CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I CANDILO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1566 rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorreNnumteero -re gistro generale 24160/2023Numero sezionale 1566/2026avverso la sentenza n. 245/2023 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 13938/2026REGGIO CALABRIA, depositata il 30/05/2023 R.G.N. 302/2021D;at a pubblicazione 13/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 3.5.2016 GiandomenicoMonorchio e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi Sintel),premettendo che la Sintel è una società di ingegneria (una delleforme giuridiche espressamente previste dal Codice dei contrattipubblici per lo svolgimento delle attività di progettazione internaed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia dilavori pubblici), avevano proposto al Tribunale di ReggioCalabria opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 164/2016,notificata nelle date 1/5.4.2016, emessa dall’allora D.T.L. diReggio Calabria, sulla base del verbale di accertamento enotificazione n. RC00003/2014-140-01 del 28.10.2014, con cuiera stato loro contestato – a seguito delle ispezioni effettuatesu impulso della denunzia presentata dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] –la violazione delle norme recanti gli obblighi datoriali in materiadi lavoro e legislazione sociale, sulla base, secondo i ricorrenti,di un’erronea riqualificazione come subordinati di una serie dirapporti di collaborazione professionale tra la Sintel e i sig.riMario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniRigio, [OSCURATO:PERSONA]. Nel relativo giudizio si costituival’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] (succedutoalla D.T.L. ingiungente), contestando la fondatezza delladomanda, di cui chiedeva il rigetto.Numero registro generale 24160/20231.1. Con successivo ricorso depositato il 22.3.2017 la SinteNl umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026aveva proposto allo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] azionDeat a pubblicazione 13/05/2026di accertamento negativo con riferimento ai contributi richiestidall’INPS, con diffida dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per i predetti collaboratorisulla base del medesimo verbale di accertamento e notificazionesu citato. In tale procedimento si costituiva l’INPS, chiedendo lareiezione del ricorso.1.2. Il Tribunale adito, riuniti i due procedimenti, consentenza n. 1397/2020, “in parziale accoglimentodell’opposizione” (come precisato in motivazione), annullavaanzitutto l’ordinanza-ingiunzione n. 164/2016, perché (comesempre precisato in motivazione) l’[OSCURATO:PERSONA] doveva“rideterminare le sanzioni amministrative irrogate –limitatamente ai lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – allaluce degli accertamenti in fatto e in diritto come in partemotiva”; inoltre, dichiarava “non dovuti i contributi previdenzialirichiesti dall’INPS per i lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelli richiesti per ilavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il periodo antecedentealla data di sottoscrizione dei contratti di consulenza(10.06.2011, 18.07.2011, 01.06.2012, 01.09.2011,05.08.2011)”.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diReggio Calabria rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Monorchio e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la suddettasentenza di primo grado, condannando i due appellanti alpagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favoresia dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro che dell’INPS.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premNuemsersoo re gistro generale 24160/2023Numero sezionale 1566/2026lo svolgimento del primo grado di giudizio, dava conto Ncumheero dgi lrai ccolta generale 13938/2026appellanti Sintel e Monorchio chiedevano “la parziale riformDaat a pubblicazione 13/05/2026della sentenza n. 1397/2020 con riferimento” alle posizioni diDe Meis, [OSCURATO:PERSONA], Triolo, Cuzzola e Riggio, contestando inparticolare l’assunto del Tribunale secondo il quale “sotto ilvigore dell’art. 254, d.P.R. n. 207 del 2010, i collaboratori subase annua presenti negli organigramma delle società diingegneria avrebbero dovuto obbligatoriamente possederel’iscrizione in albi professionali, per svolgere i relativi incarichi”.4. Ciò premesso, riferita la ricostruzione in fatto e in dirittodei rapporti oggetto del gravame, operata dal primo giudice, laCorte riteneva non condivisibile la tesi sostenuta dagli appellantie confermava che “i rapporti formalmente di collaborazioneintercorsi tra Sintel e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Triolo, Cuzzola e Riggiovanno riqualificati ope legis in rapporti di lavoro subordinato,con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti diconsulenza”, rispettivamente indicata.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e laSintel hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.8. Resistono l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di ReggioCalabria e l’INPS con distinti controricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 254, comma 3, lett. d) D.P.R. n.207/2010 per avere la sentenza impugnata ritenuto che latipologia di collaboratori prevista dall’indicata disposizioneNumero registro generale 24160/2023postuli necessariamente l’iscrizione dei medesimi ad un alboN umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026professionale”. Data pubblicazione 13/05/20262. Con il secondo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 degli articoli 1362,1363, 1367 cod. civ. per avere la sentenza impugnata ritenutoinesistente nei contratti riqualificati un progetto di lavoroconforme alle previsioni della normativa vigente rationetemporis”.3. Con il terzo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli articoli 61 e 69 D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art.2094 cod. civ. per aver la sentenza impugnata ritenuto la naturasubordinata dei contratti riqualificati nonostante la provacostituita in giudizio della natura autonoma dei medesimi”.4. Con il quarto motivo deducono: “Nullità della sentenza edel procedimento per avere la sentenza impugnata omesso ognipronuncia in merito alla domanda proposta nei confrontidell’INPS di cui alla conclusione sub C) del ricorso in appello”.5. Con il quinto motivo deducono: “In subordine al punto4), omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio discussodalle parti, consistente nella totale mancanza di motivazione(inesistente) in merito alle deduzioni e domande di cui al punto4) che precede”.6. Appare opportuno muovere dall’esame del quarto motivodi ricorso, che, pur in difetto di specifica indicazione di parte,dev’essere senz’altro ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c. Infatti, i ricorrenti vi deducono unvizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (che è statoesplicitamente richiamato alla pag. 53 del ricorso).Numero registro generale 24160/2023Inoltre, la censura è autosufficiente perché i ricorrentNi umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026trascrivono anzitutto nel ricorso per cassazione le parti salienDtait a pubblicazione 13/05/2026del (secondo) ricorso introduttivo del giudizio intrapreso control’INPS (v. pagg. 49-50 del ricorso in esame), atto che hanno quiprodotto in copia (sub n. 14) della loro produzione: v. pag. 56del ricorso in esame). Trascrivono, altresì, le parti salienti delricorso in appello e la conclusione sub C) ivi rassegnata neiconfronti dell’INPS (v. pagg. 50-53 del ricorso) ed anche copiadi quest’atto è stata prodotta, insieme a copia della sentenza diprimo grado (v. nn. 17-18 alla pagg. 56-57 del ricorso).7. La doglianza è anche fondata.7.1. Per chiarezza, in proposito occorre porre in luce che lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come si desume dallanarrativa che precede, era stata di parziale accoglimento anchein relazione alla domanda di accertamento negativo della solaSintel circa le pretese contributive avanzate dall’INPS, perché“per i lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gian CarmeloTriolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]” aveva riguardatosolo “il periodo antecedente alla data di sottoscrizione deicontratti di consulenza (10.6.2011, 18.07.2011, 01.06.2012,01.09.2011, 05.08.2011)”, e non anche il periodo successivo.7.2. Ebbene, i ricorrenti, dopo aver richiamato le parti delricorso proposto contro l’INPS in cui avevano globalmentecontestato le pretese contributive vantate dall’istituto, hannoriportato le parti del loro atto d’appello in cui si dolevano della“omessa pronuncia del Giudice di prime cure sull’eccezionesollevata da Sintel nel procedimento con R.G.N. 1321/2017, poiriunito al procedimento con R.G.N. 1934/2016, circal’infondatezza e la grave erroneità delle pretese contributivecontenute nel verbale di accertamento e richieste dell’INPS”,Numero registro generale 24160/2023segnatamente sull’assunto “che gli ispettori hanno ritenuto dNi umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026computare l’imponibile contributivo secondo il trattamentDoat a pubblicazione 13/05/2026economico riconosciuto dal CCNL edilizia – industria e lacontrattazione integrativa della provincia di [OSCURATO:PERSONA]”;fonti collettive che la Sintel deduceva non essere dalla stessaapplicate (v. in extenso pagg. 36-38 di tale atto). E a tale partededuttiva era riferibile la seguente conclusione sub C) delricorso in appello: “in subordine, accertare e dichiarare, in ognicaso, l’infondatezza e l’erroneità delle pretese contributivecontenute nel Verbale di accertamento emesso dall’ITL conriferimento ai rapporti di collaborazione intercorsi tra Sintel ed iSignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il periodo successivo alladata dell’8 giugno 2011 e dell’invito a regolarizzare la posizionecontributiva notificato dall’INPS di [OSCURATO:PERSONA] a Sintel indata 8 marzo 2017, per tutti i motivi esposti in narrativa”.Dunque, in sintesi la società quale appellante cosìreclamava un integrale accoglimento della propria domanda diaccertamento negativo sul duplice rilievo di un’omessa(parziale) pronuncia del primo giudice a riguardo e comunquedell’infondatezza delle pretese contributive dell’INPS,segnatamente in relazione al periodo successivo alla datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.2. Tali deduzioni e richieste, perciò, integravanoall’evidenza un autonomo motivo d’appello sul quale la Corteera tenuta a pronunciarsi.Ebbene, come già emerge dalla narrativa che precede, laCorte d’appello neppure ha dato conto di tale censura (cfr. inNumero registro generale 24160/2023particolare facciate 4-5 della sua sentenza che consta di foglNi umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026non numerati). Data pubblicazione 13/05/2026In particolare, erroneamente la Corte ha individuato unmotivo sostanzialmente unico degli appellanti circa la portatanella specie da annettere all’art. 254, comma 3, lett. d), d.P.R.n. 207/2010, giudicando l’appello da esaminare “parziale”,sicché deve escludersi che la Corte si sia implicitamenteespressa sul differente motivo sopra riassunto.7.3. In definitiva, ricorre certamente il vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c. denunciato dai ricorrenti.E l’accoglimento del relativo motivo comportal’assorbimento solo del quinto motivo di ricorso per cassazioneche concerne la medesima questione, ma è formulato in viaesplicitamente subordinata e in chiave di anomaliamotivazionale.Invece, la cassazione della sentenza gravata in parte quanon tocca le ulteriori e distinte statuizioni della Corte di merito,investite dai primi tre motivi di ricorso.8. Questi motivi, pur in difetto d’indicazione di parte,devono essere senz’altro ricondotti al mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c.8.1. Essi, esaminabili congiuntamente per connessioneevidente, sono fondati per quanto di ragione.9. Il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (pubblicato in G.U. n.288/2010), contiene il “Regolamento di esecuzione ed“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturein attuazione delle direttive 2004/177CE e 2004/18/CE” (v.Numero registro generale 24160/2023anche il lungo c.d. “preambolo” che precede l’articolatoN umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026regolamentare). Data pubblicazione 13/05/2026Viene in considerazione in causa l’art. 254 di tale d.P.R.(successivamente abrogato dal decreto ministeriale 2 dicembre2016, n. 263, in vigore dal 28 febbraio 2017 ex art. 9 delmedesimo decreto).Più nello specifico, tale articolo si colloca(va) nella Parte IIIdel Regolamento, circa “Contratti pubblici relativi a serviziTitolo I, Disposizioni generali, e, sotto la rubrica “Requisiti dellesocietà di ingegneria (art. 53, D.P.R. n. 554/1999)”, recita(va)al comma 3:“Le società di ingegneria predispongono e aggiornanol’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegatinello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché dicontrollo della qualità e in particolare:a) i soci;b) gli amministratori;c) i dipendenti;d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e chefirmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verificadel progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio didirezione lavori e che abbiano fatturato nei confrontidella società una quota superiore al cinquanta per centodel proprio fatturato annuo risultante dall’ultimadichiarazione IVA;e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti nonesercenti arti e professioni.Numero registro generale 24160/2023L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delleN umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026specifiche competenze e responsabilità. Se la società svoltDeat a pubblicazione 13/05/2026anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo252, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativae le capacità professionali espressamente dedicate alla suddettaprestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in appositoallegato al conto economico. L’organigramma e le informazionidi cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sonocomunicati all’Autorità entro trenta giorni dall’approvazione deibilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie etecnico-organizzative della società ai fini della partecipazionealle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola partedella struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delletecnica sono comunicate all’Autorità”.10. Ciò per ora premesso, la Corte d’appello haconsiderato: La disposizione suddetta con riferimento ai collaboratoridistingue tra i consulenti (lett. d) e i collaboratori a progetto incaso di soggetti non esercenti arti e professioni (lett. e).Come correttamente interpretato dal Tribunalel’individuazione dei collaboratori a progetto nei soggetti nonesercenti arti e professioni induce a ritenere a contrario che peri consulenti di cui alla lett. d) è obbligatoriamente prescrittal’iscrizione all’albo professionale.Con l’entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 207, le societàdi ingegneria avrebbero potuto stipulare contratti di consulenzacon soggetti iscritti all’Albo professionale (art. 254 co. 3 lett. d)Numero registro generale 24160/2023o contratti di collaborazione a progetto con soggetti non iscrittNi umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026all’albo professionale (art. 254 co. 3 lett. e). Data pubblicazione 13/05/2026Pertanto, ai fini della validità dei contratti di consulenza eranecessario che il consulente risultasse iscritto all’albo almomento della sottoscrizione del contratto ex art. 254 co. 3 lett.d); in mancanza, il rapporto di collaborazione andava ricondottoalla tipologia di cui alla lett. e), ossia alla collaborazione aprogetto che soggiaceva alla disciplina di cui agli artt. 61 e ss.D.Lgs. n. 276/2003. 4.1.L’assunto è coerente con l’enunciato ligustico (n.d.r.:evidentemente, “linguistico”) della disposizione che prevede allalet. d): “i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e chefirmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica delprogetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavoro”ne consegue che i soggetti non iscritti all’Albo professionale,come nel caso in esame, non avrebbero potuto legalmentefirmare alcun progetto e, di conseguenza, era loro precluso losvolgimento del rapporto quali collaboratori ai sensi della normacitata.L’iscrizione all’Albo è sempre necessaria ai fin dell’eserciziolecito della professione (in tema di società di ingegneria cfr.Cass. n. 7310/2017)Pertanto, i contratti formalmente di consulenza esottoscritti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Triolo, Cuzzola e Riggio, dallaSintel ex art. 254 comma 3 lett. d) sono invalidi, in quantoquesti ultimi non erano iscritti al relativo Albo professionale.Né gli stessi possono essere qualificati quali collaborazionia progetto (d lett. e) co. 3 dell’art. 254 cit.) essendopacificamente assente lo specifico progetto, un programma dilavoro o fase di esso, in applicazione dell’art. 69 comma 1 DNu.mLegros r.e gistro generale 24160/2023Numero sezionale 1566/2026n. 276/2003. Sul punto basta rilevare che il capo della seNnumteeron dzi ara ccolta generale 13938/2026relativo all’accertamento della mancanza di progetto non è statDoat a pubblicazione 13/05/2026oggetto di specifico appello.Pertanto i rapporti formalmente di collaborazione intercorsitra Sintel e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Triolo, Cuzzola e Riggio vannoriqualificati ope legis in rapporti di lavoro subordinato, condecorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti diconsulenza (rispettivamente 10.6.2011, 18.07.2011,01.06.2012, 01.09.2011, 05.08.2011).L’interpretazione è conforme alla giurisprudenza dilegittimità che in fattispecie sovrapponibile a quella in esame hastabilito che la mancanza di specifico progetto il rapporto siconverte automaticamente in lavoro subordinato a tempodeterminato: “In tema di contratto di lavoro a progetto, ilregime sanzionatorio previsto dall’art. 69 del d.lgs. n. 276 del2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplinadel rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte estrutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1,sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativainstaurata senza l’individuazione di uno specifico progetto,realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”,restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapportiin esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi incui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmenteaccertata, attraverso la valutazione del comportamento delleparti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazionein un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza allatipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (Cass.,27543/2020) .Numero registro generale 24160/202311. La linea interpretativa della norma regolamentare di cuNi umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026all’art. 254, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, così seguita dalDlaat a pubblicazione 13/05/2026Corte d’appello, è contraddittoria e comunque non condivisibile.Difatti, tale previsione, come tale, è volta semplicemente aspecificare “i soggetti direttamente impiegati nello svolgimentodi funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo dellaqualità” da comprendere nell’organigramma delle “società diingegneria” sia in sede di predisposizione che di aggiornamentodi tale organigramma, dettando, inoltre, una serie di ulterioriregole di dettaglio relative sempre all’organigramma, ma nonsolo.11.1. Inoltre, anche a voler leggere l’ipotesi sub lett. d)come riferita, non già ad uno dei diversi soggetti elencati nellaprima parte del comma 3 dell’art. 254, ma ai rapporticontrattuali con i “consulenti” ivi indicati, quali “soggetti iscrittiall’Albo professionale”, occorre tener presente che la specificaprevisione, nella gerarchia delle fonti, è di natura regolamentare(come l’intero d.P.R. n. 207/2010), e non contiene del restosanzioni di sorta.Di tanto, del resto, sembra essersi avveduta la stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale, infatti, ha richiamato il principio che:“L’iscrizione all’Albo è sempre necessaria ai fini dell’eserciziolecito della professione”, senza per la verità richiamare unaspecifica norma primaria a riguardo, ma citando Cass. n.7310/2017, “in tema di società di ingegneria”.11.2. Quest’ultimo richiamo non è, tuttavia, pertinente perpiù ragioni.In primo luogo, infatti, detta sentenza di questa Corteriguardava fattispecie concreta relativa ad un contrattointercorso tra una società di ingegneria ed altra società, vNuamleer oa re gistro generale 24160/2023Numero sezionale 1566/2026dire fra soggetti privati poi parti contrapposte in causa, cNiurmcearo udi nra ccolta generale 13938/2026precipuo incarico professionale di progettazione, e del quaDleat a pubblicazione 13/05/2026contratto la Corte di merito aveva affermato la nullità percontrasto con la norma imperativa di cui all’art. 2231 c.c.Laddove, nel caso in esame, non è in discussione l’attività ingenerale svolta dalla Sintel quale società di ingegneria, eneppure che la stessa possedesse in particolare i requisitiprescritti, anche a livello regolamentare, “Ai fini dell’affidamentodei servizi disciplinati” dalla Parte III del regolamento di cui ald.P.R. n. 207/2010 (vale a dire, “I contratti pubblici relativi aservizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settoriordinari”); bensì sono sub iudice esclusivamente i diversirapporti di consulenza intercorsi tra la Sintel, da una parte, edognuno dei singoli lavoratori in precedenza indicati, dall’altra, aifini sia della legittimità dell’ordinanza ingiunzione opposta chedelle pretese contributive fatte valere a riguardo dall’INPS.Inoltre, Cass. n. 7310/2017, in relazione alle specifichequestioni giuridiche poste nella fattispecie esaminata, haconcluso “che la società di ingegneria costituita in forma disocietà di capitali non potesse svolgere attività coincidente conquella riservata ai professionisti iscritti all’albo anche dopo il1997, e che, di conseguenza, come affermato dalla Corted’appello, i contratti di affidamento in oggetto sono nulli percontrasto con l’art. 2231 cod. civ.”.In precedenza, infatti, in base ad ampio esame del quadronormativo da considerare, nella stessa sentenza è statoosservato che solo: “con l’art. 10 della legge n. 183 del 2011(Legge di stabilità 2012), entrata in vigore il 1 gennaio 2012,con il quale il divieto risalente al 1939 è stato “nuovamente”abrogato (comma 11), ed è stata dettata la disciplinaN udmeerlole re gistro generale 24160/2023Numero sezionale 1566/2026società costituite in forma di società di capitali per l’eNsuemrecroiz dii ora ccolta generale 13938/2026delle attività professionali regolamentare, con espressa salvezzDaat a pubblicazione 13/05/2026(comma 9) dei modelli societari già vigenti, tra i quali si debbonoannoverare quelli previsti dall’art. 17 della legge n. 109 del 1994per le società di ingegneria. Il legislatore del 2011 ha dunquericonosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per lesocietà di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momentole società costituite ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109 del1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anchenel mercato privato, tendenzialmente mantenendo lo statutovigente”.In definitiva, la fattispecie considerata in Cass. n.7310/2017 ed i principi di diritto ivi affermati non presentanoalcun punto di contatto con il caso in esame.12. Ciò ritenuto, il ragionamento decisorio della Corted’appello è inoltre contraddittorio sul piano giuridico.In un primo momento, infatti, si afferma che in mancanzadi iscrizione del consulente “all’albo al momento dellasottoscrizione del contratto ex art. 254 co. 3 lett. d)”, “ilrapporto di collaborazione andava ricondotto alla tipologia di cuialla lett. e), ossia alla collaborazione a progetto che soggiacevaalla disciplina di cui agli artt. 61 e ss. D.Lgs. n. 276/2003”.Tanto, per la verità, già non è conseguente in sé perché, unavolta esclusa la validità di un contratto di consulenza perché ilconsulente non risultava “iscritto all’albo al momento dellasottoscrizione del contratto ex art. 254 co. 3 lett. d)” cit., comesi sostiene essere richiesto per quest’ultima ipotesi, nondiscende affatto che il medesimo contratto debba essere“ricondotto ad una collaborazione a progetto”. Invero, parrebbeNumero registro generale 24160/2023così profilarsi una “Conversione del contratto nullo” ex art. 1424N umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026c.c., senza considerare che, in disparte gli specifici presupposDtait a pubblicazione 13/05/2026di applicazione di tale norma generale, una cosa è un rapportodi “consulenza” configurato dalle parti ex art. 254, comma 3,lett. d), d.P.R. cit. e altra cosa è una “collaborazione a progetto”.12.1. In ogni caso, in parte successiva la Corte ha ribaditoche “i contratti formalmente di consulenza e sottoscritti con DeMeis, [OSCURATO:PERSONA], Triolo, Cuzzola e Riggio, dalla Sintel ex art. 254comma 3 lett. d) sono invalidi, in quanto questi ultimi non eranoiscritti al relativo Albo professionale”, ma – in evidente contrastocon quanto assunto poco prima – ha escluso che gli stessicontratti possano “essere qualificati quali collaborazione aprogetto” ex lett. e) del comma 3 dell’art. 254 cit., “essendoassente lo specifico progetto, un programma di lavoro o fase diesso, in applicazione dell’art. 69 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003.Sul punto basta rilevare che il capo della sentenza relativoall’accertamento della mancanza di progetto non è stato oggettodi specifico appello”.12.2. Ebbene, nel secondo motivo di ricorso si assume,invece, che nei contratti in questione era “dettagliato unospecifico progetto, conforme alle indicazioni giurisprudenziali inmateria e da realizzare in sostanziale autonomia da parte delcollaboratore”. I ricorrenti, tuttavia, non censuranodirettamente l’affermazione dell’assenza di “uno specificoprogetto” in tali contratti, assenza data per pacifica dalla Corted’appello e comunque non “oggetto di specifico appello”; il chepreclude al Collegio di prendere in considerazione gli errorid’interpretazione del testo degli stessi contratti (riportato inricorso per ognuno di essi) che i ricorrenti ora denunciano.Numero registro generale 24160/202313. Analogamente, questa Corte di legittimità non puòN umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026prendere in diretta considerazione le deposizioni testimoniaDlait a pubblicazione 13/05/2026(richiamate nel terzo motivo alle pagg. 41-45 del ricorso comevalutate dal primo giudice) per desumerne la natura autonomadegli stessi rapporti.14. Può, invece, il Collegio rilevare, essendo comunquedenunciata dai ricorrenti la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 (oltre che dell’art. 254,comma 3, lett. d), d.P.R. n. 207/2010), che il ragionamentodecisorio dei giudici di secondo grado sul punto è comunqueminato da un evidente vizio logico-giuridico, che costituisce unerror in iudicando in punto di diritto.In particolare, è indiscutibile in sé il principio di dirittoenunciato in Cass. n. 27543/2020, richiamata dalla Corte dimerito, ed espressiva di un orientamento consolidato nellagiurisprudenza di legittimità.Esso, tuttavia, riguarda “I rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione diuno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso aisensi dell’articolo 61, comma 1”, come recitava l’originariaversione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003(successivamente, l’art. 1, comma 23, lett. f), n. 92/2012,aveva soppresso le parole “programma di lavoro o fase diesso”).In altre parole, la “conversione” legale ivi disciplinata esigeanzitutto che si sia in presenza di rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa, e che tanto, in caso di contenzioso,sia positivamente verificato dal giudice di merito adito, cheNumero registro generale 24160/2023tuttavia riscontri nel contempo l’assenza di uno specificoN umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026progetto. Data pubblicazione 13/05/2026E’ allora chiaro il salto logico, prima che giuridico, presentenella ratio decidendi della Corte di merito.Quest’ultima, infatti, prima, e a più riprese, ha discorso di“contratti formalmente di consulenza” ex art. 254, comma 3,lett. d), d.P.R. n. 207/2010, stipulati da Sintel con il [OSCURATO:PERSONA], ilDi Miceli, il Triolo, il Cuzzola e il Riggio, poi, di “rapportiformalmente di collaborazione intercorsi” tra i medesimisoggetti, ma senza accertare se tali rapporti, come prospettatidalle parti e verificati in giudizio, fossero “rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa”.E in difetto di tale essenziale accertamento circa la naturacoordinata e continuativa di detta collaborazione la conversioneope legis di tali rapporti confermata dalla Corte d’appello èillegittima.15. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo diricorso, con assorbimento del quinto, nonché in accoglimentoper quanto di ragione dei primi tre motivi di ricorso, la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, dovrà provvedereanche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito ilquinto, nonché il primo, il secondo e il terzo motivo, per quantodi ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversaNumero registro generale 24160/2023composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese deNl umero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 13938/2026giudizio di legittimità. Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta