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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04077/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] all'espiazione della pena detentiva nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-te, comma 1, lett. c) Ord. pen., al contempo dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di semilibertà e rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Ritenuto che l'unico motivo addotto, a mezzo del difensore, avv.

G. Zagarese (inosservanza dell'art. 47 Ord. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato, tenuto conto che l'affidamento in prova richiede che sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, nonché un giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, la cui formulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

Rilevato, invero, che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto ostativa al suddetto giudizio l'assenza di un percorso di revisione critica, desunta, in via non manifestamente illogica, dall'attento esame della relazione dell'equipe di trattamento, sicché dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono i vizi censurati nel ricorso.

Rilevato, altresì, che l'insussistente vizio motivazionale è articolato in modo del tutto generico e mira alla non consentita rivalutazione del merito della decisione impugnata, esaurendosi la doglianza nella considerazione secondo cui l'esame dei documenti in atti avrebbero dovuto indurre il giudice a quo a concedere la misura dell'affidamento in prova.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] all'espiazione della pena detentiva nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-te, comma 1, lett. c) Ord. pen., al contempo dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di semilibertà e rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Ritenuto che l'unico motivo addotto, a mezzo del difensore, avv. G. Zagarese (inosservanza dell'art. 47 Ord. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato, tenuto conto che l'affidamento in prova richiede che sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, nonché un giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, la cui formulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Rilevato, invero, che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto ostativa al suddetto giudizio l'assenza di un percorso di revisione critica, desunta, in via non manifestamente illogica, dall'attento esame della relazione dell'equipe di trattamento, sicché dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono i vizi censurati nel ricorso. Rilevato, altresì, che l'insussistente vizio motivazionale è articolato in modo del tutto generico e mira alla non consentita rivalutazione del merito della decisione impugnata, esaurendosi la doglianza nella considerazione secondo cui l'esame dei documenti in atti avrebbero dovuto indurre il giudice a quo a concedere la misura dell'affidamento in prova. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
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