CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la conferma della penale responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa ascrittogli, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dall'individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici territoriali hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive formulate con l'atto di appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, in particolare, hanno evidenziato le ragioni che inducono ad escludere che la scheda SIM utilizzata per la consumazione del reato sia stata attivata e usata da soggetto diverso dal prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]