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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47979/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iy [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con recidiva nel biennio ([OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso; con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; con riferimenti all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) si limitano, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2, 3 e 4; quanto al secondo e al terzo motivo, le pp. 4, 5 e 6, risultando il trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata e non illogica motivazione), senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iy [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con recidiva nel biennio ([OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso; con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; con riferimenti all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) si limitano, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2, 3 e 4; quanto al secondo e al terzo motivo, le pp. 4, 5 e 6, risultando il trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata e non illogica motivazione), senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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