CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 08507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata in data 28/6/2021, la cui esecuzione è stata sospesa in attesa della sua definitività, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma. Al predetto, gravemente indiziato del reato di furto pluriaggravato, era stata originariamente applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con ordinanza del 31/3/21. In tale ultimo provvedimento il giudice riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in contestazione, ritenendo tuttavia che il pericolo recidivante potesse essere contenuto con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Roma reputava non idonea al soddisfacimento delle esigenze cautelari da tutelarsi la misura applicata ed impugnava l'ordinanza innanzi ai Tribunale dei riesame, rappresentando come l'arrestato, plurirecidivo, fosse stabilmente dedito alla consumazione di reati contro il patrimonio. Il Tribunale del riesame, in accoglimento della impugnazione, alla luce delle circostanze risultanti in atti, riteneva che l'originaria misura applicata dal G.i.p. non fosse sufficiente a contenere la pericolosità del soggetto e l'elevatissimo rischio di recidiva specifica, ponendo in rilievo le numerose denunce in stato di libertà risultanti a carico dell'indagato per molteplici ipotesi di truffa e tentata truffa commesse in Roma. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando quanto segue. Motivo unico: illogicità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione in relazione alla esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente ha riportato un'unica condanna per reato contro il patrimonio risalente al gennaio 2007. In forza di tale condanna, a far data dal 16/2/2021, lo Stracci è stato ristretto presso la Casa circondariale di Rebibbia per scontare la pena inflitta di mesi sei di reclusione. Il positivo comportamento serbato nel corso del periodo di restrizione inframuraria non è stato minimamente considerato nell'ordinanza adottata dai Tribunale dei riesame. La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria e domiciliare non può essere considerato neutro per il giudice della cautela, dovendo questi interrogarsi su come quel tempo sia trascorso e sia stato vissuto dal soggetto in vinculis, sebbene la detenzione cautelare non possa avere alcuna vocazione di recupero sociale (Sez. 6, n. 39924 del 2015 n.m.). Il G.i.p., nel comminare allo Stracci la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., aveva giudicato la richiesta formulata dal P.M. del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dei fatto in contestazione, trattandosi di un reato contro il patrimonio, non violento, che aveva arrecato alla vittima un danno economico modesto, essendo stati sottratti settanta eu ro. Nei caso di specie il Tribunale ha utiiizzato una motivazione apparente nella parte in cui, con riferimento al rischio di reiterazione, richiama una pericolosità generica del prevenuto, svincolata dall'effettivo disvalore del reato concretamente commesso e dallo stato di detenzione inframuraria in cui lo stesso attualmente versa. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'ordinanza, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è assistita da congrua motivazione. In punto di esigenze cautelari il Tribunale mette in rilievo come il ricorrente, oltre ad essere plurirecidivo, annoveri numerose denunce in stato di libertà per diverse ipotesi di truffa tutte realizzate in Roma. Tali elementi hanno indotto i giudici a ritenere, con motivazione assolutamente immune da vizi logici, che il pericolo recidivante, attuale e concreto, potesse essere arginato con la misura del divieto di dimora nel comune di Roma, località nella quale il ricorrente risultava essere particolarmente attivo nell'intraprendere azioni criminose ("si ritiene opportuno impedire - attraverso l'applicazione della misura del divieto di dimora nel comune di Roma - al prevenuto di poter accedere e muoversi nel predetto comune, ove è solito perpetrare truffe e furti spacciandosi per un rappresentante delle forze dell'ordine"). La lamentata "pretermissione" di ogni motivazione non trova dunque riscontro in atti. Occorre rammentare come il giudizio da compiersi in relazione al pericolo di ricadute nel reato non richieda la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo e dalle modalità di realizzazione del fatto (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085). Facendo corretta applicazione di tali principi il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dai numerosi precedenti penali e precedenti di polizia annoverati dai ricorrente, molti dei guaii afferenti a reati contro il patrimonio, e dalle modalità della condotta (in più occasioni, in base ai precedenti di polizia, il ricorrente era stato denunciato per avere ordito truffe e furti in danno d'ignari cittadini, presentandosi, come nel caso in esame, quale appartenente ai Carabinieri). Quanto alla scelta della misura imposta, essa ha trovato adeguata giustificazione nella considerazione che le attività delittuose erano realizzate in Roma. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'allontanamento dell'indagato dal contesto territoriale nei quale egli è solito dedicarsi ad attività illecite potesse svolgere una efficacia deterrente. 2. Il ricorso non si confronta realmente con le compiute argomentazioni offerte dal Tribunale del riesame. Non rileva il fatto che attualmente il ricorrente si trovi in stato di detenzione in carcere per l'esecuzione di pena collegata ad una precedente condanna. Lo stato detentivo non impedisce l'emissione di una misura cautelare per fatto diverso; in tali casi, invero, è solo sospesa l'esecuzione della misura in attesa della espiazione pena (art. 297, comma 5, cod. proc. pen.). Infine, il richiamo al precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 39924/2015) non è pertinente: si tratta di pronuncia che affrontava il diverso tema del decorso dei tempo in relazione ai requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempi