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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 27731/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13805/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 520/10/21 depositata il 18/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 520/10/21 del 18/01/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 981/03/18 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria ricostruiva il reddito dell’impresa ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rilevando altresì lo scostamento rispetto agli studi di settore. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando la legittimità dell’accertamento induttivo sul presupposto della complessiva inattendibilità della contabilità, con specifico riferimento alla indicazione e valutazione delle rimanenze.

In particolare, i ricavi venivano legittimamente ricostruiti in ragione della redditività minima prevista per la tipologia di attività svolta dall’impresa (15%) e tenendo conto di componenti negativi di reddito in ragione dell’85%.

Rappresentava, infine, che la società contribuente non aveva fornito «prova dell’esistenza di circostanze idonee a giustificare lo scostamento dei ricavi accertato induttivamente dall’Ufficio», nonché l’assenza di un maggior reddito.

Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi, che vengono di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 324 e 329, secondo comma cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame, il quale non avrebbe investito la sentenza della CTP nella sua interezza, sicché la stessa sarebbe passata in giudicato con riferimento ai capi non impugnati. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, con particolare riferimento alla redditività minima dell’attività espletata (15%), dato indicato apoditticamente e senza il supporto di alcun elemento giustificativo. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sempre in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR sostanzialmente ribaltato l’onere della prova a carico della società contribuente. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso ci si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la mancata attivazione del contraddittorio preventivo con riferimento all’IVA. 2.Il primo motivo, con il quale si eccepisce l’inammissibilità dell’appello, è infondato. 2.1.Emerge dalle stesse trascrizioni effettuate in ricorso che l’Ufficio, con l’appello proposto, ha messo in discussione l’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata; la quale ha sostanzialmente escluso la valenza indiziaria delle presunzioni poste a base dell’atto impositivo. 2.2.In altri termini, AE ha ribadito in appello la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo, indicando gli elementi sui quali detta legittimità si fonda, con ciò mettendo in discussione l’intera motivazione della sentenza impugnata. 3.Il secondo e il terzo motivo, con il quale si contesta la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento nonché l’inversione dell’onere della prova, possono essere trattati unitariamente, per ragioni di connessione; le censure vanno disattese. 3.1.In buona sostanza, la società contribuente evidenzia che l’atto impositivo sarebbe fondato su di un elemento indiziario (la redditività minima delle imprese del settore edile) non supportato da alcun documento giustificativo e, quindi, indicato in modo del tutto apodittico; e lamenta, proprio in relazione a tale carenza, la sostanziale inversione dell’onere della prova compiuta dalla CTR. 3.2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass.n. 9784 del 23/04/2010). 3.3.Nel caso di specie, la CTR ha puntualmente osservato i superiori principi di diritto, valutando la sufficienza degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione finanziaria a supporto dell’atto impositivo, idonei a consentire il trasferimento dell’onere della prova in capo alla società contribuente; e, quindi, evidenziando la mancanza di prova contraria offerta dal contribuente. 3.4.In questa prospettiva, le contestazioni del ricorrente operate con il secondo motivo si rivelano inammissibili, perché tendono a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dalla CTR in ordine alla correttezza della prospettazione di AE e alla sufficienza e validità degli elementi indiziari dedotti (peraltro, non limitati alla semplice indicazione della contestata percentuale di redditività) 3.5.Infondato è, invece, il terzo motivo, atteso che il giudice di appello, una volta valutate positivamente le presunzioni dedotte da AE, ha fatto correttamente gravare su [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova contraria, onere ritenuto non assolto. 4.Il quarto motivo, con il quale si contesta la mancata pronuncia in ordine al rilievo di assenza di contradittorio preventivo con riferimento all’IVA, è fondato. 4.1.Per quanto riguarda le verifiche cd. a tavolino, qual è pacificamente quella oggetto del presente giudizio, questa Corte (Cass.

S.U. n. 24823 del 09/12/2015) ha precisato che, con riferimento ai tributi cd. non armonizzati, «non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale», mentre per i tributi cd. armonizzati, secondo quanto emerge dal diritto unionale, per come interpretato dalla Corte di giustizia della UE, «l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa» (cd. prova di resistenza). 4.2.Nel caso di specie, la società contribuente ha sollevato in primo grado l’assenza del contraddittorio endoprocedimentale, evidenziando la circostanza che, in sede di contraddittorio, avrebbe potuto fare valere i dati risultanti dall’Osservatorio della Provincia di Benevento in ordine alla crisi del settore delle costruzioni edili, che hanno perso quasi 11 punti di valore aggiunto.

La questione è stata riproposta in appello, come comprovato con le trascrizioni e allegazioni di cui al ricorso, e sulla stessa la CTR ha effettivamente omesso qualsiasi pronuncia. 5.In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13805/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 520/10/21 depositata il 18/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 520/10/21 del 18/01/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 981/03/18 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria ricostruiva il reddito dell’impresa ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rilevando altresì lo scostamento rispetto agli studi di settore. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando la legittimità dell’accertamento induttivo sul presupposto della complessiva inattendibilità della contabilità, con specifico riferimento alla indicazione e valutazione delle rimanenze. In particolare, i ricavi venivano legittimamente ricostruiti in ragione della redditività minima prevista per la tipologia di attività svolta dall’impresa (15%) e tenendo conto di componenti negativi di reddito in ragione dell’85%. Rappresentava, infine, che la società contribuente non aveva fornito «prova dell’esistenza di circostanze idonee a giustificare lo scostamento dei ricavi accertato induttivamente dall’Ufficio», nonché l’assenza di un maggior reddito. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi, che vengono di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 324 e 329, secondo comma cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame, il quale non avrebbe investito la sentenza della CTP nella sua interezza, sicché la stessa sarebbe passata in giudicato con riferimento ai capi non impugnati. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, con particolare riferimento alla redditività minima dell’attività espletata (15%), dato indicato apoditticamente e senza il supporto di alcun elemento giustificativo. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sempre in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR sostanzialmente ribaltato l’onere della prova a carico della società contribuente. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso ci si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la mancata attivazione del contraddittorio preventivo con riferimento all’IVA. 2.Il primo motivo, con il quale si eccepisce l’inammissibilità dell’appello, è infondato. 2.1.Emerge dalle stesse trascrizioni effettuate in ricorso che l’Ufficio, con l’appello proposto, ha messo in discussione l’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata; la quale ha sostanzialmente escluso la valenza indiziaria delle presunzioni poste a base dell’atto impositivo. 2.2.In altri termini, AE ha ribadito in appello la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo, indicando gli elementi sui quali detta legittimità si fonda, con ciò mettendo in discussione l’intera motivazione della sentenza impugnata. 3.Il secondo e il terzo motivo, con il quale si contesta la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento nonché l’inversione dell’onere della prova, possono essere trattati unitariamente, per ragioni di connessione; le censure vanno disattese. 3.1.In buona sostanza, la società contribuente evidenzia che l’atto impositivo sarebbe fondato su di un elemento indiziario (la redditività minima delle imprese del settore edile) non supportato da alcun documento giustificativo e, quindi, indicato in modo del tutto apodittico; e lamenta, proprio in relazione a tale carenza, la sostanziale inversione dell’onere della prova compiuta dalla CTR. 3.2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass.n. 9784 del 23/04/2010). 3.3.Nel caso di specie, la CTR ha puntualmente osservato i superiori principi di diritto, valutando la sufficienza degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione finanziaria a supporto dell’atto impositivo, idonei a consentire il trasferimento dell’onere della prova in capo alla società contribuente; e, quindi, evidenziando la mancanza di prova contraria offerta dal contribuente. 3.4.In questa prospettiva, le contestazioni del ricorrente operate con il secondo motivo si rivelano inammissibili, perché tendono a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dalla CTR in ordine alla correttezza della prospettazione di AE e alla sufficienza e validità degli elementi indiziari dedotti (peraltro, non limitati alla semplice indicazione della contestata percentuale di redditività) 3.5.Infondato è, invece, il terzo motivo, atteso che il giudice di appello, una volta valutate positivamente le presunzioni dedotte da AE, ha fatto correttamente gravare su [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova contraria, onere ritenuto non assolto. 4.Il quarto motivo, con il quale si contesta la mancata pronuncia in ordine al rilievo di assenza di contradittorio preventivo con riferimento all’IVA, è fondato. 4.1.Per quanto riguarda le verifiche cd. a tavolino, qual è pacificamente quella oggetto del presente giudizio, questa Corte (Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015) ha precisato che, con riferimento ai tributi cd. non armonizzati, «non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale», mentre per i tributi cd. armonizzati, secondo quanto emerge dal diritto unionale, per come interpretato dalla Corte di giustizia della UE, «l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa» (cd. prova di resistenza). 4.2.Nel caso di specie, la società contribuente ha sollevato in primo grado l’assenza del contraddittorio endoprocedimentale, evidenziando la circostanza che, in sede di contraddittorio, avrebbe potuto fare valere i dati risultanti dall’Osservatorio della Provincia di Benevento in ordine alla crisi del settore delle costruzioni edili, che hanno perso quasi 11 punti di valore aggiunto. La questione è stata riproposta in appello, come comprovato con le trascrizioni e allegazioni di cui al ricorso, e sulla stessa la CTR ha effettivamente omesso qualsiasi pronuncia. 5.In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione
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