CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36933/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteirtite,le conclusioni del PG ,e '-'--- \r-L. 1-O 4A44te il diferrserre [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano - decidendo in fase di rinvio da questa Corte, che aveva annullato il precedente provvedimento a seguito della sentenza Corte Costole 40/2019 di declaratoria di illegittimità ---- dell'art 73/1 dpr 309/90, nella parte in cui fissa il minimo edittale in anni otto di reclusione anziché in anni sei - ha accolto il nuovo accordo delle parti relativo alla determinazione della pena per entrambe le sentenze oggetto del medesimo accordo. Il giudice ha, altresì, dato atto che la difesa ha rinunziato alla richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PM che, con unico motivo, ha lamentato la violazione delle norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, poiché il Giudice aveva erroneamente inglobato nella rideterminazione della pena per la sentenza sub 2) anche la pena pecuniaria, non toccata dalla pronunzia di incostituzionalità. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena nel minimo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del PM è inammissibile, poichè manifestamente infondato in diritto. La parte ricorrente ha lamentato la violazione delle norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, limitatamente alla sentenza sub 2) quanto alla rideterminazione della pena pecuniaria, non toccata dalla pronunzia della Corte Costituzionale 40/2019, con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art 73 dpr 309/90 nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione anziché di sei anni. La doglianza è fondata sul concetto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare la medesima pena pecuniaria, poiché la pronunzia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la pena detentiva della reclusione, restando esente dalla declaratoria di incostituzionalità il trattamento sanzionatorio di tipo pecuniario. 1.1 In proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità si è occupata del tema già dopo la sentenza della Corte Costituzionale 32/2014, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità delle norme in tema di trattamento sanzionatorio delle droghe leggere, modificando in melius il minimo edittale, che da sei anni è tornato a due anni di reclusione. Invero,Sez. U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015 Cc. (dep. 15/09/2015) Rv. 264858, Marcon ha chiarito che in tema di sostanze stupefacenti, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] della esecuzione, tuttavia, deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Hanno puntualizzato le SU che la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, deve essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione mediante la "rinegoziazione" dell'accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell'esecuzione, che viene investito di incidente di esecuzione, attivato dal condannato o dal pubblico ministero;solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen. In coerenza con questa impostazione ermeneutica, di recente, con preciso riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, limitatamente al trattamento sanzionatorio previsto per le c.d. droghe pesanti - qui in rilievo - si è affermato il principio che il giudice dell'esecuzione può rideterminare in via autonoma e discrezionale la pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti ed in quello in cui reputi incongrua la pena concordata, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel rispetto dell'accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto agli elementi influenti sulla pena non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale.Sez. 1, Sentenza n. 51086 del 20/11/2019 Cc. (dep. 18/12/2019 ) Rv. 277867. 2.11 Giudice dell'esecuzione di Milano ha fatto corretta applicazione di tale sistema di principi, dando atto che le parti avevano presentato ex novo una proposta di applicazione di pena congiunta, in accoglimento della quale è stata emessa la sentenza ex art 444 cpp; di tale accordo il PM ricorrente dimostra di essere consapevole, avendone dato atto nella premessa dell'atto di ricorso, alla pagina 3 ed è, pertanto, errato il riferimento sul quale è imperniato l'atto di ricorso, secondo il quale la pena pecuniaria non è toccata dalla declaratoria di incostituzionalità e,quindi, a quanto è dato comprendere dalla stringatissima argomentazione sul punto, il Giudice avrebbe dovuto rispettare il precedente accordo tra le parti, posto che nel caso in esame non vi era alcun pezmV(2,1A- accordo tra l'Ufficio inquirente e la difesa sul trattamento sanzionatorio, essendosi realizzata la lid-énnizione su base pattizia della a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione di questa Corte. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso del PM deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso i