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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 17418/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21070-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 2 50 /20 2 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 2 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/6/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 285 /2017 della Commissione tributaria provinciale di Sienain rigetto del ricorso propost o dalla società contribuente avverso avvisodi rettifica della rendita catastale proposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad unicomotivo; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 4 e 10 del R.D.L.13 aprile 1939, n. 652, dell’art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., dell’art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 1, commi 21, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzidi estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione;

1.2. le censure vanno disattese; 1.3.come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una DOCFA del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass. 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass.20/01/2023 n. 1827;

1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica;

1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie;1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione;il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile;

1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass. 20/01/2023 n. 1827);

1.9. per completezzavainoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione;

1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano;2.1. con unico motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul secondo motivo d’appello relativamente alla «illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio», essendo stata in particolare contestatal’erronea modalità di calcolo del deprezzamento per vetustà in relazione a tutti i beni in contestazione , non solo ai pozzi minerari;

2.2. la censura è fondata;

2.3. dal raffronto tra il motivo d’appello (ritualmente trascritto nel controricorso)e la parte motiva della sentenza impugnata emerge palese che la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello, siccomesopra ricapitolato;

2.4. il Giudice territoriale è pertanto incorso nella denunziata inosservanzadell'art. 112, primo comma, cod. proc. civ. con conseguente nullità in parte quadella sentenza;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21070-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 2 50 /20 2 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 2 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/6/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 285 /2017 della Commissione tributaria provinciale di Sienain rigetto del ricorso propost o dalla società contribuente avverso avvisodi rettifica della rendita catastale proposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad unicomotivo; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 4 e 10 del R.D.L.13 aprile 1939, n. 652, dell’art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., dell’art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 1, commi 21, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzidi estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione; 1.2. le censure vanno disattese; 1.3.come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una DOCFA del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass. 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass.20/01/2023 n. 1827; 1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica; 1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie;1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione;il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile; 1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass. 20/01/2023 n. 1827); 1.9. per completezzavainoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione; 1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano;2.1. con unico motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul secondo motivo d’appello relativamente alla «illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio», essendo stata in particolare contestatal’erronea modalità di calcolo del deprezzamento per vetustà in relazione a tutti i beni in contestazione , non solo ai pozzi minerari; 2.2. la censura è fondata; 2.3. dal raffronto tra il motivo d’appello (ritualmente trascritto nel controricorso)e la parte motiva della sentenza impugnata emerge palese che la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello, siccomesopra ricapitolato; 2.4. il Giudice territoriale è pertanto incorso nella denunziata inosservanzadell'art. 112, primo comma, cod. proc. civ. con conseguente nullità in parte quadella sentenza; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in
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