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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04500/2026

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 22907-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] LICCIARDOe [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso lasentenza n. 2866/23 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA LOMBARDIAdepositata il 27/9/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaaveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 612/2023della Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto de l ricorso avverso avvisi di accertamento IMU – TASI 2016 - 2019 emessi dal Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il ricorrenteha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con unicomotivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione art. 13, comma 2 D.L. n. 201/11.

Omesso esame fatto decisivo.

Nullità della Sentenza e del Procedimento.

Art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5» e lamentache la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’agevolazione IMU relativa all’abitazione principale affermando che a tale scopo occorreva trattarsi di unica unità immobiliare o, in caso di più immobili unificati, che tale unificazione risultasse catastalmente. 1.2.La censura è infondata.

1.3. Come già più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28460/2025, 21914/2024) in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale.

1.4. Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista perl'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vedi Cass. n. 17015/2019, che ha cassato la sentenza della C.T.R per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili).

1.5. Questa Corte , però, ha già rilevato l’inapplicabilità di tale conclusione, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate utilizzate come abitazione principale, con riguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dall'art. 13,comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass. nn. 4539/2024, 17015/2019, 20368/2018).

1.6. Si è condivisibilmente osservatoche il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

1.7. Pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (vedi, ex multis , in tema di ICI, Cass. n. 23833/2017; Cass. n. 3011/2017), principio condiviso dalla Corte costituzionale (cfr.

Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI con conseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’ IMU.

1.8. Tenuto conto della chiara ed univoca formulazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, e poiché nella specie è pacifico che il ricorrente ed i genitorisono proprietari di due distinti immobili, separatamente censiti in categoria A/2, uno solo può essere considerato abitazione principale, per cui l’altro deve essere assoggettato ad IMU all’aliquota ordinaria.

1.9. Il legislatore, a fronte della evidente necessità di ricondurre il godimento del beneficio ad un dato oggettivo, numerico e non interpretabile, facilmente verificabile ha, infatti, dato rilievo unicamente ai dati relativi alla iscrizione catastale unitaria dell’immobile in relazione al quale il contribuente intende godere dell’esenzione in parola mentre il riferimento alla «iscrivibilità» catastale dell’immobile come « unica unità immobiliare » , contrariamente a quanto affermato dalcontribuente nelle di fese in atti, deve necessariamente essere ritenuta un’ipotesi residuale, limitata a situazioni in cui l’immobile, per qualsiasi motivo, non sia ancora stato iscritto al catasto edilizio, mentre se il fabbricato è già iscritto nel catasto edilizio urbano con proprie determinate caratteristiche di identificazione, classificazione, consistenza e valore, non può essere data rilevanza alcuna ad una sua eventuale differente e potenziale «iscrivibilità», e ciò allo scopo evidente di non rendere prive di rilievo lerisultanze catastali che, nel sistema tributario, quanto ai tributi locali quale quello in esame, rappresentano elemento primario e decisivo di riferimento.

1.10. Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che nel NCEU di Milano sia stato riportato che « le due unità costituiscono un’unica unità immobiliare tra il confinante sub 11 e il sub 12» per demolizione del muro confinante, mancando la prova, come contestato dal Comune, che sia stata presentata la dichiarazionedi variazione secondo le modalità previste dal D.M. 19.04.1994 n. 701 con relativa variazione catastale.

1.11. Da ultimo, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 34813/2022 menzionata anche nella sentenza impugnata)non incide sulle conclusioni sin qui illustrateil dictum del giudice delle leggi (cfr.

Corte cost., 13.10.2022, n. 209) -pure invocato dal ricorrente - che si è confrontato, sì, con la previsione contenuta all'art. 13, comma 2, cit., ma in relazione al profilo «soggettivo» della fruibilità delle agevolazioni « prima casa » (cfr. la seconda parte del § 3.4 della motivazione della sentenza n. 17015 del 2019 di questa Corte, innanzi trascritta), mediante il riconoscimento (attraverso l'espulsione, dalla norma, del riferimento al «nucleo familiare») del diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare della suddetta agevolazione, senza invece intaccare l'elemento -per l'appunto - « oggettivo » ivi contemplato per godere del suddetto beneficio (cfr. la prima parte del § 3.4 della motivazione della decisione suddetta), rilevante nella specie e consistente nell'effettivo accatastamento unitario dei manufatti.

2. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del Comune, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; c ondanna il ricorrente al pagamento della spese di lite che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto , per il ricorso a norma del comma 1 bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 22907-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] LICCIARDOe [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso lasentenza n. 2866/23 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA LOMBARDIAdepositata il 27/9/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaaveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 612/2023della Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto de l ricorso avverso avvisi di accertamento IMU – TASI 2016 - 2019 emessi dal Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorrenteha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unicomotivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione art. 13, comma 2 D.L. n. 201/11. Omesso esame fatto decisivo. Nullità della Sentenza e del Procedimento. Art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5» e lamentache la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’agevolazione IMU relativa all’abitazione principale affermando che a tale scopo occorreva trattarsi di unica unità immobiliare o, in caso di più immobili unificati, che tale unificazione risultasse catastalmente. 1.2.La censura è infondata. 1.3. Come già più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28460/2025, 21914/2024) in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale. 1.4. Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista perl'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vedi Cass. n. 17015/2019, che ha cassato la sentenza della C.T.R per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili). 1.5. Questa Corte , però, ha già rilevato l’inapplicabilità di tale conclusione, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate utilizzate come abitazione principale, con riguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dall'art. 13,comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass. nn. 4539/2024, 17015/2019, 20368/2018). 1.6. Si è condivisibilmente osservatoche il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». 1.7. Pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (vedi, ex multis , in tema di ICI, Cass. n. 23833/2017; Cass. n. 3011/2017), principio condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI con conseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’ IMU. 1.8. Tenuto conto della chiara ed univoca formulazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, e poiché nella specie è pacifico che il ricorrente ed i genitorisono proprietari di due distinti immobili, separatamente censiti in categoria A/2, uno solo può essere considerato abitazione principale, per cui l’altro deve essere assoggettato ad IMU all’aliquota ordinaria. 1.9. Il legislatore, a fronte della evidente necessità di ricondurre il godimento del beneficio ad un dato oggettivo, numerico e non interpretabile, facilmente verificabile ha, infatti, dato rilievo unicamente ai dati relativi alla iscrizione catastale unitaria dell’immobile in relazione al quale il contribuente intende godere dell’esenzione in parola mentre il riferimento alla «iscrivibilità» catastale dell’immobile come « unica unità immobiliare » , contrariamente a quanto affermato dalcontribuente nelle di fese in atti, deve necessariamente essere ritenuta un’ipotesi residuale, limitata a situazioni in cui l’immobile, per qualsiasi motivo, non sia ancora stato iscritto al catasto edilizio, mentre se il fabbricato è già iscritto nel catasto edilizio urbano con proprie determinate caratteristiche di identificazione, classificazione, consistenza e valore, non può essere data rilevanza alcuna ad una sua eventuale differente e potenziale «iscrivibilità», e ciò allo scopo evidente di non rendere prive di rilievo lerisultanze catastali che, nel sistema tributario, quanto ai tributi locali quale quello in esame, rappresentano elemento primario e decisivo di riferimento. 1.10. Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che nel NCEU di Milano sia stato riportato che « le due unità costituiscono un’unica unità immobiliare tra il confinante sub 11 e il sub 12» per demolizione del muro confinante, mancando la prova, come contestato dal Comune, che sia stata presentata la dichiarazionedi variazione secondo le modalità previste dal D.M. 19.04.1994 n. 701 con relativa variazione catastale. 1.11. Da ultimo, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 34813/2022 menzionata anche nella sentenza impugnata)non incide sulle conclusioni sin qui illustrateil dictum del giudice delle leggi (cfr. Corte cost., 13.10.2022, n. 209) -pure invocato dal ricorrente - che si è confrontato, sì, con la previsione contenuta all'art. 13, comma 2, cit., ma in relazione al profilo «soggettivo» della fruibilità delle agevolazioni « prima casa » (cfr. la seconda parte del § 3.4 della motivazione della sentenza n. 17015 del 2019 di questa Corte, innanzi trascritta), mediante il riconoscimento (attraverso l'espulsione, dalla norma, del riferimento al «nucleo familiare») del diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare della suddetta agevolazione, senza invece intaccare l'elemento -per l'appunto - « oggettivo » ivi contemplato per godere del suddetto beneficio (cfr. la prima parte del § 3.4 della motivazione della decisione suddetta), rilevante nella specie e consistente nell'effettivo accatastamento unitario dei manufatti. 2. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del Comune, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; c ondanna il ricorrente al pagamento della spese di lite che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto , per il ricorso a norma del comma 1 bis d
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