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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13246/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che il motivo con il quale si contesta la responsabilità dell'imputato si limita a prospettare una rilettura alternativa delle fonti di prova, non confrontandosi con la sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa evidenzia le dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite all'assistente di polizia penitenziaria, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario (pag.4 e 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 embre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che il motivo con il quale si contesta la responsabilità dell'imputato si limita a prospettare una rilettura alternativa delle fonti di prova, non confrontandosi con la sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa evidenzia le dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite all'assistente di polizia penitenziaria, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario (pag.4 e 5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 embre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 13246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris