CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa in data 11 luglio 2017 dalla Corte di appello di Genova, per i reati, riconosciuti legati da continuazione, di furto commesso in Genova fra il 6 e il 7 agosto 2014 e di omissione di soccorso consumata in continuazione in Bogliasco, a seguito di incidente stradale cagionato alla guida del predetto motociclo, il giorno 11 agosto 2014; b) sentenza emessa in data 4 dicembre 2017 dalla Corte di appello di Genova, per i reati, riconosciuti legati da continuazione, di furto di un motociclo e di tentato furto in un negozio, commessi in Genova il 6 agosto 2014. 2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24 marzo 2021, rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi nei quali deduce, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché avrebbe omesso di valutare gli elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati indicati nell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.2. L'ordinanza riconosce che il secondo, fra i due furti di motocicli per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, venne commesso la notte seguente rispetto ai primo; rileva, in ordine alla continuazione già riconosciuta fra il secondo furto e l'omissione di soccorso, che «...È già ben arduo prendere atto che tale nesso è pur stato ritenuto dal giudice della cognizione nonostante l'assoluta imprevedibilità del secondo evento...»; nota che «...se è ovviamente intangibile in questa sede il dictum del giudice della cognizione, non pare affatto consentito estenderne la portata a condotte prive in radice di ogni possibile collegamento logico ed eziologico [...] con l'ultimo segmento del delitto continuato così ravvisato dal medesimo giudice della cognizione». La motivazione dell'ordinanza, però, non sviluppa considerazioni idonee a rendere chiaro il percorso logico sul punto della decisione relativo alla possibilità di ravvisare il vincolo della continuazione fra gli altri reati oggetto dell'istanza, diversi dall'omissione di soccorso, commessi, secondo la stessa ordinanza, in Genova, fra il 6 agosto e il 7 agosto 2014. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più precise. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su un punto essenziale della decisione. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che - libero di accogliere o rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione - provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato ma rendendo adeguata motivazione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. C