CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e subordinato ORDINANZA sul ricorso 11616-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto o - controricorrente - e 367.16- [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il 26 gennaio 2017 con il numero 41/2017 (R.G.N. 70/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2017 con il numero 41/2017, la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10 novembre 2015, che aveva respinto l'opposizione contro il verbale d'ispezione del 27 ottobre 2006 della Direzione provinciale del Lavoro di L'Aquila e dell'INPS di Avezzano. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato, anzitutto, che erano del tutto generici i progetti allegati dalla società appellante, in quanto contenenti indicazioni indeterminate in ordine all'attività di cura e di assistenza alla persona e all'innalzamento degli standard qualitativi di erogazione dei servizi di cura e assistenza alla persona. In secondo luogo, il rapporto di lavoro «si è atteggiato sin dall'inizio secondo il classico paradigma della subordinazione». Alla luce di tali considerazioni, i giudici d'appello hanno ricondotto la fattispecie all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che sanziona la mancanza dei requisiti del progetto con la conversione ope legis dei rapporti di lavoro in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dall'origine. Le spese del grado seguono la soccombenza. 2.- Con ricorso notificato il 18 aprile 2017 e affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna per cassazione la citata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila.3.- Resiste con controricorso l'INPS. 4.- L'Ispettorato territoriale del lavoro non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola due motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 61, comma 1, e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 e lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente considerato generici i programmi di lavoro dedotti nei contratti a progetto dei collaboratori. 1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione di norme di diritto (artt. 61, comma 1, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, art.2697 cod. civ.) e l'omessa considerazione di un fatto rilevante per il giudizio e imputa alla Corte territoriale di aver qualificato come subordinato il rapporto di lavoro, senza motivare in ordine agli indici della subordinazione e senza tener conto delle testimonianze acquisite in giudizio. 2.- Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.- La società ricorrente sostiene che il progetto ben possa riguardare un'attività rientrante nel normale ciclo produttivo e che non siano richiesti il carattere altamente specialistico, il particolare contenuto professionale, l'unicità e l'irripetibilità dell'attività dedotta nel progetto. Nel caso di specie, il progetto specificherebbe l'ambito operativo e gli obiettivi e non contemplerebbe alcuna soggezione dei collaboratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore dì lavoro. 4.- Per giurisprudenza costante di questa Corte, il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile a uno o più progetti specifici. Tali progetti sono funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e, pur essendo determinati dal committente, sono gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e, quindi, senza vincolo di subordinazione (Cass., sez. lav., 29 maggio 2013, n. 13394; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 25 giugno 2013, n. 15922). Tali elementi devono essere valutati alla stregua delle concrete modalità di attuazione del progetto, e non del mero nomen iuris attribuito dalle parti o del solo dato formale della qualificazione racchiusa nel progetto (Cass., sez. lav., 21 ottobre 2014, n. 22289). La nozione di "progetto specifico" postula un'attività produttiva chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. Non è necessario che il progetto specifico si riconnetta a un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto all'ordinaria e complessiva attività di impresa, in quanto tale accezione restrittiva non traspare dal dettato normativo, sia nella formulazione originaria sia nelle modificazioni che si sono avvicendate (Cass., sez. lav., 16 ottobre 2017, n. 24379). Purtuttavia, il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass., sez. lav., 6 settembre 2016, n. 17636). Per quanto l'attività dedotta nel progetto non debba presentare i crismi dell'eccezionalità e dell'originalità, essa non si può neppure identificare in una routine ripetuta e prevedibile. Il contenuto del progetto, difatti, dev'essere dettagliatamente articolato e illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dev'essere dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (Cass., sez. lav., 25 febbraio 2019, n. 5418). Quanto al regime sanzionatorio delineato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, si deve puntualizzare che l'assetto delineato dal legislatore, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due ipotesi distinte e strutturalmente differenti: l'una, regolata dal comma 1, concerne il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto e si affianca alla conversione del rapporto ope legis, che priva di rilievo l'acclarata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; l'altra, tipizzata dal comma 2, presuppone che, pur in presenza di un progetto specifico, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass., sez. lav., 21 giugno 2016, n. 12820). 5.- Dai principi enunciati da questa Corte i giudici d'appello non si sono discostati. La sentenza impugnata, senza postulare l'eccezionalità o l'elevata caratura specialistica dell'attività contemplata nei rapporti di collaborazione in esame, ha rimarcato la necessità che il progetto o il programma di lavoro o la sua fase siano indicati nel contratto e, in 5 _ particolare, siano individuati nel loro contenuto caratterizzante (pagina 5). La sentenza d'appello non presta il fianco a censure nella parte in cui ha posto in risalto la necessità d'un progetto specifico. Questa Corte è costante nel reputare assente il progetto sia quando manchi la prova della pattuizione di un progetto, sia quando il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass., sez. lav., 29 marzo 2017, n. 8142). In coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte aquilana ha proceduto a un'accurata disamina del regolamento contrattuale che vincola la società ricorrente e tredici collaboratori ed è approdata alla conclusione che è «del tutto generico» il richiamo alla «Cura e assistenza alla persona» e all'innalzamento «degli standard qualitativi di erogazione dei servizi di cura e assistenza alla persona». Lungi dall'enucleare un progetto specifico, tale dizione allude alle «mansioni affidate al collaboratore, che integrano sostanzialmente l'oggetto sociale della società appellante», e non individua «un qualche risultato distinto ed ulteriore rispetto a quello della prestazione del servizio fornito dalla società appellante» (pagina 5 della pronuncia d'appello). La necessaria specificità del progetto è contraddetta anche dalla «stessa sostanziale standardizzazione dei rapporti di collaborazione», che si sono estrinsecati «in modo generico ed indifferenziato» nello svolgimento di mansioni riconducibili all'ordinaria attività d'impresa (a tale riguardo, ancora la pagina 5 della sentenza impugnata). Il motivo è dunque infondato, nella parte in cui muove dal presupposto che la sentenza d'appello abbia violato o falsamente applicato la disciplina relativa alla specificità del progetto, nell'interpretazione che questa Corte ne ha offerto. 6.- Il motivo è, inoltre, inammissibile, nella parte in cui, dietro il simulacro della censura di violazione o falsa applicazione di legge, tende a conseguire una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza neppure indirizzare censure mirate contro l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata. Colgono nel segno, pertanto, le eccezioni d'inammissibilità sollevate dall'INPS nel controricorso. Inoltre, le critiche formulate con il primo mezzo si collocano su un piano generale, avulso dalla concreta vicenda processuale, e si sostanziano nel richiamo alla giurisprudenza di questa Corte e nella recisa esclusione del carattere subordinato dell'attività svolta, profilo che la genericità dei progetti rende irrilevante, alla stregua dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. La ricorrente contrappone in maniera apodittica la propria soggettiva valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni di legge al motivato apprezzamento della Corte territoriale, incentrato su molteplici e convergenti elementi, che il motivo non scalfisce. 7.- Come ulteriore elemento probante della genericità dei progetti e del carattere fittizio dei rapporti di collaborazione instaurati dalla società ricorrente, la sentenza impugnata pone l'accento sulla sussistenza degli estremi della subordinazione. Di tale valutazione la società ricorrente si duole con la seconda censura, negando che sia stata fornita in giudizio la prova dei tratti distintivi della subordinazione e che tale prova si possa desumere dall'insussistenza dei requisiti di una diversa tipologia di lavoro. Ai fini della prova, sarebbero indispensabili l'emanazione di ordini specifici e l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo e sarebbe comunque la parte che rivendica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a doverlo dimostrare in concreto. Nel caso di specie, i giudici d'appello avrebbero conferito rilievo preponderante alle dichiarazioni rese agl'ispettori, benché non siano state confermate in giudizio e siano state smentite dalle testimonianze raccolte nel contraddittorio fra le parti. 8.- Tale censura è in radice inammissibile, per un triplice ordine di ragioni. 8.1.- Inammissibile, anzitutto, è la censura formulata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nel caso di specie, la sentenza d'appello, in merito alla sussistenza della subordinazione, ha confermato la sentenza di primo grado e si configura dunque come "doppia conforme", nei termini specificati dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134). In tale fattispecie, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012 e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato in alcun modo: ne consegue l'inammissibilità delle censure proposte a tale riguardo. 8.2.- La seconda doglianza è inammissibile, anche nella parte in cui, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamenta la violazione delle norme sul riparto degli oneri probatori. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata quando, in virtù di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). Dietro lo schermo della violazione di legge, la parte ricorrente richiama in maniera indifferenziata e carente di riferimenti testuali più circostanziati tutte le deposizioni raccolte in giudizio (pagine 21, 22 e 23 del ricorso) e ambisce così a ottenere un riesame delle risultanze probatorie sul concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti e a sovvertire l'apprezzamento compiuto in termini concordi dal Tribunale di Avezzano e dalla Corte d'appello, senza alcuna alterazione delle regole di distribuzione degli oneri probatori. 8.3.- Si deve ribadire, infine, che l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicato dalla Corte territoriale (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), converte i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Questa Corte ha affermato che, in tale ipotesi, il giudice non è chiamato a verificare se il rapporto si atteggi secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione. La legge sancisce l'automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass., sez. lav., 17 agosto 2016, n. 17127; di recente, Cass., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17707). Le critiche riguardano un aspetto, quello della subordinazione, che l'applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 rende a rigore irrilevante. I giudici d'appello hanno ponderato tale dato solo come ulteriore elemento di supporto di una valutazione di genericità del progetto, che non è stata adeguatamente censurata nel suo nucleo essenziale ed è dunque idonea a sorreggere la decisione. 9.- Dalle considerazioni svolte, discende il rigetto del ricorso. 10.- La ricorrente deve rifondere le spese del presente giudizio in favore del controricorrente (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.). Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 11.- A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'INPS le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,