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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21252/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27189/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF –ILOR 1992 R.G.

N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.1529/2015, depositata il 21 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava, in data 23 gennaio 2006, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 per IRPEF ed ILOR e relativi sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 1992.

2. Avverso tale atto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/2012 del 25 giugno 2010 , lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 1529/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base quattromotivi (ricorso notificato il 16 novembre 2016).

Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate.

R.G.

N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Con ordinanza interlocutoria n. 31058 del 4 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza agli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380-bis.1 c.p.c., mentre la notificazione agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si era perfezionata.

6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.

Lamenta, in particolare, il ricorrente la carenza di motivazione della sentenza impugnata, per avere omesso, la corte regionale, di pronunciarsi su punti fondamentali della controversia, ed in particolare sulle deduzioni del ricorrente riguardanti l’asserita violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e R.G.

N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e della legge n. 108/1996 e n. 388/2000, con riferimento alle sanzioni ed agli interessi applicati.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Rileva, in particolare, che le somme iscritte a ruolo, e per le quali era stata emessa la cartella impugnata, erano frutto di una erronea interpretazione del bilancio 1992 sia da parte della G.d.F. di Rossano che da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Finanze di Cosenza.

1.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento in quanto notificate per posta, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portatidalla cartella di pagamento , trattandosi di operazioni contabili relative all’anno 1992, il cui accertamento induttivo da parte dell’Ufficio è avvenuto nell’anno 1999, quindi dopo sette anni.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che la notificazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025 non risulta effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre tale notificazione non è andata a buon fine nei confronti degli altri eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione della prossima udienza, anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.

R.G.

N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione dell’avviso d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27189/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF –ILOR 1992 R.G. N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.1529/2015, depositata il 21 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava, in data 23 gennaio 2006, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 per IRPEF ed ILOR e relativi sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 1992. 2. Avverso tale atto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/2012 del 25 giugno 2010 , lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 1529/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base quattromotivi (ricorso notificato il 16 novembre 2016). Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate. R.G. N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria n. 31058 del 4 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza agli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380-bis.1 c.p.c., mentre la notificazione agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si era perfezionata. 6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Lamenta, in particolare, il ricorrente la carenza di motivazione della sentenza impugnata, per avere omesso, la corte regionale, di pronunciarsi su punti fondamentali della controversia, ed in particolare sulle deduzioni del ricorrente riguardanti l’asserita violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e R.G. N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e della legge n. 108/1996 e n. 388/2000, con riferimento alle sanzioni ed agli interessi applicati. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che le somme iscritte a ruolo, e per le quali era stata emessa la cartella impugnata, erano frutto di una erronea interpretazione del bilancio 1992 sia da parte della G.d.F. di Rossano che da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Finanze di Cosenza. 1.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento in quanto notificate per posta, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portatidalla cartella di pagamento , trattandosi di operazioni contabili relative all’anno 1992, il cui accertamento induttivo da parte dell’Ufficio è avvenuto nell’anno 1999, quindi dopo sette anni. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che la notificazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025 non risulta effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre tale notificazione non è andata a buon fine nei confronti degli altri eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione della prossima udienza, anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. R.G. N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione dell’avviso d
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