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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 19604/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 27 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza di condanna dello stesso emessa dal Tribunale di Napoli per i reati di tentata rapina, lesioni e detenzione di arma; la domanda era stata presentata ai sensi degli artt. 630 comma 1 lett.a) e d) cod.proc.pen. per asserito contrato con la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale era stato assolto [OSCURATO:PERSONA] dagli stessi reati quale asserito complice del primo. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che l'ordinanza impugnata si era limitata ad una mera presa d'atto parallela delle due sentenze e che il diniego della revisione non poteva basarsi su una sorta di ribaltamento del processo penale che vietasse l'accesso al rimedio de quo all'imputato che invece di rilasciare dichiarazioni a suo favore avesse legittimamente deciso di tacere; la Corte si era limitata ad attestarsi sulla formula dubitativa assolutoria di [OSCURATO:PERSONA], mentre era evidente che la inconciliabilità logica dei due giudicati derivava dal fatto storico che [OSCURATO:PERSONA], spaventato dalla aggressione dei pachistani ai danni di [OSCURATO:PERSONA], era corso a chiedere aiuto fino a giungere con la polizia sul luogo del fatto, giusto in tempo per farsi arrestare; occorreva poi considerare che il giudice per l'udienza preliminare aveva agli atti un verbale di arresto da cui si evinceva falsamente che [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga mentre tutti e tre i testimoni, messi alle strette dal Tribunale, avevano confermato di aver bloccato [OSCURATO:PERSONA] e di averlo consegnato ai carabinieri; inoltre, agli atti vi erano le sommarie informazioni raccolte dai carabinieri con l'aiuto di interpreti "amici" mai individuati né indicatq. a verbale.

Le due sentenze, prosegue il difensore, integravano un "contrario" logico, limitandosi a prendere atto della sentenza con formula dubitativa di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] senza leggere la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], dove erano emerse tutte le falsità emerse in sede di indagini; unica verità oggettiva di cui vi era riscontro era che vi era stata una colluttazione tra i protagonisti della vicenda.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Deve essere infatti ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla l'n/n ,)'\í\‘ ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez.4, Sentenza n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01) Ciò premesso, risulta priva di vizi logici manifesti la decisione della Corte di appello che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione: la Corte di appello, con motivazione logica e coerente, ha rilevato che gli elementi di prova chiesti da [OSCURATO:PERSONA] nell'istanza non erano mai stati dedotti nelle fasi processuali, nelle quali erano stati acquisiti i verbali redatti dai militari intervenuti, osservando come le dichiarazioni delle persone offese secondo cui sarebbero stati vittime (e non aggressori) della rapina erano confermate dai referti medici relativi alle lesioni da loro (e non da [OSCURATO:PERSONA]) subite e dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di un coltello recante tracce di sangue Correttamente, pertanto, la Corte di appello è giunta alla conclusione che non vi fosse alcuna falsità nelle dichiarazioni delle persone offese e che non vi sia un contrasto tra i giudicati, in quanto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] derivava dalle dichiarazioni delle persone offese ritenute contraddittorie sulla partecipazione di quest'ultimo alla rapina (diversamente da quanto ritenuto per la commissione dei reati da parte del ricorrente).

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/05/2022 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 27 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza di condanna dello stesso emessa dal Tribunale di Napoli per i reati di tentata rapina, lesioni e detenzione di arma; la domanda era stata presentata ai sensi degli artt. 630 comma 1 lett.a) e d) cod.proc.pen. per asserito contrato con la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale era stato assolto [OSCURATO:PERSONA] dagli stessi reati quale asserito complice del primo. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che l'ordinanza impugnata si era limitata ad una mera presa d'atto parallela delle due sentenze e che il diniego della revisione non poteva basarsi su una sorta di ribaltamento del processo penale che vietasse l'accesso al rimedio de quo all'imputato che invece di rilasciare dichiarazioni a suo favore avesse legittimamente deciso di tacere; la Corte si era limitata ad attestarsi sulla formula dubitativa assolutoria di [OSCURATO:PERSONA], mentre era evidente che la inconciliabilità logica dei due giudicati derivava dal fatto storico che [OSCURATO:PERSONA], spaventato dalla aggressione dei pachistani ai danni di [OSCURATO:PERSONA], era corso a chiedere aiuto fino a giungere con la polizia sul luogo del fatto, giusto in tempo per farsi arrestare; occorreva poi considerare che il giudice per l'udienza preliminare aveva agli atti un verbale di arresto da cui si evinceva falsamente che [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga mentre tutti e tre i testimoni, messi alle strette dal Tribunale, avevano confermato di aver bloccato [OSCURATO:PERSONA] e di averlo consegnato ai carabinieri; inoltre, agli atti vi erano le sommarie informazioni raccolte dai carabinieri con l'aiuto di interpreti "amici" mai individuati né indicatq. a verbale. Le due sentenze, prosegue il difensore, integravano un "contrario" logico, limitandosi a prendere atto della sentenza con formula dubitativa di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] senza leggere la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], dove erano emerse tutte le falsità emerse in sede di indagini; unica verità oggettiva di cui vi era riscontro era che vi era stata una colluttazione tra i protagonisti della vicenda. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Deve essere infatti ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla l'n/n ,)'\í\‘ ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez.4, Sentenza n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01) Ciò premesso, risulta priva di vizi logici manifesti la decisione della Corte di appello che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione: la Corte di appello, con motivazione logica e coerente, ha rilevato che gli elementi di prova chiesti da [OSCURATO:PERSONA] nell'istanza non erano mai stati dedotti nelle fasi processuali, nelle quali erano stati acquisiti i verbali redatti dai militari intervenuti, osservando come le dichiarazioni delle persone offese secondo cui sarebbero stati vittime (e non aggressori) della rapina erano confermate dai referti medici relativi alle lesioni da loro (e non da [OSCURATO:PERSONA]) subite e dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di un coltello recante tracce di sangue Correttamente, pertanto, la Corte di appello è giunta alla conclusione che non vi fosse alcuna falsità nelle dichiarazioni delle persone offese e che non vi sia un contrasto tra i giudicati, in quanto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] derivava dalle dichiarazioni delle persone offese ritenute contraddittorie sulla partecipazione di quest'ultimo alla rapina (diversamente da quanto ritenuto per la commissione dei reati da parte del ricorrente). 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2022 Il consigliere estensore
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