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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03816/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sPntite le conclusioni del PG u P2.A L.-h cAn e (1 o. c142 ci ce c.drr..3 . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione concessa a Said ALOUI con sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 20 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2013.

A ragione della disposta revoca, il giudice adito evidenziava l'ostatività alla concessione del beneficio revocando di precedente condanna alla pena, sospesa, di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, inflitta con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona in data 14 marzo 2002, irrevocabile il 4 aprile 2002: invero, la pena inflitta con la successiva sentenza di condanna - come detto, di un anno di reclusione - cumulata a quella precedentemente irrogata, superava i due anni di reclusione, il che determinava le conseguenze previste dall'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 164 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Si duole il difensore del ricorrente, in primo luogo, che il giudice dell'esecuzione non abbia per nulla motivato sulla conoscenza o conoscibilità da parte del Tribunale di Sanremo, all'atto della concessione del beneficio con la sentenza emessa il 20 febbraio 2013, di precedenti cause ostative, conoscenza che, peraltro, sarebbe stata pacificamente evincibile dal tenore della motivazione della sentenza stessa (attraverso il riferimento ai precedenti penali e al fatto che l'imputato nascondesse le proprie generalità dietro 'alias' proprio per non far scoprire il suo vissuto criminale).

In sècondo luogo, si censura che la decisione avversata sia fondata sull'erroneo presupposto della precedente concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Verona in data 14 marzo 2002, sentenza che, viceversa, non concesse detto beneficio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando il principio enunciato da Sez. 1, n. 24103 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fosco, Rv. 281432. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

2. Non è, in primo luogo, chiaro se, come affermato nell'ordinanza impugnata, con la più risalente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verona (emessa il 14 marzo 2002, irrevocabile il 4 aprile 2002), l'imputato abbia fruito o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che dal certificato del casellario giudiziale in atti risulterebbe, in contrasto con quanto esposto dal giudice dell'esecuzione, che detto beneficio non venne concesso.

Il mancato esame della sentenza - che solo avrebbe potuto sciogliere il contrasto - determina un primo deficit motivazionale, che dovrà essere colmato per sanare l'ipotizzato travisamento di un dato processuale e fornire al nuovo provvedimento una corretta base decisoria.

3. Ma il provvedimento impugnato sconta una seconda carenza motivazionale, decisiva ed assorbente, oltre che essere incorso in una violazione di legge.

Tanto nel caso in cui con la precedente condanna fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, quanto nel caso, opposto, di mancata concessione del beneficio, si verserebbe, comunque, nella situazione giustificante l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto, unitamente al comma terzo dell'art. 168, cod. pen., dall'art. 1

I. 26 marzo 2001, n. 128), in quanto la sospensione condizionale concessa con la successiva sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 20 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2013, sarebbe viziata da una causa ostativa originaria: a) quella prevista dall'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., nel caso in cui con la prima sentenza di condanna per delitto non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, in quanto detta condanna sarebbe stata ostativa alla concessione della sospensione con una condanna successiva (la disposizione, infatti, recita: "La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale"); b) quella prevista dall'art. 164, comma 4, cod. pen., nel caso in cui con la prima sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio de quo, in quanto la pena irrogata dal Tribunale di Sanremo con la condanna più recente, cumulata con quella inflitta con la precedente condanna, avrebbe superato il limite di due anni stabilito dall'art. 163 cod. pen. 4.

In entrambi i casi, allora, sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione, alla luce del principio enunciato da Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381, procedere, prima di decidere, all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice del dibattimento di Sanremo, al momento della concessione del beneficio in presenza di causa ostativa, avesse avuto o meno contezza di essa. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, statuito sul punto: "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio".

L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, inficiata dalla erronea applicazione della legge, nel senso indicato, e da carenza di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha dato atto, nel suo provvedimento, di aver accertato, effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio (definito con la citata sentenza del Tribunale di Sanremo), se il precedente ostativo risultasse documentalmente al giudice che concesse il beneficio.

5. La giurisprudenza richiamata dal Procuratore generale nella sua requisitoria (peraltro contrastata da opposto filone ermeneutico: v.

Sez. 5, n. n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906) non appare strettamente pertinente al caso in esame, perché centrata, piuttosto, sui poteri di revoca d'ufficio del giudice di cognizione di appello, in caso di mancata impugnazione o sollecitazione da parte del P.M. in ordine a eventuali cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio; appello che, tuttavia, nel caso d'interesse, non risulta dagli atti essere stato proposto.

6. Per le considerazioni esposte, si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, che provvederà a colmare le lacune evidenziate e a decidere alla luce dei criteri e principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sPntite le conclusioni del PG u P2.A L.-h cAn e (1 o. c142 ci ce c.drr..3 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione concessa a Said ALOUI con sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 20 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2013. A ragione della disposta revoca, il giudice adito evidenziava l'ostatività alla concessione del beneficio revocando di precedente condanna alla pena, sospesa, di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, inflitta con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona in data 14 marzo 2002, irrevocabile il 4 aprile 2002: invero, la pena inflitta con la successiva sentenza di condanna - come detto, di un anno di reclusione - cumulata a quella precedentemente irrogata, superava i due anni di reclusione, il che determinava le conseguenze previste dall'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 164 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Si duole il difensore del ricorrente, in primo luogo, che il giudice dell'esecuzione non abbia per nulla motivato sulla conoscenza o conoscibilità da parte del Tribunale di Sanremo, all'atto della concessione del beneficio con la sentenza emessa il 20 febbraio 2013, di precedenti cause ostative, conoscenza che, peraltro, sarebbe stata pacificamente evincibile dal tenore della motivazione della sentenza stessa (attraverso il riferimento ai precedenti penali e al fatto che l'imputato nascondesse le proprie generalità dietro 'alias' proprio per non far scoprire il suo vissuto criminale). In sècondo luogo, si censura che la decisione avversata sia fondata sull'erroneo presupposto della precedente concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Verona in data 14 marzo 2002, sentenza che, viceversa, non concesse detto beneficio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando il principio enunciato da Sez. 1, n. 24103 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fosco, Rv. 281432. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. Non è, in primo luogo, chiaro se, come affermato nell'ordinanza impugnata, con la più risalente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verona (emessa il 14 marzo 2002, irrevocabile il 4 aprile 2002), l'imputato abbia fruito o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che dal certificato del casellario giudiziale in atti risulterebbe, in contrasto con quanto esposto dal giudice dell'esecuzione, che detto beneficio non venne concesso. Il mancato esame della sentenza - che solo avrebbe potuto sciogliere il contrasto - determina un primo deficit motivazionale, che dovrà essere colmato per sanare l'ipotizzato travisamento di un dato processuale e fornire al nuovo provvedimento una corretta base decisoria. 3. Ma il provvedimento impugnato sconta una seconda carenza motivazionale, decisiva ed assorbente, oltre che essere incorso in una violazione di legge. Tanto nel caso in cui con la precedente condanna fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, quanto nel caso, opposto, di mancata concessione del beneficio, si verserebbe, comunque, nella situazione giustificante l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto, unitamente al comma terzo dell'art. 168, cod. pen., dall'art. 1 I. 26 marzo 2001, n. 128), in quanto la sospensione condizionale concessa con la successiva sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 20 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2013, sarebbe viziata da una causa ostativa originaria: a) quella prevista dall'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., nel caso in cui con la prima sentenza di condanna per delitto non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, in quanto detta condanna sarebbe stata ostativa alla concessione della sospensione con una condanna successiva (la disposizione, infatti, recita: "La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale"); b) quella prevista dall'art. 164, comma 4, cod. pen., nel caso in cui con la prima sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio de quo, in quanto la pena irrogata dal Tribunale di Sanremo con la condanna più recente, cumulata con quella inflitta con la precedente condanna, avrebbe superato il limite di due anni stabilito dall'art. 163 cod. pen. 4. In entrambi i casi, allora, sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione, alla luce del principio enunciato da Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, procedere, prima di decidere, all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice del dibattimento di Sanremo, al momento della concessione del beneficio in presenza di causa ostativa, avesse avuto o meno contezza di essa. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, statuito sul punto: "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio". L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, inficiata dalla erronea applicazione della legge, nel senso indicato, e da carenza di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha dato atto, nel suo provvedimento, di aver accertato, effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio (definito con la citata sentenza del Tribunale di Sanremo), se il precedente ostativo risultasse documentalmente al giudice che concesse il beneficio. 5. La giurisprudenza richiamata dal Procuratore generale nella sua requisitoria (peraltro contrastata da opposto filone ermeneutico: v. Sez. 5, n. n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906) non appare strettamente pertinente al caso in esame, perché centrata, piuttosto, sui poteri di revoca d'ufficio del giudice di cognizione di appello, in caso di mancata impugnazione o sollecitazione da parte del P.M. in ordine a eventuali cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio; appello che, tuttavia, nel caso d'interesse, non risulta dagli atti essere stato proposto. 6. Per le considerazioni esposte, si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, che provvederà a colmare le lacune evidenziate e a decidere alla luce dei criteri e principi di diritto enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 03816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris