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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 1948

Cassazione n. 19468/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive dei difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] muniti di procura speciale, propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso la sentenza di questa Suprema Corte n. 26855- 2022 del 1 aprile 2022 e depositata il 12 luglio 2022 che ha dichiarato h inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 4 marzo 2021; la Corte di appello, con la citata sentenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino del 17 ottobre 2017, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di truffa di cui al capo 37, rideterminando la pena in un anno, mesi due e giorni quindici di reclusione quanto alla partecipazione all'associazione ex art. 416 cod. pen., capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commissione di truffe attraverso la società "UVB Banco ZRT" con sede a Budapest (capo 1) ed alla commissione dei tre reati-fine ex art. 640 cod. pen. (capi 12, 34 e 40).

2. La difesa deduce un errore di fatto in merito al secondo ed al terzo motivo di ricorso inerente alla truffa ai danni della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12 di imputazione.

2.1. Il ricorrente premette che attraverso il secondo ed il terzo motivo di ricorso per Cassazione aveva dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al capo 12 con particolare riferimento all'utilizzo dei Giudici di merito della parte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], parte offesa e rappresentante legale della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., che non erano frutto di conoscenza diretta ma de relato apprese da [OSCURATO:PERSONA]; detta circostanza aveva determinato la inutilizzabilità del contenuto in questione avendo il Tribunale omesso di esaminare il testimone diretto ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen. 2.1.1.

La Suprema Corte sarebbe incorsa in un primo errore di fatto allorché ha ritenuto la decisione della Corte di appello in relazione al capo 12) correttamente fondata su quanto direttamente appreso e dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa e non su quanto invece riferitogli dalla Fioretti.

La deduzione metteva in evidenza che, sottratto dal compendio probatorio quanto appreso dalla Fioretti, non residuavano elementi che deponessero per il coinvolgimento del Petrocchi.

Nello specifico, la circostanza secondo cui la persona offesa avesse fatto pervenire al ricorrente, per il tramite della Fioretti, la documentazione necessaria ad ottenere il finanziamento - valorizzata dalla Corte di appello in chiave accusatoria e richiamata dalla Corte di cassazione - è, infatti, evenienza non appresa direttamente dal Gargano, come invece affermato da questa Corte, ma riferita allo stesso dalla Fioretti, come tale inutilizzabile in parte qua giusta statuizione dei Giudici di merito.

Il dato assumeva rilevanza proprio perché, venuto meno tale elemento, le dichiarazioni del Gargano secondo cui il Petrocchi prelevava dalla sua borsa il contratto di finanziamento e rassicurava ampiamente del finanziamento in corso il Gargano - che versava la somma di euro 175.000 - costituiva evenienza mai riferita prima dalla parte offesa se non in dibattimento su domanda suggestiva del proprio difensore che, pertanto, assumevano un forte impatto in termini di credibilità del dichiarante.

2.1.2. La decisione di questa Corte, cui si richiede emenda, sarebbe poi incorsa in un ulteriore errore di fatto ritenendo che Gargano, quale persona offesa nel capo 12), avesse effettuato i pagamenti in favore dell'UVB Banco ZRT prima del suo viaggio a Budapest e non invece al suo rientro, come effettivamente accaduto; ne discende che il pagamento effettuato da Gargano non è riferibile al precedente incontro tra il ricorrente e la persona offesa allorché fu siglata la bozza, bensì ad un incontro successivo al rientro da Budapest, in cui veniva sottoscritto il contratto di finanziamento e a cui non prendeva parte il ricorrente, rimasto perciò estraneo alla trattativa.

La Suprema Corte ha erroneamente ritenuto, per una svista di natura percettiva, che le plurime censure rivolte in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese ed a cui la Corte di appello ed il Tribunale non aveva fornito risposta fossero volte ad una rilettura degli elementi di fatto, mentre miravano a contestare l'attendibilità del Gargano che nell'originaria querela non aveva citato il ricorrente, salvo poi, in sede dibattimentale rivolgere nei suoi confronti la parte preponderante delle accuse, atteggiamento che faceva ritenere le dichiarazioni illogiche, contradditorie ma, soprattutto, orientate anche attraverso domande suggestive rivolte alla parte offesa parte civile dall'avvocato della medesima in modo tale da rivolgere le accuse nei confronti del Petrocchi unico soggetto economicamente solvibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso straordinario è inammissibile in quanto estraneo alle ipotesi per cui l'art. 625-bis cod. proc. pen. ne consente l'esperimento.

2. In sintesi, il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione abbia commesso un errore di fatto percettivo sia perché avrebbe fondato la responsabilità del Petrocchi su parte di dichiarazioni della persona offesa in realtà inutilizzabili ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen. in quanto apprese de relato da persona non esaminata, sia perché un determinato incontro che vedeva la partecipazione del Petrocchi sarebbe stato effettuato in un momento diverso rispetto a quello erroneamente individuato, sia perché, ancora, non sarebbe stata percepita correttamente la rilevanza assegnata alla dedotta non attendibilità della parte offesa interessata a far ricadere ogni responsabilità sul ricorrente in quanto unico soggetto economicamente solvibile.3.

Deve premettersi, al fine di evidenziare quali siano i limiti entro i quali può trovare accoglimento il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché viene impugnata per errore di fatto una decisione della Suprema Corte di cassazione, che l'errore di fatto asseritamente verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).

La sentenza Basile citata ha puntualizzato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (nello stesso senso cfr. Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; ma anche cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); ed infatti, è stato puntualizzato che l'errore può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza, Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293 - 01).

4. Ciò premesso, le censure complessivamente analizzate, seppure declinate attraverso tre distinti presunti errori in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nella decisione che si impugna limitatamente al capo 12 afferente ad una truffa operata, in concorso con altri due soggetti, nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., società costituita parte civile il cui legale rappresentante era, all'epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], tendono a limitare la portata delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], escludendo la parte che rappresentava il coinvolgimento del Petrocchi, tentando, in sede di ricorso straordinario, di mettere nuovamente in risalto i profili che ne avrebbero minato l'attendibilità.

L'operazione complessiva, pertanto, tende - in maniera neppure troppo velata - a far venire meno la parte della decisione che ha ritenuto, nel merito attendibile la dichiarazione testimoniale del Gargano nella parte in cui ha narrato del coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], specie là dove ha escluso che i Giudici di merito abbiano apprezzato quanto riferito dalla Fioretti a [OSCURATO:PERSONA], parte del propalato ritenuto non utilizzabile ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorrente, avverso la decisione della Corte di appello, prima, e della Suprema Corte, poi, che hanno entrambe rilevato come la dichiarazione che portava a ritenere che Petrocchi avesse assunto un ruolo attivo, in concorso con altri, nella vicenda fraudolenta tesa ad aggirare Gargano che si spingeva ad effettuare un bonifico verso una banca estera al fine di poter ricevere il promesso finanziamento, reitera il rilievo su detto punto - già oggetto di specifica censura ritenuta preclusa da questa Corte in quanto declinata in fatto - assumendo che la parte della dichiarazione in cui Gargano affermava di aver (testualmente) «fatto avere la documentazione a Petrocchi per il tramite della Fioretti, è una circostanza non appresa direttamente dal Gargano».

Palese risulta la distorsione delle parole utilizzate dai Giudici di merito e da questa Corte che hanno, invero, concordemente evidenziato che Gargano avesse visto Petrocchi estrarre dalla borsa il contratto e non che avesse dichiarato di aver appreso dalla Fioretti la citata circostanza.

Apodittica risulta, allora, l'affermazione secondo cui la Corte di appello avrebbe utilizzato parte della testimonianza non utilizzabile.

5. La distorsione della motivazione, riguardante la complessiva valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] assegnata dai Giudici di merito e ritenuta preclusa questione in fatto da questa Corte, emerge anche nella parte in cui la stessa difesa, per poter fondare una presunta conoscenza de relato di quanto narrato dal Gargano, fa leva su una modifica della ricostruita evoluzione degli eventi, modificando cronologicamente la sequenza degli incontri.

Anche tale operazione viene compiuta attraverso la non esatta enunciazione delle ragioni espresse da questa Corte che, a prescindere dalla rilevanza o meno assegnata alla collocazione nel tempo della riunione in cui erano presenti Petrocchi e Gargano, oltre agli altri sodali, non ha mai effettuato una precisa scansione cronologica degli stessi, tanto che le parole "poi" o "dopo" contenute nel ricorso straordinario sono intercalari inserite dal ricorrente che in tal modo effettua un'impropria manipolazione del testo della decisione impugnata per dimostrare una precisa sequenza degli eventi da cui questa Corte, dando prevalenza a differenti e più pertinenti profili, ha inteso tenersi a distanza.

6. La decisione impugnata ha, invero, in ordine alle stesse questioni (punto n. 3, pagine 4 e 5 della decisione impugnata) fornito corretta risposta giuridica, da un canto, rilevando che nessuna parte del propalato del Gargano utilizzato dai Giudici di merito avesse fatto riferimento a notizie apprese dalla Fioretti, questione in fatto in ordine alla quale tuttora insiste con il ricorso straordinario la difesa, sotto altro profilo, ritenendo che l'attendibilità del teste trovasse una precisa conferma nella parte della decisione impugnata da cui emergeva che la truffa oggetto di contestazione risultava, profilo che il ricorrente trascura, inserita a pieno titolo nella metodica seriale posta in essere dalla compagine associativa di cui il Petrocchi (ritenuto responsabile in ordine a quattro truffe di cui una dichiarata prescritta) faceva parte.

A fronte, pertanto, di corretta motivazione di questa Corte che ha preso in esame plurimi elementi che facevano ritenere attendibile la parte di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], parte offesa del delitto di truffa, di diretta percezione (e quindi utilizzabile) ed attendibile in quanto coincidente con le modalità operative attraverso cui operava l'associazione di cui Petrocchi faceva parte (essenzialmente volta a reperire facoltosi clienti disposti a versare somme di danaro per conseguire inesistenti prestiti da istituzioni finanziarie e bancarie straniere), inconferente risulta qualsiasi critica, di natura meramente lessicale, da cui si vorrebbe far discendere un'inattendibilità smentita nella competente sede di merito correttamente ritenuta preclusa da questa Corte attraverso la decisione che si impugna per mezzo dello strumento del ricorso straordinario nonostante la manifesta assenza dei presupposti individuati dalla norma per come sopra indicati.

Ciò vale anche per la parte in cui la sentenza della Corte di cassazione segnala che gli sforzi difensivi si risolvono nel tentativo di dedurre un inammissibile travisamento dei fatti, ciò che implica una insindacabile valutazione del tema dedotto, non inquadrabile nell'ambito dell'errore percettivo.

7. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive dei difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] muniti di procura speciale, propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso la sentenza di questa Suprema Corte n. 26855- 2022 del 1 aprile 2022 e depositata il 12 luglio 2022 che ha dichiarato h inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 4 marzo 2021; la Corte di appello, con la citata sentenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino del 17 ottobre 2017, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di truffa di cui al capo 37, rideterminando la pena in un anno, mesi due e giorni quindici di reclusione quanto alla partecipazione all'associazione ex art. 416 cod. pen., capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commissione di truffe attraverso la società "UVB Banco ZRT" con sede a Budapest (capo 1) ed alla commissione dei tre reati-fine ex art. 640 cod. pen. (capi 12, 34 e 40). 2. La difesa deduce un errore di fatto in merito al secondo ed al terzo motivo di ricorso inerente alla truffa ai danni della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12 di imputazione. 2.1. Il ricorrente premette che attraverso il secondo ed il terzo motivo di ricorso per Cassazione aveva dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al capo 12 con particolare riferimento all'utilizzo dei Giudici di merito della parte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], parte offesa e rappresentante legale della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., che non erano frutto di conoscenza diretta ma de relato apprese da [OSCURATO:PERSONA]; detta circostanza aveva determinato la inutilizzabilità del contenuto in questione avendo il Tribunale omesso di esaminare il testimone diretto ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen. 2.1.1. La Suprema Corte sarebbe incorsa in un primo errore di fatto allorché ha ritenuto la decisione della Corte di appello in relazione al capo 12) correttamente fondata su quanto direttamente appreso e dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa e non su quanto invece riferitogli dalla Fioretti. La deduzione metteva in evidenza che, sottratto dal compendio probatorio quanto appreso dalla Fioretti, non residuavano elementi che deponessero per il coinvolgimento del Petrocchi. Nello specifico, la circostanza secondo cui la persona offesa avesse fatto pervenire al ricorrente, per il tramite della Fioretti, la documentazione necessaria ad ottenere il finanziamento - valorizzata dalla Corte di appello in chiave accusatoria e richiamata dalla Corte di cassazione - è, infatti, evenienza non appresa direttamente dal Gargano, come invece affermato da questa Corte, ma riferita allo stesso dalla Fioretti, come tale inutilizzabile in parte qua giusta statuizione dei Giudici di merito. Il dato assumeva rilevanza proprio perché, venuto meno tale elemento, le dichiarazioni del Gargano secondo cui il Petrocchi prelevava dalla sua borsa il contratto di finanziamento e rassicurava ampiamente del finanziamento in corso il Gargano - che versava la somma di euro 175.000 - costituiva evenienza mai riferita prima dalla parte offesa se non in dibattimento su domanda suggestiva del proprio difensore che, pertanto, assumevano un forte impatto in termini di credibilità del dichiarante. 2.1.2. La decisione di questa Corte, cui si richiede emenda, sarebbe poi incorsa in un ulteriore errore di fatto ritenendo che Gargano, quale persona offesa nel capo 12), avesse effettuato i pagamenti in favore dell'UVB Banco ZRT prima del suo viaggio a Budapest e non invece al suo rientro, come effettivamente accaduto; ne discende che il pagamento effettuato da Gargano non è riferibile al precedente incontro tra il ricorrente e la persona offesa allorché fu siglata la bozza, bensì ad un incontro successivo al rientro da Budapest, in cui veniva sottoscritto il contratto di finanziamento e a cui non prendeva parte il ricorrente, rimasto perciò estraneo alla trattativa. La Suprema Corte ha erroneamente ritenuto, per una svista di natura percettiva, che le plurime censure rivolte in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese ed a cui la Corte di appello ed il Tribunale non aveva fornito risposta fossero volte ad una rilettura degli elementi di fatto, mentre miravano a contestare l'attendibilità del Gargano che nell'originaria querela non aveva citato il ricorrente, salvo poi, in sede dibattimentale rivolgere nei suoi confronti la parte preponderante delle accuse, atteggiamento che faceva ritenere le dichiarazioni illogiche, contradditorie ma, soprattutto, orientate anche attraverso domande suggestive rivolte alla parte offesa parte civile dall'avvocato della medesima in modo tale da rivolgere le accuse nei confronti del Petrocchi unico soggetto economicamente solvibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario è inammissibile in quanto estraneo alle ipotesi per cui l'art. 625-bis cod. proc. pen. ne consente l'esperimento. 2. In sintesi, il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione abbia commesso un errore di fatto percettivo sia perché avrebbe fondato la responsabilità del Petrocchi su parte di dichiarazioni della persona offesa in realtà inutilizzabili ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen. in quanto apprese de relato da persona non esaminata, sia perché un determinato incontro che vedeva la partecipazione del Petrocchi sarebbe stato effettuato in un momento diverso rispetto a quello erroneamente individuato, sia perché, ancora, non sarebbe stata percepita correttamente la rilevanza assegnata alla dedotta non attendibilità della parte offesa interessata a far ricadere ogni responsabilità sul ricorrente in quanto unico soggetto economicamente solvibile.3. Deve premettersi, al fine di evidenziare quali siano i limiti entro i quali può trovare accoglimento il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché viene impugnata per errore di fatto una decisione della Suprema Corte di cassazione, che l'errore di fatto asseritamente verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). La sentenza Basile citata ha puntualizzato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (nello stesso senso cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; ma anche cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); ed infatti, è stato puntualizzato che l'errore può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza, Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293 - 01). 4. Ciò premesso, le censure complessivamente analizzate, seppure declinate attraverso tre distinti presunti errori in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nella decisione che si impugna limitatamente al capo 12 afferente ad una truffa operata, in concorso con altri due soggetti, nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., società costituita parte civile il cui legale rappresentante era, all'epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], tendono a limitare la portata delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], escludendo la parte che rappresentava il coinvolgimento del Petrocchi, tentando, in sede di ricorso straordinario, di mettere nuovamente in risalto i profili che ne avrebbero minato l'attendibilità. L'operazione complessiva, pertanto, tende - in maniera neppure troppo velata - a far venire meno la parte della decisione che ha ritenuto, nel merito attendibile la dichiarazione testimoniale del Gargano nella parte in cui ha narrato del coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], specie là dove ha escluso che i Giudici di merito abbiano apprezzato quanto riferito dalla Fioretti a [OSCURATO:PERSONA], parte del propalato ritenuto non utilizzabile ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente, avverso la decisione della Corte di appello, prima, e della Suprema Corte, poi, che hanno entrambe rilevato come la dichiarazione che portava a ritenere che Petrocchi avesse assunto un ruolo attivo, in concorso con altri, nella vicenda fraudolenta tesa ad aggirare Gargano che si spingeva ad effettuare un bonifico verso una banca estera al fine di poter ricevere il promesso finanziamento, reitera il rilievo su detto punto - già oggetto di specifica censura ritenuta preclusa da questa Corte in quanto declinata in fatto - assumendo che la parte della dichiarazione in cui Gargano affermava di aver (testualmente) «fatto avere la documentazione a Petrocchi per il tramite della Fioretti, è una circostanza non appresa direttamente dal Gargano». Palese risulta la distorsione delle parole utilizzate dai Giudici di merito e da questa Corte che hanno, invero, concordemente evidenziato che Gargano avesse visto Petrocchi estrarre dalla borsa il contratto e non che avesse dichiarato di aver appreso dalla Fioretti la citata circostanza. Apodittica risulta, allora, l'affermazione secondo cui la Corte di appello avrebbe utilizzato parte della testimonianza non utilizzabile. 5. La distorsione della motivazione, riguardante la complessiva valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] assegnata dai Giudici di merito e ritenuta preclusa questione in fatto da questa Corte, emerge anche nella parte in cui la stessa difesa, per poter fondare una presunta conoscenza de relato di quanto narrato dal Gargano, fa leva su una modifica della ricostruita evoluzione degli eventi, modificando cronologicamente la sequenza degli incontri. Anche tale operazione viene compiuta attraverso la non esatta enunciazione delle ragioni espresse da questa Corte che, a prescindere dalla rilevanza o meno assegnata alla collocazione nel tempo della riunione in cui erano presenti Petrocchi e Gargano, oltre agli altri sodali, non ha mai effettuato una precisa scansione cronologica degli stessi, tanto che le parole "poi" o "dopo" contenute nel ricorso straordinario sono intercalari inserite dal ricorrente che in tal modo effettua un'impropria manipolazione del testo della decisione impugnata per dimostrare una precisa sequenza degli eventi da cui questa Corte, dando prevalenza a differenti e più pertinenti profili, ha inteso tenersi a distanza. 6. La decisione impugnata ha, invero, in ordine alle stesse questioni (punto n. 3, pagine 4 e 5 della decisione impugnata) fornito corretta risposta giuridica, da un canto, rilevando che nessuna parte del propalato del Gargano utilizzato dai Giudici di merito avesse fatto riferimento a notizie apprese dalla Fioretti, questione in fatto in ordine alla quale tuttora insiste con il ricorso straordinario la difesa, sotto altro profilo, ritenendo che l'attendibilità del teste trovasse una precisa conferma nella parte della decisione impugnata da cui emergeva che la truffa oggetto di contestazione risultava, profilo che il ricorrente trascura, inserita a pieno titolo nella metodica seriale posta in essere dalla compagine associativa di cui il Petrocchi (ritenuto responsabile in ordine a quattro truffe di cui una dichiarata prescritta) faceva parte. A fronte, pertanto, di corretta motivazione di questa Corte che ha preso in esame plurimi elementi che facevano ritenere attendibile la parte di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], parte offesa del delitto di truffa, di diretta percezione (e quindi utilizzabile) ed attendibile in quanto coincidente con le modalità operative attraverso cui operava l'associazione di cui Petrocchi faceva parte (essenzialmente volta a reperire facoltosi clienti disposti a versare somme di danaro per conseguire inesistenti prestiti da istituzioni finanziarie e bancarie straniere), inconferente risulta qualsiasi critica, di natura meramente lessicale, da cui si vorrebbe far discendere un'inattendibilità smentita nella competente sede di merito correttamente ritenuta preclusa da questa Corte attraverso la decisione che si impugna per mezzo dello strumento del ricorso straordinario nonostante la manifesta assenza dei presupposti individuati dalla norma per come sopra indicati. Ciò vale anche per la parte in cui la sentenza della Corte di cassazione segnala che gli sforzi difensivi si risolvono nel tentativo di dedurre un inammissibile travisamento dei fatti, ciò che implica una insindacabile valutazione del tema dedotto, non inquadrabile nell'ambito dell'errore percettivo. 7. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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