CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTo 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 20 maggio 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 20 gennaio 2015 al 9 aprile 2018 (per un totale di 1.175 giorni) per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (capo A) e 73 e 80 DPR 309/1990 (capo F). Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 marzo 2018, lo aveva assolto ex art. 530 cpv dalla più grave imputazione inerente al reato associativo, mentre lo aveva giudicato colpevole per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, condannandolo alla pena di anni 13 di reclusione ed €.50.000 di multa. Successivamente, la Corte d'Appello, con sentenza del 24 gennaio 2020, lo aveva assolto anche dalla predetta per non aver commesso il fatto. 2. Il giudice della riparazione rigettava l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave del Longo, concretizzatasi nella frequentazione con il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia che lo aveva chiamato in correità. Se è vero che le dichiarazioni del Cretarola non avevano trovato, a mente delle sentenza definitiva di assoluzione, sufficienti riscontri, era però anche vero che l'istante, avendo conosciuto il suddetto Cretarola durante un pregresso periodo di detenzione nel carcere di Cuneo, aveva mantenuto rapporti con quest'ultimo, sia recandosi (pur saltuariamente) a Roma, dove il Cretarola viveva, sia intrattenendo con il predetto un rapporto epistolare durante un altro periodo di detenzione trascorso dal Longo in un carcere siciliano. Argomenta dunque il giudice di merito che il non aver mai interrotto il legame con il Cretarola, soggetto conosciuto in carcere e legato ad ambienti criminali, integrasse un comportamento colposo posto in essere dall'istante, con determinante contributo causale alla detenzione subita. Aggiungeva che, inoltre, il ricorrente aveva colposamente omesso di fornire spiegazioni in ordine ai propri rapporti con il Cretarola. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del Longo, causa della detenzione subita, un criterio del tutto generico ed imprevedibile, ravvisato nella mera sporadica e saltuaria frequentazione tra l'imputato ed il suo accusatore, ed avevano richiamato il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di primo grado, compendio poi considerato insufficiente alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto acquirente dello t stupefacente venduto dal collaboratore Cretarola. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 314 cod proc pen in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento, per corroborare la sussistenza del comportamento colposo, al fatto che il Longo non avesse fornito spiegazioni in ordine ai rapporti con il Cretarola. Tale passaggio motivazionale non teneva conto della recente innovazione dell'art. 314, che espressamente esclude la rilevanza causale di un diritto difensivo quale la facoltà di non rispondere dell'imputato. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). E' stato altresì precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata iY\ motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018; Puro, Rv. 274498 - 01. 4. Orbene, nel provvedimento impugnato i giudici di merito danno atto della colpevole imprudenza dell'istante nel mantenere - per sua stessa ammissione - rapporti con un soggetto legato ad ambienti criminali e conosciuto, infatti, nel corso di una pregressa comune detenzione nel carcere di Cuneo. Sul punto, i passaggi argomentativi utilizzati dalla Corte d'Appello di Roma sono precisi: in particolare, la Corte ha evidenziato come lo stesso istante [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato che, una volta uscito dal carcere di Cuneo, egli aveva cercato il Cretarola recuperando il suo numero di telefono, rinsaldando un rapporto con un soggetto conosciuto in carcere/ ha altresì ammesso che il suddetto Cretarola era stato anche ospite a casa sua a Torino ha riferito di essere andato a trovarlo a Roma e di aver intrattenuto con lui un rapporto epistolare mentre si trovava ristretto in un Istituto penitenziario in Sicilia. Il provvedimento impugnato, con ragionamento coerente e rispettoso dei principi di diritto sopra enunciati, ha prima richiamato le numerose acquisizioni documentali relative alla contabilità dei trafficanti dalle quali risultavano cessioni e pagamenti di stupefacente da parte di un soggetto denominato Mario di Torino, e ha dunque concluso che detto rapporto con il Cretarola, soggetto legato ad ambienti criminali ( circostanza ben nota al Longo, se non altro in ragione del contesto nel quale lo aveva conosciuto) aveva certamente indotto i giudici della cautela prima e successivamente il Tribunale di Roma a ritenere che le risultanze nella contabilità delle cessioni di stupefacenti annotate dal Cretarola in favore di un certo Mario di Torino fossero riconducibili all'odierno ricorrente. Tali argomentazioni sono ampiamente esaustive in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, dovendosi dare atto che, alla luce della recente modifica normativa intervenuta sull'art. 314 cod proc pen, non può attribuirsi rilevanza al mero silenzio serbato dall'indagato in ordine agli indizi contestati a suo carico. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de