CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Brescia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diSimonetta Longhi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 2 marzo 2023 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai contestati reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quater, cod. pen.), violazione della legge sulle armi (artt. 61 n. 5, 110 cod. pen., 2 e 4 l. 895/1967) e lesioni personali volontarie (artt. 61 n. 5, 110, 582 e 585 cod. pen.), commessi in Bergamo il 26 ottobre 2020. Rilevato che la difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza della Corte territoriale deducendo con motivo unico l’erroneo riconoscimento in capo alla stessa delle circostanze aggravanti di cui all’art. 628, commi 1 e 3-quater, cod. pen. osservando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe affermato in termini apodittici che la Longhi era a conoscenza delle modalità di consumazione della rapina e, in particolare, che sarebbe stato utilizzato uno spray al peperoncino e che la persona offesa si stava recando in banca. Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento delle contestate circostanze aggravanti del reato di rapina, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, deve osservarsi che con detto motivo di ricorso la difesa della ricorrente tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Del resto, osserva l’odierno Collegio, fermo restando che, come ha correttamente osservato la Corte territoriale, le circostanze aggravanti in contestazione sono di natura oggettiva e sono imputabili a tutti i concorrenti nell’azione delittuosa ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., dalla lettura della sentenza impugnata si evince, sulla base di conversazioni intercettate riportate nella stessa, che l’odierna ricorrente era a conoscenza delle modalità con le quali si sarebbe svolta l’attività predatoria e dell’uso della spray al peperoncino. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del