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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 45605/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 (capo A), rappresentando che lo scostamento dalla soglia di punibilità è assai minimo, pari a soli euro 5.000,00, e deducendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo egli mero amministratore formale della società, di fatto gestita dallo zio; con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., evidenziando oltre alla tenuità del danno, l'assenza di abitualità, in quanto anche le precedenti violazioni contestate, risalenti al 2010, sono prescritte; Considerato che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente e compiutamente valorizzate dai giudici di merito; la Corte territoriale ha fatto richiamo alla misura dell'imposta evasa, certamente significativa, pari a oltre 35.000 C per l'anno 2010 e a oltre 55.000 C per l'anno 2011 e ha ritenuto, sotto il profilo psicologico, sussistente la finalità di evasione delle imposte perseguita dall'agente anche in ragione dell' occultamento delle scritture contabili, nel medesimo lasso temporale in cui si colloca l'omessa dichiarazione iva, condotta certamente funzionale all'intento evasivo.

In ordine alla qualifica meramente formale, essendo vero amministratore della società lo zio Carlo, la Corte ha richiamato le dichiarazioni dei testi che hanno riferito che il ricorrente ha ritirato la documentazione contabile dalla commercialista e ha prodotto, sia pure in modo frammentario, la documentazione richiesta in sede investigativa.

Considerato il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto inerente a valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazione congrua.

In proposito il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi, ha negato l'applicazione dell'istituto invocato avendo riguardo al pregiudizio patrimoniale cagionato e alla reiterata violazione della norma in questione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 (capo A), rappresentando che lo scostamento dalla soglia di punibilità è assai minimo, pari a soli euro 5.000,00, e deducendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo egli mero amministratore formale della società, di fatto gestita dallo zio; con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., evidenziando oltre alla tenuità del danno, l'assenza di abitualità, in quanto anche le precedenti violazioni contestate, risalenti al 2010, sono prescritte; Considerato che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente e compiutamente valorizzate dai giudici di merito; la Corte territoriale ha fatto richiamo alla misura dell'imposta evasa, certamente significativa, pari a oltre 35.000 C per l'anno 2010 e a oltre 55.000 C per l'anno 2011 e ha ritenuto, sotto il profilo psicologico, sussistente la finalità di evasione delle imposte perseguita dall'agente anche in ragione dell' occultamento delle scritture contabili, nel medesimo lasso temporale in cui si colloca l'omessa dichiarazione iva, condotta certamente funzionale all'intento evasivo. In ordine alla qualifica meramente formale, essendo vero amministratore della società lo zio Carlo, la Corte ha richiamato le dichiarazioni dei testi che hanno riferito che il ricorrente ha ritirato la documentazione contabile dalla commercialista e ha prodotto, sia pure in modo frammentario, la documentazione richiesta in sede investigativa. Considerato il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto inerente a valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazione congrua. In proposito il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi, ha negato l'applicazione dell'istituto invocato avendo riguardo al pregiudizio patrimoniale cagionato e alla reiterata violazione della norma in questione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 45605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris