Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07249/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA n \‘"t‘ Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/06/2023 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in data 19/07/2022, con la quale STABILE Rocco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di violazione di sigilli ed invasione di terreni di proprietà demaniale (il Tribunale aveva altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti dello STABILE, in relazione alle imputazioni contravvenzionali a lui ascritte, per essere i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione).

2. Ricorre per cassazione lo STABILE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità.

Si deduce il travisamento della prova, la mancata considerazione della mera natura di custode, il travisamento relativo al richiamo della figura del nonno del ricorrente.

2.2. Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto privo delle necessarie connotazioni di specificità.

3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2. Privo di consistenza appare il primo motivo, avendo la Corte d'Appello correttamente integrato la motivazione del Tribunale valorizzando le dichiarazioni degli operanti, da cui era emerso - da un lato - che lo STABILE era il committente dei lavori abusivamente realizzati su un terreno di proprietà comunale sottoposto a vincolo paesaggistico, e d'altro lato - una volta nominato custode dell'area, sottoposta a sequestro preventivo - egli aveva violato i sigilli facendo proseguire i lavori stessi.

La Corte territoriale ha inoltre precisato, sempre sulla scorta delle deposizioni degli operanti: che sull'area insisteva in passato un'attività commerciale condotta dal nonno dello STABILE; che a seguito di un incendio, venne ordinata dal comune la bonifica dell'area; che l'odierno ricorrente presentò domanda di sdemanializzazione, per poi dare inizio ai lavori per cui è causa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a supportare l'affermazione di penale responsabilità dello STABILE per i residui reati a lui ascritti, che appare del tutto immune da criticità deducibili in questa sede.

3. Per ciò che riguarda il secondo motivo, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di 'particolare tenuità del fatto', la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

Nella specie, viene in rilievo sia la misura del trattamento sanzionatorio, individuata nel doppio del minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 349 cod. pen. con espresso richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e soprattutto alla "negativa personalità dell'imputato": locuzione che deve essere evidentemente posta in correlazione con le specifiche modalità della condotta posta in essere dallo STABILE, che appaiono ben lungi dal presentare connotazioni meramente sporadiche come prospettato dalla difesa.

Si è invero accennato al fatto che, in area comunale sottoposta a vincolo paesaggistico, il ricorrente non aveva esitato a dare il via ai lavori senza alcun titolo (avendo solo presentato domanda di sdemanializzazione), per poi proseguire nell'attività illecita anche dopo il sequestro dell'area e la nomina a custode.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA n \‘"t‘ Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/06/2023 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in data 19/07/2022, con la quale STABILE Rocco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di violazione di sigilli ed invasione di terreni di proprietà demaniale (il Tribunale aveva altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti dello STABILE, in relazione alle imputazioni contravvenzionali a lui ascritte, per essere i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione). 2. Ricorre per cassazione lo STABILE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si deduce il travisamento della prova, la mancata considerazione della mera natura di custode, il travisamento relativo al richiamo della figura del nonno del ricorrente. 2.2. Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto privo delle necessarie connotazioni di specificità. 3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Privo di consistenza appare il primo motivo, avendo la Corte d'Appello correttamente integrato la motivazione del Tribunale valorizzando le dichiarazioni degli operanti, da cui era emerso - da un lato - che lo STABILE era il committente dei lavori abusivamente realizzati su un terreno di proprietà comunale sottoposto a vincolo paesaggistico, e d'altro lato - una volta nominato custode dell'area, sottoposta a sequestro preventivo - egli aveva violato i sigilli facendo proseguire i lavori stessi. La Corte territoriale ha inoltre precisato, sempre sulla scorta delle deposizioni degli operanti: che sull'area insisteva in passato un'attività commerciale condotta dal nonno dello STABILE; che a seguito di un incendio, venne ordinata dal comune la bonifica dell'area; che l'odierno ricorrente presentò domanda di sdemanializzazione, per poi dare inizio ai lavori per cui è causa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a supportare l'affermazione di penale responsabilità dello STABILE per i residui reati a lui ascritti, che appare del tutto immune da criticità deducibili in questa sede. 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di 'particolare tenuità del fatto', la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). Nella specie, viene in rilievo sia la misura del trattamento sanzionatorio, individuata nel doppio del minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 349 cod. pen. con espresso richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e soprattutto alla "negativa personalità dell'imputato": locuzione che deve essere evidentemente posta in correlazione con le specifiche modalità della condotta posta in essere dallo STABILE, che appaiono ben lungi dal presentare connotazioni meramente sporadiche come prospettato dalla difesa. Si è invero accennato al fatto che, in area comunale sottoposta a vincolo paesaggistico, il ricorrente non aveva esitato a dare il via ai lavori senza alcun titolo (avendo solo presentato domanda di sdemanializzazione), per poi proseguire nell'attività illecita anche dopo il sequestro dell'area e la nomina a custode. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07249/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris