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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45142/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 19 luglio 2018 del Tribunale di Marsala che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci, ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

La Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale sostiene che la motivazione sarebbe apparente, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, e che comunque la motivazione risulta illogica perché fondata su un'errata interpretazione del significato della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Anche in ordine all'elemento soggettivo del reato, la motivazione risulta illogica perché richiama una decisione di questa Corte di cassazione che ritiene sufficiente per il delitto contestato il dolo generico e poi sostiene che è possibile affermare che il reato è stato commesso allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Nel caso di specie era mancato l'accertamento in ordine allo scopo avuto di mira dall'imputato attraverso l'omessa tenuta delle scritture contabili e pertanto non poteva affermarsi che la bancarotta documentale fosse fraudolenta.

In realtà, egli mirava solo a conseguire un emolumento mensile collegato alla carica di amministratore da lui solo formalmente assunta ed egli neppure conosceva i doveri inerenti a tale carica; la contraria affermazione contenuta, in relazione a detto punto, nella motivazione della sentenza impugnata non poggia su alcun dato probatorio.

Né il curatore si era attivato concretamente per ottenere la documentazione contabile della società.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza laddove si lamenta la mera apparenza della motivazione, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione con la quale ha dato risposta ai motivi di appello e che consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione.

Né la motivazione presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.Laddove il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] o sostiene che il dolo del delitto di bancarotta non è dimostrato, egli solleva censure di merito che, in quanto tali, sono inammissibili in questa sede di legittimità.

Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo specifico sulla base della deposizione del suddetto teste, che ha confermato la assunzione, da parte del Mobile, della carica di amministratore della società fallita, e del rilievo che egli era comunque tenuto ad impedire che le scritture fossero sottratte, in quanto direttamente obbligato a tenere e conservare le scritture contabili.

Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 19 luglio 2018 del Tribunale di Marsala che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci, ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale sostiene che la motivazione sarebbe apparente, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, e che comunque la motivazione risulta illogica perché fondata su un'errata interpretazione del significato della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Anche in ordine all'elemento soggettivo del reato, la motivazione risulta illogica perché richiama una decisione di questa Corte di cassazione che ritiene sufficiente per il delitto contestato il dolo generico e poi sostiene che è possibile affermare che il reato è stato commesso allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Nel caso di specie era mancato l'accertamento in ordine allo scopo avuto di mira dall'imputato attraverso l'omessa tenuta delle scritture contabili e pertanto non poteva affermarsi che la bancarotta documentale fosse fraudolenta. In realtà, egli mirava solo a conseguire un emolumento mensile collegato alla carica di amministratore da lui solo formalmente assunta ed egli neppure conosceva i doveri inerenti a tale carica; la contraria affermazione contenuta, in relazione a detto punto, nella motivazione della sentenza impugnata non poggia su alcun dato probatorio. Né il curatore si era attivato concretamente per ottenere la documentazione contabile della società. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza laddove si lamenta la mera apparenza della motivazione, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione con la quale ha dato risposta ai motivi di appello e che consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione. Né la motivazione presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.Laddove il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] o sostiene che il dolo del delitto di bancarotta non è dimostrato, egli solleva censure di merito che, in quanto tali, sono inammissibili in questa sede di legittimità. Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo specifico sulla base della deposizione del suddetto teste, che ha confermato la assunzione, da parte del Mobile, della carica di amministratore della società fallita, e del rilievo che egli era comunque tenuto ad impedire che le scritture fossero sottratte, in quanto direttamente obbligato a tenere e conservare le scritture contabili. Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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