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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 01511/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 10-22040-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Elilaa resa in data 6 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di concorso in rapina aggravata, di cui agli artt. 110, 628 commi secondo e terzo cod. pen..

Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono motivi sovrapponibili e del tutto omogenei tale da renderne opportuna la trattazione congiunta; ritenuto che le predette doglianze, che censurano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (per intima contraddittorietà e manifesta illogicità) in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (concorso in rapina impropria in luogo del concorso in furto aggravato) ed il vizio motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non sono consentite dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali i ricorrenti omettono di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dei prevenuti, fondato sulla deposizione e denuncia del Direttore dell'esercizio commerciale (teste Masiero), sullo sbeffeggiamento e minacce in concorso in danno del medesimo (perpetrate, peraltro, a mezzo di un coltello), nonché sulle deposizioni degli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti e di altri dipendenti del supermercato; si veda, inoltre, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerato il valore più che apprezzabile della merce sottratta; rilevato, pertanto, che i ricorsa deve'essere dichiarati) inammissibilè con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili( itricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 10-22040-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Elilaa resa in data 6 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di concorso in rapina aggravata, di cui agli artt. 110, 628 commi secondo e terzo cod. pen.. Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono motivi sovrapponibili e del tutto omogenei tale da renderne opportuna la trattazione congiunta; ritenuto che le predette doglianze, che censurano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (per intima contraddittorietà e manifesta illogicità) in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (concorso in rapina impropria in luogo del concorso in furto aggravato) ed il vizio motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non sono consentite dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali i ricorrenti omettono di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dei prevenuti, fondato sulla deposizione e denuncia del Direttore dell'esercizio commerciale (teste Masiero), sullo sbeffeggiamento e minacce in concorso in danno del medesimo (perpetrate, peraltro, a mezzo di un coltello), nonché sulle deposizioni degli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti e di altri dipendenti del supermercato; si veda, inoltre, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerato il valore più che apprezzabile della merce sottratta; rilevato, pertanto, che i ricorsa deve'essere dichiarati) inammissibilè con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili( itricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 nov
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