CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 02554/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25717/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/01/2020 R.G.N. 2270/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugna,con due motivi di ricorso per cassazione , la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione lavoro, n. 17/2020 depositata in data 08/01/2020,con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava il diritto di quest’ultimo alla costituzione , in proprio favore e a spese della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoriaspettante al lavoratore in relazione ai contributi omessi per il periodo maggio 2000 – maggio 2003, previa determinazione della riserva matematica. La Corte condannava, altresì, la società a versare all’Inps la riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa del Colonna e regolava le spese del doppio grado di giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.L’INPS non si è costituito e si è limitato al deposito della procura. 3. Con ordinanza resa in data 01/05/2024 il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. 4. Con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..Veniva fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Con atto depositato in data 22/11/2024 la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dichiarava di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La parte ricorrente con la nota depositata in atti in data 22/11/2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio ( fra tante, Cass.28/05/2020, n.10140) . 2. Le spese vanno liquidate in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.22/05/2020, n. 9474 del 22/05/2020) . La liquidazione è disposta come in dispositivo; le spese vanno corrisposte all’Erario atteso che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è ammesso al gratuito patrocinio. 3. La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla proposta e, di conseguenza, non trova applicazione l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.. 4. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. Sez. Un.19/07/2024). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], spese liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge, spese da corrispondersi in favore dell’Erario in ragione dell’art. 133 d.P.R. 115/2002 e della intervenuta ammissione al gratui