali – Diniego del diritto a detrazione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 178, a), 219 e 226, punto 6] (v. punto 59 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 178, lettera a), l’articolo 219 e l’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per il motivo che le fatture contenenti diciture quali «servizi di programmazione di applicazioni» non sarebbero conformi ai requisiti formali previsti da quest’ultima disposizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0690_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2023 – Shortcut (causa C‑690/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 178, lettera a) – Diritto alla detrazione – Modalità d’esercizio – Articolo 226, punto 6 – Indicazioni che devono figurare sulla fattura – Entità e natura dei servizi resi – Fatture contenenti una descrizione generica dei servizi forniti» 1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti formali – Portata – Fattura con l’indicazione della natura dei servizi resi – Precisione sufficiente – Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 178, a), e 226, punto 6] (v. punti 32‑34, 43, 44) 2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Soggetto passivo che ha omesso talune condizioni formali – Amministrazione tributaria che dispone dei dati necessari per accertare il soddisfacimento delle condizioni sostanziali – Diniego del diritto a detrazione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 178, a), 219 e 226, punto 6] (v. punto 59 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 178, lettera a), l’articolo 219 e l’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per il motivo che le fatture contenenti diciture quali «servizi di programmazione di applicazioni» non sarebbero conformi ai requisiti formali previsti da quest’ultima disposizione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris