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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 51489/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 1991; avverso la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Monza, in accoglimento della comune richiesta avanzata dalle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artL 497 -bis e 707 cod. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione, invocando la natura asseritamente grossolana del falso; - che il motivo non è deducibile atteso che l'art. 448, comma 2 -bis ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 1991; avverso la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Monza, in accoglimento della comune richiesta avanzata dalle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artL 497 -bis e 707 cod. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione, invocando la natura asseritamente grossolana del falso; - che il motivo non è deducibile atteso che l'art. 448, comma 2 -bis ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 51489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris