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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39755/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 06/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale viene contestata la correttezza della motivazione in relazione della condotta quale ipotesi di rapina impropria e non furto è manifestamente infondato avendo i giudici di appello adeguatamente motivato in relazione alla configurabilità del reato di rapina impropria posto che dalla complessive emergenze processuali era risultato che l' imputato, dopo il tentativo di sottrazione del bene, aveva usato violenza nei confronto della vittima nonché delle forze dell' ordine per procurarsi l' impunità; Rilevato che parimenti del tutto infondata è la censura di cui al secondo motivo relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità trattandosi di questione meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, vedi per tutte Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685); Ritenuto che anche il terzo motivo riguardate la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. è manifestamente infondato atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego della concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 06/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale viene contestata la correttezza della motivazione in relazione della condotta quale ipotesi di rapina impropria e non furto è manifestamente infondato avendo i giudici di appello adeguatamente motivato in relazione alla configurabilità del reato di rapina impropria posto che dalla complessive emergenze processuali era risultato che l' imputato, dopo il tentativo di sottrazione del bene, aveva usato violenza nei confronto della vittima nonché delle forze dell' ordine per procurarsi l' impunità; Rilevato che parimenti del tutto infondata è la censura di cui al secondo motivo relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità trattandosi di questione meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, vedi per tutte Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685); Ritenuto che anche il terzo motivo riguardate la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. è manifestamente infondato atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego della concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sette
Sentenza Cassazione n. 39755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris