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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07736/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOlrlarsLav3.49e-~L c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene di 4 anni e 6 mesi di reclusione (a [OSCURATO:PERSONA]) e di 3 anni e 6 mesi di reclusione (a [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano impedito di pronunciare la sua assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., per essergli stata applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, che avrebbe l'effetto, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (commessi nel 2016) e del percorso di vita intrapreso dal ricorrente (che svolge stabile attività lavorativa in altro contesto), di comprimere eccessivamente la sfera dì libertà dell'imputato, in contrasto con il principio di eguaglianza. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile a causa della sua proposizione personale da parte del ricorrente, essendo stata abolita, a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, e non potendo !a sottoscrizione per autentica apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione del ricorrente attribuire al primo la paternità del ricorso, essendo stata espressamente apposta solo per autentica.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata solamente prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., a causa della applicazione al ricorrente della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, è manifestamente infondato, non essendo state chiaramente indicate le norme costituzionali con le quali confliggerebbe la previsione della applicazione di tale sanzione accessoria per una durata fissa, né spiegato come tale durata si ponga in contrasto col principio di eguaglianza, trattandosi di valutazione, quella della applicazione di tale sanzione accessoria per una durata fissa e prestabilita in presenza di determinate condanne, rientrante pienamente nella discrezionalità del legislatore, che non si pone in contrasto né con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena, essendo, anzi, già stato affermato, a proposito della interdizione perpetua, che tale sanzione può efficacemente contribuire proprio all'emenda del condannato e al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per l'applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie (Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri, Rv. 145309; v. anche, in senso analogo, Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979, Papale, Rv. 142650).

Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOlrlarsLav3.49e-~L c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene di 4 anni e 6 mesi di reclusione (a [OSCURATO:PERSONA]) e di 3 anni e 6 mesi di reclusione (a [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano impedito di pronunciare la sua assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., per essergli stata applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, che avrebbe l'effetto, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (commessi nel 2016) e del percorso di vita intrapreso dal ricorrente (che svolge stabile attività lavorativa in altro contesto), di comprimere eccessivamente la sfera dì libertà dell'imputato, in contrasto con il principio di eguaglianza. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile a causa della sua proposizione personale da parte del ricorrente, essendo stata abolita, a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, e non potendo !a sottoscrizione per autentica apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione del ricorrente attribuire al primo la paternità del ricorso, essendo stata espressamente apposta solo per autentica. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata solamente prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., a causa della applicazione al ricorrente della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, è manifestamente infondato, non essendo state chiaramente indicate le norme costituzionali con le quali confliggerebbe la previsione della applicazione di tale sanzione accessoria per una durata fissa, né spiegato come tale durata si ponga in contrasto col principio di eguaglianza, trattandosi di valutazione, quella della applicazione di tale sanzione accessoria per una durata fissa e prestabilita in presenza di determinate condanne, rientrante pienamente nella discrezionalità del legislatore, che non si pone in contrasto né con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena, essendo, anzi, già stato affermato, a proposito della interdizione perpetua, che tale sanzione può efficacemente contribuire proprio all'emenda del condannato e al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per l'applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie (Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri, Rv. 145309; v. anche, in senso analogo, Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979, Papale, Rv. 142650). Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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