Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 1973

Cassazione n. 27193/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1973avverso l'ordinanza del 03/04/2026 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni per l’udienza camerale ex art. 127 c.p.p., non richiesta daalcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’an-nullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 aprile 2026 il Tribunale di Catania, ha rigettatol’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale locale dell’8gennaio 2026 con la quale, in luogo della misura della custodia cautelare in carcererichiesta, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliariin relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo A) nonché di una pluralità di reati fine,ex artt. 110, 81, comma 2, 61 bis, 73, commi 1, 1-bis, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R.n. 309 del 1990 (capi B, F, G, H)..In particolare, in relazione al reato associativo, il capo d’incolpazione A)vede indagato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.74, commi 1, 2, 3, 4d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per essersi associato con altri allo scopo di commet-tere più delitti di cui all'art. 73 stessa legge, consistenti nella coltivazione, produ-zione, trasporto, detenzione al fine di vendita e cessione di sostanze stupefacentidel tipo marijuana e hashish, rivestendo il ruolo di partecipe in quanto si occupavadi trasportare denaro contante dall'Italia al territorio iberico, coadiuvando gli altrisodali nella gestione della piantagione indoor di stupefacente, occultando in unimmobile nella disponibilità sua e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] un ingente quanti-tativo di stupefacente riconducibile ai gruppo criminale e occupandosi altresì dellacessione a terzi dello stupefacente.

Con le aggravanti del numero di dieci o piùdegli associati e dell'associazione armata. [OSCURATO:PERSONA] e Provincia ed in territorioiberico (Barcellona) dal gennaio 2024 in permanenzaIl tribunale etneo ha respinto il ricorso proposto dando atto che, pur nonconcordando del tutto con la motivazione posta dal Gip in relazione alla diversitàdel contesto territoriale di esecuzione delle attività delittuose (tenuto conto delfatto che, pur avvenendo la coltivazione in Spagna, lo stupefacente veniva poiimportato e ceduto in Italia), e per quanto la misura di massimo rigore fosse quellaproporzionata alla gravità dei fatti, occorresse, d'altra parte, prendere atto dell'ef-ficacia degli arresti domiciliari applicati all'indagato dal mese di gennaio.Ciò perché — si legge nell’ordinanza impugnata — dall'applicazione dellamisura non sono state segnalate violazioni, sicché deve ritenersi che essa si stiadimostrando concretamente efficace a salvaguardare le esigenze cautelari relativeal pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

E se è vero che il periodo diosservazione è breve, secondo i giudici del gravame cautelare, la personalità delLeocata, incensurato e privo di carichi pendenti, induce a ritenere probabile, neitermini propri del giudizio cautelare, che egli si conformerà ai limiti ed alle prescri-zioni, relative agli arresti domiciliari anche nel lungo periodo.Per quanto, quindi, fossero astrattamente condivisibili le censure del p.m.,l'esito positivo della misura meno afflittiva prescelta dal Gip non lascerebbe spazioper i giudici del gravame cautelare per l'invocata sostituzione del titolo.2.

Ricorre il Procuratore della Repubblica di Catania, deducendo con ununico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva-zione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. contrad-dittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.Lamenta il PM ricorrente che, nel rigettare l’appello proposto nei confrontidell’ordinanza del Gip di Catania finalizzato all’applicazione, in luogo della dispostamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, della custodia in car-cere, il tribunale, pur ritenendo in astratto applicabile la misura di massimo rigore,ha ritenuto sufficiente la misura degli arresti domiciliari, senza mettere in luceelementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile nella specie, trattandosi di associazioneex art. 74 d.P.R. 309/90.

In particolare, si duole che gli elementi messi in lucenell’appello (il fatto che si tratti di un’associazione criminale altamente pericolosa,in grado di coltivare, produrre e smerciare ingenti quantità di stupefacenti, tra-sportandoli dalla Spagna all’Italia, e il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero statipretermessi, ed il giudice del gravame cautelare abbia impropriamente valorizzatoil lasso temporale intercorso (peraltro dal febbraio, e non dal gennaio come indi-cato nel provvedimento) quale elemento sintomatico della efficacia della misura,tempo troppo esiguo.La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe contraddit-toria con riferimento alla valutazione di adeguatezza della misura “in atto”, es-sendo stato erroneamente ritenuto che la sottoposizione dell’imputato a tale mi-sura dal mese di gennaio conforti il giudizio di idoneità degli arresti domiciliari inluogo di quella di massimo rigoreChiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.3.

Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe nell’udienza exart. 127 cod. proc. pen., non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazioneorale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnatava annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catania.2.

In premessa, va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate, laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo statodegli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).[OSCURATO:PERSONA] intende, poi, ribadire l’orientamento ormai pacifico di questaCorte, secondo cui la disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabi-lisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delittiivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delleesigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo dellastessa) (cfr., in ultimo, Sez. 3, n. 9428 dell’11/02/2025, Zaccaria, non mass.).

Inpresenza di tali reati, il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelarie l'adeguatezza della carcerazione cautelare ove non consti la prova della loromancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modelloche, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di mo-tivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere, che sitraduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei avincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cuil'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale di-viene più pregnante, in quanto il giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta ini-doneità degli stessi a superare la presunzione.3.

L’ordinanza impugnata, dopo aver condiviso la valutazione del primogiudice in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA],rinviando al contenuto del provvedimento coercitivo, ha ricordato brevemente gliesiti dell’attività di indagine, svolta dalla Procura della Repubblica in sinergia conl’autorità giudiziaria spagnola, che aveva consentito, soprattutto attraverso un’at-tività di captazione telefonica e ambientale, svolta mediante agenti intrusori (spy-ware), installati sugli apparecchi telefonici degli indagati, corroborata dagli arrestiin flagranza di alcuni indagati e dal sequestro di considerevoli quantitativi di droga,di disvelare l’esistenza di un’associazione criminale transnazionale, diretta e pro-mossa da [OSCURATO:PERSONA], dedita all’illecita coltivazione, detenzione espaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, la cui attività sisviluppava tra il territorio della provincia di Catania e la Spagna, dove il gruppogestiva una piantagione di marijuana di vaste dimensioni. [OSCURATO:PERSONA] era coa-diuvato stabilmente da una rete di collaboratori, in parte appartenenti al suo nu-cleo familiare e in parte estranei al nucleo stesso, ma a lui legati da un rapportodi fiducia.

E tra costoro figurava l’odierno ricorrente.I giudici del gravame cautelare hanno evidenziato che le dimensioni dellacoltivazione avevano richiesto (in alcuni periodi dell’anno, per esigenze della col-tivazione stessa) l’arruolamento anche di personale spagnolo e che l’attività eraparticolarmente florida, dato che ogni 7-8 settimane si procedeva alla raccolta dicirca 14-15 chilogrammi.Come si rileva nel provvedimento impugnato, è stata anche individuata unacassa comune all’interno della quale confluivano i profitti dell’associazione e cheera alimentata e implementata anche da elargizioni corrisposte dagli stessi sodaliche percepivano regolare retribuzione.In seno alla consorteria sono stati poi delineati i rispettivi ruoli assegnati aisodali e nel provvedimento impugnato si ricorda che già il Gip, nell’ordinanza ge-netica, non ha mancato di evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un per-sonale telefono (“citofono”) specificamente destinato a comunicare con il soloCammarata [OSCURATO:PERSONA] e, a proposito del coinvolgimento nei traffici delittuosi or-ganizzati e diretti da quest'ultimo, ha richiamato la conversazione prog. 17664 del05/12/2024.

E sempre nell’ordinanza genetica si dà conto, poi della trasferta del26/01/2024 allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono in Spagna, par-tendo da Catania e poi via nave da Civitavecchia a Barcellona per trasportare unasomma determinata in 200.000 euro destinata con tutta evidenze al finanziamentodell'attività di produzione dello stupefacente gestito in loco dalla associazione.

Icontenuti delle intercettazioni — ha ancora osservato il Gip — comprovano altresìche proprio [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fare da tramite per l'inserimento del fratelloDino negli affari associativi.

Analogamente veniva ricordato della messa a dispo-sizione di [OSCURATO:PERSONA] quale luogo di provvisorio stoccaggio dello stupefacenteprevia corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una somma di danaro riscossada [OSCURATO:PERSONA].

E veniva ricordato il protagonismo assunto dal predetto in-dagato nelle cessioni effettuate agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], OcchipintiAngelo e [OSCURATO:PERSONA], oltre il ruolo di corriere in quelle ulteriori direttamentegestite dal [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, anche per i giudici del gravame cautelare, dunque, non vi sonodubbi in punto di gravità indiziaria.Si rileva, invero, nel provvedimento impugnato che dalla disamina del com-pendio indiziario-probatorio, si apprezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sus-sistenza di gravi indizi di colpevolezza per tutte le imputazioni ascritte.

E che, conriferimento all'associazione di cui al capo A), depongono in chiave indiziaria per lafondatezza dell’ipotesi accusatoria la già ricordata detenzione del telefono “cito-fono” riservato alle comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA], l'effettuazione dellatrasferta in Spagna del 26/01/2024, finalizzata al trasporto di 200.000 euro desti-nati al finanziamento della produzione di marijuana, il reclutamento nel sodaliziodel fratello [OSCURATO:PERSONA] (progr. 510 dell'8.6.2024), la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] lo stoccaggio provvisorio dello stupefacente per un rilevante arco di tempo,dal luglio 2024 al gennaio 2025 (a titolo esemplificativo, nel mese di ottobre 2024Leocata e [OSCURATO:PERSONA] mettevano sotto vuoto ed occultavano a [OSCURATO:PERSONA] 31 chilidi marijuana e 26 di hashish), l'effettuazione del trasporto di alcune delle partitedi droga da allocarvi (cfr. progr. 17664, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a Giuseppese stavolta [OSCURATO:PERSONA] "il viaggio" glielo avesse pagato), la partecipazione, unita-mente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cessione di un chilogrammo di hashish infavore di [OSCURATO:PERSONA] (capo F).

E a ciò si vanno aggiunte le cessioni di stu-pefacenti effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui aicapi G ed H.Per i giudici del gravame cautelare pienamente apprezzabile nei dialoghi èla sussistenza del vincolo di solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati, neitermini ritenuti dal Gip conformemente all'orientamento costante della giurispru-denza di legittimità (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969 - 01).Corretta e condivisibile viene ritenuta la qualificazione giuridica della fatti-specie di cui al capo A) cui si è acceduto nell'ordinanza genetica.4.

Posta la premessa, il tribunale etneo, che pure, come visto, ha argomen-tato nel senso della gravità e della natura dei fatti in contestazione, di elevatissimoallarme sociale e relativi al traffico transnazionale di ingenti quantitativi di sostanzastupefacente, posti in essere con non comune professionalità e notevole organiz-zazione, protrattisi per un significativo lasso di tempo e sino ad epoca recente, harichiamato correttamente la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. avutoriguardo al titolo di reato.Il tribunale catanese ha, quindi, confermato la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un pericolo serio, attuale e concreto di recidiva, anche alla lucedella presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., stigmatizzando la gravità e lanatura dei fatti in contestazione, di elevatissimo allarme sociale e relativi al trafficotransnazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, posti in esseredall’indagato con non comune professionalità e notevole organizzazione, in strettacollaborazione con coindagati di elevata caratura criminale, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con modalità sintomatiche di specificaprofessionalità e capacità a delinquere, protrattisi per un significativo lasso ditempo e sino a epoca recente.Nell’esaminare, tuttavia, il profilo dell’adeguatezza della misura, specifica-mente trattato nell’appello del PM, i giudici del gravame cautelare hanno, innanzi-tutto, affermato di non concordare con la motivazione del primo giudice «in ordinealla diversità del contesto territoriale di esecuzione delle attività delittuose» (te-nuto conto del fatto che lo stupefacente coltivato in Spagna veniva poi importatoe ceduto in Italia) per poi osservare che, sebbene la misura di massimo rigorefosse in astratto quella proporzionata alla gravità dei fatti, occorreva «prenderenaio» e che «dall’applicazione della misura non sono state segnalate violazioni,sicché deve ritenersi che essa si stia dimostrando concretamente efficace a salva-guardare le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione della condottacriminosa».

E che «se è vero che il periodo di osservazione è breve, secondo igiudici del gravame cautelare, la personalità del [OSCURATO:PERSONA], incensurato e privo dicarichi pendenti, induce a ritenere probabile, nei termini propri del giudizio caute-lare, che egli si conformerà ai limiti ed alle prescrizioni, relative agli arresti domi-ciliari anche nel lungo periodo».5.

Come fondatamente rileva il PM ricorrente, il percorso argomentativo deltribunale etneo non risulta conforme ai principi pacificamente affermati dalla giu-risprudenza di legittimità in punto di presunzione di adeguatezza della misura car-ceraria, che esigono una rigorosa e congrua motivazione in ordine agli elementiche consentono il superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen.La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di "contestomafioso", diversi da quelli di partecipazione o concorso nell'associazione previstadall'art. 416 bis cod. pen., divenuta "relativa" per effetto della sentenza della Cortecostituzionale del 29 marzo 2013, n. 57, può essere superata se il giudice individuaanaliticamente elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomaticodel fatto, (così Sez. 2, n. 30704 del 12/04/2013, Brancato, Rv. 256558 – 01 che,in motivazione, ha evidenziato, richiamando la pronuncia di incostituzionalità, che"l'appartenenza dell'agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneitàad esse" costituisce specifico criterio di riferimento per la scelta di misura diversa).Ancora di recente, è stato chiarito che, in tema di custodia cautelare in car-cere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto dellaricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclu-sione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibilidagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso daifatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissionedei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, qualile attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel cir-cuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali (cfr. ex multis,Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, S., Rv. 285879 – 01; Sez. 5, n. 36891del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).Ebbene, alla luce di tali principi, il ragionamento si rivela, invero, affetto daintrinseca contraddizione logica laddove stigmatizza, da un lato, ai fini dell’attualitàe concretezza del pericolo di recidiva, l’articolata organizzazione del sodalizio, chegestiva in proprio, con spirito imprenditoriale, la coltivazione in Spagna di unapiantagione di vaste dimensioni, curandone tutte le fasi compreso il trasporto,commercializzava ingenti quantitativi di droga, con elevati costi e notevoli profitti,potendo contare anche su una rete di comunicazione a circuito chiuso» per sfug-gire alle intercettazioni delle forze dell’ordine, e la professionalità e capacità a de-linquere dell’imputato, e, dall’altro, ai fini della scelta della misura, ne sminuiscela portata, attribuendo valenza significativa, senza congrua giustificazione in rela-zione al ruolo specifico svolto da [OSCURATO:PERSONA], all’assenza di precedenti penalie di carichi pendenti, in contrasto con quanto poco prima affermato in ordine all’at-tività criminosa svolta in favore del sodalizio, e dando una valenza preponderantealla mera osservanza delle prescrizioni relative alla misura meno afflittiva in atto,nonostante l’estrema esiguità del periodo di osservazione.6.

Per le considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvioal Tribunale di Catania per nuovo giudizio sul proposto appello del PM.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca-tania, competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1973avverso l'ordinanza del 03/04/2026 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni per l’udienza camerale ex art. 127 c.p.p., non richiesta daalcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’an-nullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 aprile 2026 il Tribunale di Catania, ha rigettatol’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale locale dell’8gennaio 2026 con la quale, in luogo della misura della custodia cautelare in carcererichiesta, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliariin relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo A) nonché di una pluralità di reati fine,ex artt. 110, 81, comma 2, 61 bis, 73, commi 1, 1-bis, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R.n. 309 del 1990 (capi B, F, G, H)..In particolare, in relazione al reato associativo, il capo d’incolpazione A)vede indagato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.74, commi 1, 2, 3, 4d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per essersi associato con altri allo scopo di commet-tere più delitti di cui all'art. 73 stessa legge, consistenti nella coltivazione, produ-zione, trasporto, detenzione al fine di vendita e cessione di sostanze stupefacentidel tipo marijuana e hashish, rivestendo il ruolo di partecipe in quanto si occupavadi trasportare denaro contante dall'Italia al territorio iberico, coadiuvando gli altrisodali nella gestione della piantagione indoor di stupefacente, occultando in unimmobile nella disponibilità sua e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] un ingente quanti-tativo di stupefacente riconducibile ai gruppo criminale e occupandosi altresì dellacessione a terzi dello stupefacente. Con le aggravanti del numero di dieci o piùdegli associati e dell'associazione armata. [OSCURATO:PERSONA] e Provincia ed in territorioiberico (Barcellona) dal gennaio 2024 in permanenzaIl tribunale etneo ha respinto il ricorso proposto dando atto che, pur nonconcordando del tutto con la motivazione posta dal Gip in relazione alla diversitàdel contesto territoriale di esecuzione delle attività delittuose (tenuto conto delfatto che, pur avvenendo la coltivazione in Spagna, lo stupefacente veniva poiimportato e ceduto in Italia), e per quanto la misura di massimo rigore fosse quellaproporzionata alla gravità dei fatti, occorresse, d'altra parte, prendere atto dell'ef-ficacia degli arresti domiciliari applicati all'indagato dal mese di gennaio.Ciò perché — si legge nell’ordinanza impugnata — dall'applicazione dellamisura non sono state segnalate violazioni, sicché deve ritenersi che essa si stiadimostrando concretamente efficace a salvaguardare le esigenze cautelari relativeal pericolo di reiterazione della condotta criminosa. E se è vero che il periodo diosservazione è breve, secondo i giudici del gravame cautelare, la personalità delLeocata, incensurato e privo di carichi pendenti, induce a ritenere probabile, neitermini propri del giudizio cautelare, che egli si conformerà ai limiti ed alle prescri-zioni, relative agli arresti domiciliari anche nel lungo periodo.Per quanto, quindi, fossero astrattamente condivisibili le censure del p.m.,l'esito positivo della misura meno afflittiva prescelta dal Gip non lascerebbe spazioper i giudici del gravame cautelare per l'invocata sostituzione del titolo.2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Catania, deducendo con ununico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva-zione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. contrad-dittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.Lamenta il PM ricorrente che, nel rigettare l’appello proposto nei confrontidell’ordinanza del Gip di Catania finalizzato all’applicazione, in luogo della dispostamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, della custodia in car-cere, il tribunale, pur ritenendo in astratto applicabile la misura di massimo rigore,ha ritenuto sufficiente la misura degli arresti domiciliari, senza mettere in luceelementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile nella specie, trattandosi di associazioneex art. 74 d.P.R. 309/90. In particolare, si duole che gli elementi messi in lucenell’appello (il fatto che si tratti di un’associazione criminale altamente pericolosa,in grado di coltivare, produrre e smerciare ingenti quantità di stupefacenti, tra-sportandoli dalla Spagna all’Italia, e il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero statipretermessi, ed il giudice del gravame cautelare abbia impropriamente valorizzatoil lasso temporale intercorso (peraltro dal febbraio, e non dal gennaio come indi-cato nel provvedimento) quale elemento sintomatico della efficacia della misura,tempo troppo esiguo.La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe contraddit-toria con riferimento alla valutazione di adeguatezza della misura “in atto”, es-sendo stato erroneamente ritenuto che la sottoposizione dell’imputato a tale mi-sura dal mese di gennaio conforti il giudizio di idoneità degli arresti domiciliari inluogo di quella di massimo rigoreChiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.3. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe nell’udienza exart. 127 cod. proc. pen., non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazioneorale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnatava annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catania.2. In premessa, va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate, laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo statodegli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).[OSCURATO:PERSONA] intende, poi, ribadire l’orientamento ormai pacifico di questaCorte, secondo cui la disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabi-lisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delittiivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delleesigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo dellastessa) (cfr., in ultimo, Sez. 3, n. 9428 dell’11/02/2025, Zaccaria, non mass.). Inpresenza di tali reati, il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelarie l'adeguatezza della carcerazione cautelare ove non consti la prova della loromancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modelloche, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di mo-tivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere, che sitraduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei avincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cuil'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale di-viene più pregnante, in quanto il giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta ini-doneità degli stessi a superare la presunzione.3. L’ordinanza impugnata, dopo aver condiviso la valutazione del primogiudice in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA],rinviando al contenuto del provvedimento coercitivo, ha ricordato brevemente gliesiti dell’attività di indagine, svolta dalla Procura della Repubblica in sinergia conl’autorità giudiziaria spagnola, che aveva consentito, soprattutto attraverso un’at-tività di captazione telefonica e ambientale, svolta mediante agenti intrusori (spy-ware), installati sugli apparecchi telefonici degli indagati, corroborata dagli arrestiin flagranza di alcuni indagati e dal sequestro di considerevoli quantitativi di droga,di disvelare l’esistenza di un’associazione criminale transnazionale, diretta e pro-mossa da [OSCURATO:PERSONA], dedita all’illecita coltivazione, detenzione espaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, la cui attività sisviluppava tra il territorio della provincia di Catania e la Spagna, dove il gruppogestiva una piantagione di marijuana di vaste dimensioni. [OSCURATO:PERSONA] era coa-diuvato stabilmente da una rete di collaboratori, in parte appartenenti al suo nu-cleo familiare e in parte estranei al nucleo stesso, ma a lui legati da un rapportodi fiducia. E tra costoro figurava l’odierno ricorrente.I giudici del gravame cautelare hanno evidenziato che le dimensioni dellacoltivazione avevano richiesto (in alcuni periodi dell’anno, per esigenze della col-tivazione stessa) l’arruolamento anche di personale spagnolo e che l’attività eraparticolarmente florida, dato che ogni 7-8 settimane si procedeva alla raccolta dicirca 14-15 chilogrammi.Come si rileva nel provvedimento impugnato, è stata anche individuata unacassa comune all’interno della quale confluivano i profitti dell’associazione e cheera alimentata e implementata anche da elargizioni corrisposte dagli stessi sodaliche percepivano regolare retribuzione.In seno alla consorteria sono stati poi delineati i rispettivi ruoli assegnati aisodali e nel provvedimento impugnato si ricorda che già il Gip, nell’ordinanza ge-netica, non ha mancato di evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un per-sonale telefono (“citofono”) specificamente destinato a comunicare con il soloCammarata [OSCURATO:PERSONA] e, a proposito del coinvolgimento nei traffici delittuosi or-ganizzati e diretti da quest'ultimo, ha richiamato la conversazione prog. 17664 del05/12/2024. E sempre nell’ordinanza genetica si dà conto, poi della trasferta del26/01/2024 allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono in Spagna, par-tendo da Catania e poi via nave da Civitavecchia a Barcellona per trasportare unasomma determinata in 200.000 euro destinata con tutta evidenze al finanziamentodell'attività di produzione dello stupefacente gestito in loco dalla associazione. Icontenuti delle intercettazioni — ha ancora osservato il Gip — comprovano altresìche proprio [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fare da tramite per l'inserimento del fratelloDino negli affari associativi. Analogamente veniva ricordato della messa a dispo-sizione di [OSCURATO:PERSONA] quale luogo di provvisorio stoccaggio dello stupefacenteprevia corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una somma di danaro riscossada [OSCURATO:PERSONA]. E veniva ricordato il protagonismo assunto dal predetto in-dagato nelle cessioni effettuate agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], OcchipintiAngelo e [OSCURATO:PERSONA], oltre il ruolo di corriere in quelle ulteriori direttamentegestite dal [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, anche per i giudici del gravame cautelare, dunque, non vi sonodubbi in punto di gravità indiziaria.Si rileva, invero, nel provvedimento impugnato che dalla disamina del com-pendio indiziario-probatorio, si apprezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sus-sistenza di gravi indizi di colpevolezza per tutte le imputazioni ascritte. E che, conriferimento all'associazione di cui al capo A), depongono in chiave indiziaria per lafondatezza dell’ipotesi accusatoria la già ricordata detenzione del telefono “cito-fono” riservato alle comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA], l'effettuazione dellatrasferta in Spagna del 26/01/2024, finalizzata al trasporto di 200.000 euro desti-nati al finanziamento della produzione di marijuana, il reclutamento nel sodaliziodel fratello [OSCURATO:PERSONA] (progr. 510 dell'8.6.2024), la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] lo stoccaggio provvisorio dello stupefacente per un rilevante arco di tempo,dal luglio 2024 al gennaio 2025 (a titolo esemplificativo, nel mese di ottobre 2024Leocata e [OSCURATO:PERSONA] mettevano sotto vuoto ed occultavano a [OSCURATO:PERSONA] 31 chilidi marijuana e 26 di hashish), l'effettuazione del trasporto di alcune delle partitedi droga da allocarvi (cfr. progr. 17664, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a Giuseppese stavolta [OSCURATO:PERSONA] "il viaggio" glielo avesse pagato), la partecipazione, unita-mente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cessione di un chilogrammo di hashish infavore di [OSCURATO:PERSONA] (capo F). E a ciò si vanno aggiunte le cessioni di stu-pefacenti effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui aicapi G ed H.Per i giudici del gravame cautelare pienamente apprezzabile nei dialoghi èla sussistenza del vincolo di solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati, neitermini ritenuti dal Gip conformemente all'orientamento costante della giurispru-denza di legittimità (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969 - 01).Corretta e condivisibile viene ritenuta la qualificazione giuridica della fatti-specie di cui al capo A) cui si è acceduto nell'ordinanza genetica.4. Posta la premessa, il tribunale etneo, che pure, come visto, ha argomen-tato nel senso della gravità e della natura dei fatti in contestazione, di elevatissimoallarme sociale e relativi al traffico transnazionale di ingenti quantitativi di sostanzastupefacente, posti in essere con non comune professionalità e notevole organiz-zazione, protrattisi per un significativo lasso di tempo e sino ad epoca recente, harichiamato correttamente la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. avutoriguardo al titolo di reato.Il tribunale catanese ha, quindi, confermato la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un pericolo serio, attuale e concreto di recidiva, anche alla lucedella presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., stigmatizzando la gravità e lanatura dei fatti in contestazione, di elevatissimo allarme sociale e relativi al trafficotransnazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, posti in esseredall’indagato con non comune professionalità e notevole organizzazione, in strettacollaborazione con coindagati di elevata caratura criminale, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con modalità sintomatiche di specificaprofessionalità e capacità a delinquere, protrattisi per un significativo lasso ditempo e sino a epoca recente.Nell’esaminare, tuttavia, il profilo dell’adeguatezza della misura, specifica-mente trattato nell’appello del PM, i giudici del gravame cautelare hanno, innanzi-tutto, affermato di non concordare con la motivazione del primo giudice «in ordinealla diversità del contesto territoriale di esecuzione delle attività delittuose» (te-nuto conto del fatto che lo stupefacente coltivato in Spagna veniva poi importatoe ceduto in Italia) per poi osservare che, sebbene la misura di massimo rigorefosse in astratto quella proporzionata alla gravità dei fatti, occorreva «prenderenaio» e che «dall’applicazione della misura non sono state segnalate violazioni,sicché deve ritenersi che essa si stia dimostrando concretamente efficace a salva-guardare le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione della condottacriminosa». E che «se è vero che il periodo di osservazione è breve, secondo igiudici del gravame cautelare, la personalità del [OSCURATO:PERSONA], incensurato e privo dicarichi pendenti, induce a ritenere probabile, nei termini propri del giudizio caute-lare, che egli si conformerà ai limiti ed alle prescrizioni, relative agli arresti domi-ciliari anche nel lungo periodo».5. Come fondatamente rileva il PM ricorrente, il percorso argomentativo deltribunale etneo non risulta conforme ai principi pacificamente affermati dalla giu-risprudenza di legittimità in punto di presunzione di adeguatezza della misura car-ceraria, che esigono una rigorosa e congrua motivazione in ordine agli elementiche consentono il superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen.La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di "contestomafioso", diversi da quelli di partecipazione o concorso nell'associazione previstadall'art. 416 bis cod. pen., divenuta "relativa" per effetto della sentenza della Cortecostituzionale del 29 marzo 2013, n. 57, può essere superata se il giudice individuaanaliticamente elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomaticodel fatto, (così Sez. 2, n. 30704 del 12/04/2013, Brancato, Rv. 256558 – 01 che,in motivazione, ha evidenziato, richiamando la pronuncia di incostituzionalità, che"l'appartenenza dell'agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneitàad esse" costituisce specifico criterio di riferimento per la scelta di misura diversa).Ancora di recente, è stato chiarito che, in tema di custodia cautelare in car-cere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto dellaricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclu-sione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibilidagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso daifatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissionedei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, qualile attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel cir-cuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali (cfr. ex multis,Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, S., Rv. 285879 – 01; Sez. 5, n. 36891del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).Ebbene, alla luce di tali principi, il ragionamento si rivela, invero, affetto daintrinseca contraddizione logica laddove stigmatizza, da un lato, ai fini dell’attualitàe concretezza del pericolo di recidiva, l’articolata organizzazione del sodalizio, chegestiva in proprio, con spirito imprenditoriale, la coltivazione in Spagna di unapiantagione di vaste dimensioni, curandone tutte le fasi compreso il trasporto,commercializzava ingenti quantitativi di droga, con elevati costi e notevoli profitti,potendo contare anche su una rete di comunicazione a circuito chiuso» per sfug-gire alle intercettazioni delle forze dell’ordine, e la professionalità e capacità a de-linquere dell’imputato, e, dall’altro, ai fini della scelta della misura, ne sminuiscela portata, attribuendo valenza significativa, senza congrua giustificazione in rela-zione al ruolo specifico svolto da [OSCURATO:PERSONA], all’assenza di precedenti penalie di carichi pendenti, in contrasto con quanto poco prima affermato in ordine all’at-tività criminosa svolta in favore del sodalizio, e dando una valenza preponderantealla mera osservanza delle prescrizioni relative alla misura meno afflittiva in atto,nonostante l’estrema esiguità del periodo di osservazione.6. Per le considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvioal Tribunale di Catania per nuovo giudizio sul proposto appello del PM. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca-tania, competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]