CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 17021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19334-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 'ARCO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3480/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I\LkRCO DELEUTRI. Ric. 2021 n. 19334 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 24/12/2020 (n. 3480/2020), la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. al pagamento, in proprio favore, dell'indennità asseritamente dovutagli in esecuzione di una polizza contro il furto stipulato tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evi- denziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva sottolineato l'assoluta assenza di un'adeguata attestazione probatoria in ordine all'effettiva verificazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della causa così come riportati dall'attore; in particolare, il giudice d'appello ha ribadito come il complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio non avesse dissolto i ragionevoli dubbi emersi in ragione della particolarità della vicenda sottoposta al suo esame, segnatamente con riguardo: 1) alla stessa veridicità del furto; 2) all'effettività del valore dell'automobile (come dichiarato nella polizza stipulata tra le parti); 3) all'effettività della pretesa riparazione del relitto acquistato dal Mimmo prima della relativa copertura assicurativa; 4) all'effettiva messa in circolazione di tale vettura assenta mente riparata; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Cattolica di Assicurazioni soc. coop.) resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di causa (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d'appello omesso di valutare il fatto determinante costituito dalla de- posizione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], là dove quest'ultima ebbe a confermare le circostanze relative alla sottoposizione dell'autovettura del Mimmo alle riparazioni dallo stesso dedotte in giudizio, con i pezzi di ricambio dallo stesso forniti, con la conseguente attestazione dell'effettivo valore dell'autovettura riparata così come indicate nella polizza contro il furto stipulato tra le parti; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale dettato, a fon- damento della decisione impugnata, una motivazione totalmente illo- gica, contraddittoria e inadeguata, avendo apoditticamente ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali complessivamente acquisite al giudizio, in contrasto con le chiare attestazioni rese, in particolare, dalla teste Arrigoni, segnatamente in relazione alle circostanze con- cernenti l'avvenuta effettuazione delle riparazioni sull'autovettura dell'attore con i pezzi di ricambio forniti da quest'ultimo, con la con- seguente manifesta illogicità del discorso giustificativo sul punto ela- borato dal giudice a quo; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono manifestamente infondati; osserva preliminarmente il Collegio come al caso di specie (relati- vo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og- getto di discussione tra le parti";Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva- zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obietti- vamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito certamente diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quan- to tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto sto- rico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciò posto, l'odierna doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi manifestamente in- fondata, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini del ridetto art. 360 n. 5 c.p.c., bensì l'omessa valutazione, da parte del giudice a quo, di una fonte probatoria di natura testimoniale ritenuta asseritamente tale da disarticolare il ragionamento sui fatti di prova selezionati e valorizzati nella sentenza impugnata, laddove al contrario il giudice a quo ha espressamente dedotto come la singolare equivocità della vicenda narrata dall'attore (e la conseguente suscet- tibilità della stessa di prestarsi a plurime e difformi interpretazioni, con particolare riguardo alle circostanze relative all'acquisto e alla ri- parazione del relitto dell'autovettura del Mimmo) imponesse Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'acquisizione di un livello di efficacia rappresentativa dei mezzi di prova da porre a sostegno delle deduzioni dell'attore dotati di partico- lare incisività e di sicura persuasività; con particolare riferimento al punto concernente l'effettività della riparazione del relitto dell'attore, la Corte territoriale ha evidenziato come il Mimmo, mentre non avrebbe avuto alcuna difficoltà (anche in considerazione del carattere laborioso della vicenda narrata, certa- mente meritevole di indurre l'adozione di opportune precauzioni istruttorie: cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) a munirsi di una raffigurazione certa del numero di telaio da cui poter ragionevolmente desumere la corrispondenza tra l'auto riparata e quella acquistata (e dunque di uno strumento documentale certamente più sicuro delle assai più controvertibili dichiarazioni testimoniali), ha finito con l'affidarsi al valore rappresentativo di tali più fragili strumenti proba- tori che, proprio in considerazione della singolarità della vicenda, del tutto ragionevolmente il giudice d'appello ha ritenuto tali da non ras- sicurare in modo tranquillizzante sulla veridicità e fondatezza delle te- si dell'odierno ricorrente; si tratta di un discorso giustificativo che, sul piano istruttorio, ap- pare pienamente idoneo a resistere alle odierne censure avanzate dal ricorrente, dovendo escludersi che la Corte territoriale abbia trascura- to l'esame del mezzo di prova testimoniale invocato dal Mimmo, avendolo piuttosto prudentemente valutato alla luce del complesso degli altri elementi di prova acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rile- vanti, con la conseguente esclusione, tanto della denunciata omissio- ne, quanto della pretesa decisività del ridetto elemento di prova te- stimoniale; ferme tali premesse, varrà conseguentemente osservare come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazio- ne si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi in- tegralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgi- mento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formal- mente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nes- sun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corri- spondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto ini- donee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poi- ché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai conte- nuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della deci- sione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la Corte d'appello dato conto, in termini li- neari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di pro- va esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di cri- teri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congrui- tà logica; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d'appello sostanzialmente travisato le risultanze degli elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio, attribuendo alle pro- ve acquisite un significato del tutto opposto a quello loro proprio, va- lutando in maniera imprudente e scorretta gli elementi dimostrativi di natura critica a disposizione, pervenendo in tal modo al grave errore di ritenere non assolto dall'attore l'onere probatorio relativo alla sus- sistenza dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili ai fini del conseguimento dell'indennità assicurativa rivendicata; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente - !ungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedi- mento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di leg- ge richiamate - si sia limitato ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risul- tanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sen- tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la pro- spettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazio- ne e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure solleva- te dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valu- tazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe in- corso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti (come in prece- denza rilevato) i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il riget- to del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimbor- so, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte clek ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 19334/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S