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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19569/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio, lesioni personali aggravate, tentate lesioni personali, minaccia e danneggiamento, riducendo, però, la pena inflitta; e rilevato che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno del motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la memoria) — che lamenta la violazione del divieto di reformaio in peius in quanto il Tribunale avrebbe operato un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti mentre la Corte di appello si sarebbe arrestata a una mera equivalenza — è manifestamente infondato, poiché: - in realtà il Tribunale non ha svolto alcun bilanciamento tra contrapposte circostanze, ma si è limitato a calcolare aumenti e diminuzioni sull'ammontare di pena via via determinato, senza applicare l'art. 69 cod. pen.; - di qui l'errore che la Corte di appello, investita sul punto del gravame dell'imputato, ha emendato, effettuando il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (senza alcun vincolo ex art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. dato che il primo giudice aveva del tutto pretermesso l'istituto), con conseguente riduzione di pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio, lesioni personali aggravate, tentate lesioni personali, minaccia e danneggiamento, riducendo, però, la pena inflitta; e rilevato che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno del motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la memoria) — che lamenta la violazione del divieto di reformaio in peius in quanto il Tribunale avrebbe operato un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti mentre la Corte di appello si sarebbe arrestata a una mera equivalenza — è manifestamente infondato, poiché: - in realtà il Tribunale non ha svolto alcun bilanciamento tra contrapposte circostanze, ma si è limitato a calcolare aumenti e diminuzioni sull'ammontare di pena via via determinato, senza applicare l'art. 69 cod. pen.; - di qui l'errore che la Corte di appello, investita sul punto del gravame dell'imputato, ha emendato, effettuando il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (senza alcun vincolo ex art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. dato che il primo giudice aveva del tutto pretermesso l'istituto), con conseguente riduzione di pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 19569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris