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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 13724/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30619-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 6/11/2020; Ric. 2020 n. 30619 sez.

S2 -ud. 07-05-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma dovutale quale compenso per l’attività difensiva svolta nell’interesse dell’ingiunta in un procedimento civile.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la società con atto di citazione.

Il Tribunale di Salerno con ordinanza ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 dichiarava inammissibile l’opposizione.

A tal fine rilevava che ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti per prestazioni civili di un avvocato doveva essere proposta con ricorso, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.

Nella specie, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 28/01/2020, l’opposizione era stata compiuta con citazione notificata in data 6 marzo 2020, avendo parte opponente provveduto al deposito della citazione solo il giorno 16/3/2020.

Secondo l’ordinanza tale deposito costituiva il momento in base al quale verificare la tempestività dell’opposizione, e nella specie era stato compiuto ben oltre il temine previsto.

In tal senso rilevava l’orientamento secondo cui, allorché la parte faccia utilizzo della citazione per proporre un’opposizione a decreto ingiuntivo invece da proporre con ricorso, ai fini della tempestività non è sufficiente che la notifica sia avvenuta nel rispetto del termine di legge, ma è altresì necessario che la citazione sia stata depositata nel detto termine, poiché solo a tale Ric. 2020 n. 30619 sez.

S2 -ud. 07-05-2024 -3- condizione può attribuirsi piena equipollenza all’atto della parte la cui forma sia frutto di un’erronea scelta.

2. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso. 3.Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il Tribunale di Salerno non avrebbe considerato che, a seguito della novella di cui alla legge citata, ancorché il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso per prestazioni giudiziali civili debba essere introdotto con ricorso e non con citazione, tuttavia, ai sensi dell’art. 4 citato e precisamente a mente del comma 5, va affermato il principio per cui, una volta disposto il mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

La portata applicativa di tale norma implica quindi che, pur a fronte del mutamento del rito, seguito con la decisione della controversia da parte del Collegio secondo le forme di cui all’art. 14, la valutazione circa la tempestività dell’opposizione debba avvenire sulla base delle regole processuali erroneamente individuate dal ricorrente, e che quindi occorra avere riguardo alla data della notifica della citazione, che nella specie si palesava intervenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Infatti, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la pretesa violazione del principio di cd. autosufficienza, palesandosi invece il mezzo di impugnazione del tutto conforme ai requisiti di forma sostanza prescritti dal codice di rito, la soluzione cui è Ric. 2020 n. 30619 sez.

S2 -ud. 07-05-2024 -4- pervenuto il giudice di merito risulta in palese contrasto con quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione.

Infatti, Cass.

S.U. n. 758/2022, nel risolvere il contrasto manifestatosi presso questa Corte, in vista della corretta applicazione della previsione di cui al comma 5 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, essendosi da parte di alcuni arresti sostenuto che la sanatoria dalla stessa norma prevista presupponesse sempre l’adozione di un’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice adito, ha invece sottolineato che, come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema del decreto legislative n. 150 del 2011, il legislatore delegato si è mosso nella direzione di «ridurre al minimo l'ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'articolo 111 della Costituzione».

Ne deriva che il potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito (in conseguenza dell'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo) trova la sua disciplina nella disposizione del quinto comma, la quale sancisce espressamente che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».

Ciò comporta che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anziché ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando «le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del Ric. 2020 n. 30619 sez.

S2 -ud. 07-05-2024 -5- mutamento» (art. 4, comma 5).

Se ne ricava, dunque, un principio di «fungibilità tra i riti» - contrariamente a quanto previsto dalle norme codicistiche secondo cui la riconduzione al rito voluto dalla legge non incontra barriere preclusive (artt. 426 e 427 c.p.c.) ed è consentita anche in appello (art. 439 c.p.c.) - poiché, pur nella loro diversità e nonostante l'attribuzione ad ognuno di essi di un ambito applicativo preferenziale, ciascuno assicura il giusto processo.

Le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato il carattere innovativo dell'art. 4, comma 5, che ha ammesso una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, ha escluso che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell'opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che «restano ferme») secondo le norme seguite precedentemente.

La ratio dell'art. 4, comma 5, consiste, infatti, nell'esigenza «di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo»: ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento.

Ric. 2020 n. 30619 sez.

S2 -ud. 07-05-2024 -6- L'ordinanza di mutamento del rito, ove intervenga, ha quindi una rilevanza costitutiva, senza che le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione della legittimità degli atti già compiuti.

All'atto introduttivo, ancorché erroneamente individuato, va assegnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire «le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».

Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo.

E’ stato altresì sottolineato che le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto difesa, come confermato dal fatto che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, n. 12567 del 2021; sez.

III, n. 1448 del 2015; sez.

L., n. 8422 del 2018; sez.

II, n. 22075 del 2014).

Ric. 2020 n. 30619 sez.

S2 -ud. 07-05-2024 -7- Per l’effetto è stato formulato il seguente principio di diritto: nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento -a norma dell'art. 4 del d.

Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione(conf.

Cass. n. 8045/2023).

Rileva il Collegio che la decisione impugnata non risulta essersi conformata a tale principio e che pertanto la stessa debba essere cassata con rinvio per nuovo esame dell’opposizione al Tribunale di Salerno, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa l’o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30619-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 6/11/2020; Ric. 2020 n. 30619 sez. S2 -ud. 07-05-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma dovutale quale compenso per l’attività difensiva svolta nell’interesse dell’ingiunta in un procedimento civile. Avverso tale decreto proponeva opposizione la società con atto di citazione. Il Tribunale di Salerno con ordinanza ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 dichiarava inammissibile l’opposizione. A tal fine rilevava che ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti per prestazioni civili di un avvocato doveva essere proposta con ricorso, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. Nella specie, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 28/01/2020, l’opposizione era stata compiuta con citazione notificata in data 6 marzo 2020, avendo parte opponente provveduto al deposito della citazione solo il giorno 16/3/2020. Secondo l’ordinanza tale deposito costituiva il momento in base al quale verificare la tempestività dell’opposizione, e nella specie era stato compiuto ben oltre il temine previsto. In tal senso rilevava l’orientamento secondo cui, allorché la parte faccia utilizzo della citazione per proporre un’opposizione a decreto ingiuntivo invece da proporre con ricorso, ai fini della tempestività non è sufficiente che la notifica sia avvenuta nel rispetto del termine di legge, ma è altresì necessario che la citazione sia stata depositata nel detto termine, poiché solo a tale Ric. 2020 n. 30619 sez. S2 -ud. 07-05-2024 -3- condizione può attribuirsi piena equipollenza all’atto della parte la cui forma sia frutto di un’erronea scelta. 2. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. L’intimata ha resistito con controricorso. 3.Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il Tribunale di Salerno non avrebbe considerato che, a seguito della novella di cui alla legge citata, ancorché il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso per prestazioni giudiziali civili debba essere introdotto con ricorso e non con citazione, tuttavia, ai sensi dell’art. 4 citato e precisamente a mente del comma 5, va affermato il principio per cui, una volta disposto il mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. La portata applicativa di tale norma implica quindi che, pur a fronte del mutamento del rito, seguito con la decisione della controversia da parte del Collegio secondo le forme di cui all’art. 14, la valutazione circa la tempestività dell’opposizione debba avvenire sulla base delle regole processuali erroneamente individuate dal ricorrente, e che quindi occorra avere riguardo alla data della notifica della citazione, che nella specie si palesava intervenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c. Il motivo è fondato. Infatti, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la pretesa violazione del principio di cd. autosufficienza, palesandosi invece il mezzo di impugnazione del tutto conforme ai requisiti di forma sostanza prescritti dal codice di rito, la soluzione cui è Ric. 2020 n. 30619 sez. S2 -ud. 07-05-2024 -4- pervenuto il giudice di merito risulta in palese contrasto con quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione. Infatti, Cass. S.U. n. 758/2022, nel risolvere il contrasto manifestatosi presso questa Corte, in vista della corretta applicazione della previsione di cui al comma 5 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, essendosi da parte di alcuni arresti sostenuto che la sanatoria dalla stessa norma prevista presupponesse sempre l’adozione di un’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice adito, ha invece sottolineato che, come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema del decreto legislative n. 150 del 2011, il legislatore delegato si è mosso nella direzione di «ridurre al minimo l'ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'articolo 111 della Costituzione». Ne deriva che il potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito (in conseguenza dell'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo) trova la sua disciplina nella disposizione del quinto comma, la quale sancisce espressamente che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Ciò comporta che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anziché ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando «le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del Ric. 2020 n. 30619 sez. S2 -ud. 07-05-2024 -5- mutamento» (art. 4, comma 5). Se ne ricava, dunque, un principio di «fungibilità tra i riti» - contrariamente a quanto previsto dalle norme codicistiche secondo cui la riconduzione al rito voluto dalla legge non incontra barriere preclusive (artt. 426 e 427 c.p.c.) ed è consentita anche in appello (art. 439 c.p.c.) - poiché, pur nella loro diversità e nonostante l'attribuzione ad ognuno di essi di un ambito applicativo preferenziale, ciascuno assicura il giusto processo. Le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato il carattere innovativo dell'art. 4, comma 5, che ha ammesso una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, ha escluso che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell'opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che «restano ferme») secondo le norme seguite precedentemente. La ratio dell'art. 4, comma 5, consiste, infatti, nell'esigenza «di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo»: ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento. Ric. 2020 n. 30619 sez. S2 -ud. 07-05-2024 -6- L'ordinanza di mutamento del rito, ove intervenga, ha quindi una rilevanza costitutiva, senza che le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione della legittimità degli atti già compiuti. All'atto introduttivo, ancorché erroneamente individuato, va assegnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire «le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. E’ stato altresì sottolineato che le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto difesa, come confermato dal fatto che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 12567 del 2021; sez. III, n. 1448 del 2015; sez. L., n. 8422 del 2018; sez. II, n. 22075 del 2014). Ric. 2020 n. 30619 sez. S2 -ud. 07-05-2024 -7- Per l’effetto è stato formulato il seguente principio di diritto: nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento -a norma dell'art. 4 del d. Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione(conf. Cass. n. 8045/2023). Rileva il Collegio che la decisione impugnata non risulta essersi conformata a tale principio e che pertanto la stessa debba essere cassata con rinvio per nuovo esame dell’opposizione al Tribunale di Salerno, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa l’o
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